Raddoppio termini con doppio binario
finalmente ripreso l’iter che porta all’attuazione della riforma fiscale. Nei giorni scorsi, infatti, in Consiglio dei ministri sono stati approvati tre decreti contenenti molte delle misure attuative di una delega ormai attesa da troppo tempo. Tra queste, quella che sembra di maggiore attualità riguarda il raddoppio dei termini; previsione importante perché impatta anche sulla “nuova” procedura di collaborazione volontaria.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire i perché di questo inevitabile collegamento.
Partiamo dalla nuova procedura di voluntary disclosure. Quest’ultima prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria complessiva posizione fiscale attraverso l’evidenziazione, all’amministrazione finanziaria, di tutte le informazioni fiscalmente rilevanti. Naturalmente queste informazioni dovranno riguardare tutti i periodi d’imposta che, a normativa vigente, rimangono ancora accertabili. Il problema si pone nella misura in cui anni per i quali l’ufficio sarebbe decaduto dal potere di accertamento vanno considerati comunque “riaperti” ex articolo 43 del Dpr 600/73, in quanto le violazioni commesse costituiscono il (mero) presupposto per l’invio della notitia criminis. Insomma, in questi casi gli anni da “regolarizzare” sarebbero non più dal 2010 al 2013, ma dal 2006 al 2013 (salvo i casi di omessa dichiarazione, nei quali si potrebbe arrivare a dover sanare anche il periodo d’imposta 2004). Tutto ciò, malgrado la legge delega espressamente precisi la necessità di rivedere, in senso ampiamente restrittivo, la disciplina del raddoppio dei termini.
Come si è già avuto modo di evidenziare su queste pagine, molti contribuenti si trovano oggi in una sorta di limbo: intendono presentare l’istanza di collaborazione volontaria, ma non lo fanno perché il rischio è che vadano sanati periodi d’imposta per i quali, laddove venissero attuati i principi della legge delega, l’ufficio sarebbe già decaduto dal potere di accertamento. E tutto ciò sopportando il rischio di essere controllati e di perdere, quindi, il diritto di essere ammessi alla voluntary disclosure. Infatti, in questo caso, a differenza che nel passato, non sussistono inibizioni per l’ufficio nell’effettuare accessi, ispezioni e verifiche.
È in questo complesso scenario che s’inserisce il decreto approvato in Consiglio dei ministri, che chiarisce che, se la notizia di reato non è stata presentata entro il termine ordinario di decadenza, il raddoppio non può legittimamente operare. In sostanza, nella prospettiva dei contribuenti che intendano aderire alla procedura di voluntary disclosure, in tutti i casi in cui non sia già intervenuta la notizia di reato (peraltro nei termini ordinari per notificare l’accertamento fiscale), gli anni da regolarizzare fiscalmente saranno “solo” quelli dal 2010 al 2013, con conseguente riduzione delle imposte e delle sanzioni dovute in applicazione della procedura.
Tutto risolto, allora? No di certo, perché se è innegabile che quella ipotizzata potrebbe essere, a regime, una soluzione alla impasse determinatasi, è altrettanto innegabile che il problema, allo stato, non è superato. Infatti, il decreto non è immediatamente attuativo, dovendo essere inviato alle Commissioni per i pareri di rito. Il rischio di ripetere il ping pong tra Camera e Governo, già realizzatosi sulle dichiarazioni precompilate, è evidente.
Intanto, però, si è creato uno strano, quanto iniquo, doppio binario: chi presenterà prima dell’entrata in vigore del decreto dovrà comunque indicare, tra le annualità oggetto della procedura, i periodi d’imposta dal 2006 al 2009, chi present erà l ’ i stanza dopo potrà limitarsi agli elementi rilevan- ti per il periodo 2010-2013. D’altra parte, questo è l’effetto della scelta di non realizzare un intervento ad hoc che anticipi, nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, i principi cardine della delega sul raddoppio dei termini.
L’auspicio, quindi, è che, dopo tanto passeggiare, si cominci davvero a correre, come sembra nelle intenzioni (si veda Il SOle 24 Ore di ieri) . Settembre 2015, il termine entro cui presentare l’istanza, è ormai vicino e, si sa, luglio e agosto (se non altro per ragioni climatiche) non sono i mesi migliori per chiudere accordi che potrebbero essere anche particolarmente complessi. Una proroga della voluntary disclosure dovuta alla inattività del legislatore sarebbe la conferma, non richiesta, di una scarsa attenzione ai temi fiscali.
IL QUADRO Necessario accelerare i tempi per l’approvazione delle nuove disposizioni per evitare disparità fra contribuenti