Rientro capitali con dati dall’estero
Con il prospetto si autorizza l’intermediario a trasmettere le informazioni al fisco italiano
mosaico per il rientro dei capitali si aggiunge un nuovo tassello. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato, infatti, sul proprio sito un fac-simile (arricchibileemigliorabile, come recita il comunicato stampa che lo accompagna) del modello waiver. Questo modello (si veda la riproduzione accanto) consente al contribuente di ottenere una riduzione delle sanzioni ancheincasodimancatotrasferimento dei beni in Italia. In questo modo sono state superate anche le difficoltà emerse nei mesi scorsi. Nel documento pubblicato sul sito dell’Agenzia si evidenzia che: 7 l’intermediario finanziario interessato è quello presso cui le attività sono detenute al momento della presentazione della disclosure e dove si intendono continuare a de- tenere; 7 vanno riportati i dati dei contribuenti che hanno presentato o intendono presentare la richiesta di disclosure; 7 sono indicati in modo dettagliato i dati e la qualifica della persona (intermediario estero) che accetta l’autorizzazione.
Di particolare rilievo è la previsione secondo cui l’autorizzazione data dal contribuente è “irrevocabile” e che le informazioni da trasmettere all’Agenzia riguardano le «operazioni che sono state o che saranno effettuate sul citato rapporto» avendo quale data di inizio il periodo d’imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura (per esempio, se 2013, dal 1°gennaio 2014). Ancora, è indicato che potranno essere diversi gli uffici dell’Agenzia richiedenti e che tali richieste potranno intervenire anche successivamente all’estinzione del rapporto.
Occorre ricordare che la circolare delle Entrate n. 10/E/2015 sulla voluntary, al paragrafo 5.1, in tema di decadenza dei termini per la notificazione di atti di contestazione esoprattuttodelraddoppiodeitermini ricorda come tale ultimo aspettononsiapplichiladdove,volendo «mantenere le attività og- getto di collaborazione volontaria nel Paese black list ove già le deteneva» (per esempio Svizzera) il contribuente «deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura» (cosiddetto waiver). La circolare fornisce, poi, indicazioni sul comportamentodelcontribuentenellefasi successive e sull’obbligo di allegare all’istanza copia sottoscritta da ambo le parti (contribuente e intermediario estero). L’articolo 5 quinquies, comma 4 della legge 186 si riferisce ad attività «detenute» e con riguardo a quelle «oggetto di collaborazione volontaria». Nel modello di collaborazione tale situazione è ripresa nella sezione IV colonna 4 senza ulteriori specifiche rispetto al testo normativo.
Dato questo quadro si era andata delineando questa situazione: 7 da un lato gli intermediari elvetici ritenevano che tale autorizzazione, il cui testo non appare predefinitonegliaccorditraidueStati, sarebbe stata superflua dal momento che la relazione di accompagnamento – obbligatoria – è già ampiamente corredata da documenti rilasciati dalla stessa banca estera. Ancora, si ponevano il dubbio se il rilascio di un simile documento violasse le norme sul segreto bancario. Su questo aspetto lo scorso febbraio le autorità di Berna avevano escluso ogni violazione dalmomentocheèlostessocliente a chiedere la deroga. 7 d’altro lato si sosteneva come tale autorizzazione non dovesse riguardare il passato, vedi importi oggetto di disclosure e la necessità diraccordareivalorial31dicembre 2013 con quelli esistenti all’atto della voluntary eventualmente anche in un mutato Paese di detenzione (adesempionel2013viera1.000nel Paese A poi divenuto 700 al dicembre 2014 e ora 400 all’atto della disclosure nel frattempo trasferito nel Paese B). Detto altrimenti, l’Agenzia avrebbe interesse a monitorare gli spostamenti dal periodo successivo alla sanatoria; in questo senso si leggerebbero anche le previsioni dell’articolo 5 quinquies, comma 5 laddove l’autorizzazione deve seguire lo spostamento delle attività. Va da sé che una volta intervenuto lo scambio automatico delle informazioni il waiver perderebbe significato.
IL PUNTO CRITICO Il «nulla osta» riguarda le operazioni effettuate dal periodo d’imposta successivo a quello oggetto di regolarizzazione