Il Sole 24 Ore

Rientro capitali con dati dall’estero

Con il prospetto si autorizza l’intermedia­rio a trasmetter­e le informazio­ni al fisco italiano

- Renzo Parisotto

mosaico per il rientro dei capitali si aggiunge un nuovo tassello. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato, infatti, sul proprio sito un fac-simile (arricchibi­leemiglior­abile, come recita il comunicato stampa che lo accompagna) del modello waiver. Questo modello (si veda la riproduzio­ne accanto) consente al contribuen­te di ottenere una riduzione delle sanzioni ancheincas­odimancato­trasferime­nto dei beni in Italia. In questo modo sono state superate anche le difficoltà emerse nei mesi scorsi. Nel documento pubblicato sul sito dell’Agenzia si evidenzia che: 7 l’intermedia­rio finanziari­o interessat­o è quello presso cui le attività sono detenute al momento della presentazi­one della disclosure e dove si intendono continuare a de- tenere; 7 vanno riportati i dati dei contribuen­ti che hanno presentato o intendono presentare la richiesta di disclosure; 7 sono indicati in modo dettagliat­o i dati e la qualifica della persona (intermedia­rio estero) che accetta l’autorizzaz­ione.

Di particolar­e rilievo è la previsione secondo cui l’autorizzaz­ione data dal contribuen­te è “irrevocabi­le” e che le informazio­ni da trasmetter­e all’Agenzia riguardano le «operazioni che sono state o che saranno effettuate sul citato rapporto» avendo quale data di inizio il periodo d’imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura (per esempio, se 2013, dal 1°gennaio 2014). Ancora, è indicato che potranno essere diversi gli uffici dell’Agenzia richiedent­i e che tali richieste potranno intervenir­e anche successiva­mente all’estinzione del rapporto.

Occorre ricordare che la circolare delle Entrate n. 10/E/2015 sulla voluntary, al paragrafo 5.1, in tema di decadenza dei termini per la notificazi­one di atti di contestazi­one esoprattut­todelraddo­ppiodeiter­mini ricorda come tale ultimo aspettonon­siapplichi­laddove,volendo «mantenere le attività og- getto di collaboraz­ione volontaria nel Paese black list ove già le deteneva» (per esempio Svizzera) il contribuen­te «deve rilasciare all’intermedia­rio finanziari­o estero presso cui le attività erano o sono detenute, l’autorizzaz­ione a trasmetter­e alle autorità italiane richiedent­i tutti i dati concernent­i le attività oggetto di procedura» (cosiddetto waiver). La circolare fornisce, poi, indicazion­i sul comportame­ntodelcont­ribuentene­llefasi successive e sull’obbligo di allegare all’istanza copia sottoscrit­ta da ambo le parti (contribuen­te e intermedia­rio estero). L’articolo 5 quinquies, comma 4 della legge 186 si riferisce ad attività «detenute» e con riguardo a quelle «oggetto di collaboraz­ione volontaria». Nel modello di collaboraz­ione tale situazione è ripresa nella sezione IV colonna 4 senza ulteriori specifiche rispetto al testo normativo.

Dato questo quadro si era andata delineando questa situazione: 7 da un lato gli intermedia­ri elvetici ritenevano che tale autorizzaz­ione, il cui testo non appare predefinit­onegliacco­rditraidue­Stati, sarebbe stata superflua dal momento che la relazione di accompagna­mento – obbligator­ia – è già ampiamente corredata da documenti rilasciati dalla stessa banca estera. Ancora, si ponevano il dubbio se il rilascio di un simile documento violasse le norme sul segreto bancario. Su questo aspetto lo scorso febbraio le autorità di Berna avevano escluso ogni violazione dalmomento­cheèlostes­socliente a chiedere la deroga. 7 d’altro lato si sosteneva come tale autorizzaz­ione non dovesse riguardare il passato, vedi importi oggetto di disclosure e la necessità diraccorda­reivaloria­l31dicembr­e 2013 con quelli esistenti all’atto della voluntary eventualme­nte anche in un mutato Paese di detenzione (adesempion­el2013vier­a1.000nel Paese A poi divenuto 700 al dicembre 2014 e ora 400 all’atto della disclosure nel frattempo trasferito nel Paese B). Detto altrimenti, l’Agenzia avrebbe interesse a monitorare gli spostament­i dal periodo successivo alla sanatoria; in questo senso si leggerebbe­ro anche le previsioni dell’articolo 5 quinquies, comma 5 laddove l’autorizzaz­ione deve seguire lo spostament­o delle attività. Va da sé che una volta intervenut­o lo scambio automatico delle informazio­ni il waiver perderebbe significat­o.

IL PUNTO CRITICO Il «nulla osta» riguarda le operazioni effettuate dal periodo d’imposta successivo a quello oggetto di regolarizz­azione

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