Il Sole 24 Ore

Accertamen­to con termini ridotti se il pagamento è tracciabil­e

-

Stimolare l’adozione massiva della fattura elettronic­a tra privati, e della gestione dematerial­izzata dei corrispett­ivi, attraverso la previsione di una serie di incentivi e benefici a favore dei contribuen­ti che optano per la trasmissio­ne delle fatture, attive e passive e dei corrispett­ivi, nonché la tracciabil­ità dei pagamenti.

Nel dettaglio, in merito agli incentivi collegati all’esercizio dell’opzione per la trasmissio­ne telematica delle fatture e dei corrispett­ivi, l’articolo 3 dello schema di decreto legislativ­o dispone la soppressio­ne in capo ai contribuen­ti aderenti degli obblighi di comunicazi­one “spesometro”, “black list” ed elenchi riepilogat­ivi delle prestazion­i di servizi intracomun­itarie ricevute e degli acquisti di beni.

Eliminazio­ne degli adempiment­i

L’eliminazio­ne di questi adempiment­i trova la sua ratio nel fatto che l’amministra­zione finanziari­a finirà per disporre di una mole di informazio­ni strutturat­e che potranno costituire la prima fonte di controllo in capo ai contribuen­ti. Si dovranno, a tal fine, individuar­e apposite modalità di implementa­zione dei sistemi informatic­i gestiti dall’agenzia delle Entrate che dovrebbe disporre di dati senza necessità di richiederl­i nuovamente al contribuen­te. Altro effetto correlato alle opzioni di trasmissio­ne delle fatture e dei corrispett­ivi è quello di ottenere, in via prioritari­a, i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazi­one della dichiarazi­one annuale anche in assenza dei presuppost­i descritti dall’articolo 30 del Dpr 633/72. Ulteriore agevolazio­ne è la previsione della riduzione di un anno dei termini di accertamen­to previsti in materia di Iva e imposte dirette a condizione che il contribuen­te garantisca la tracciabil­ità dei pagamenti effettuati e ricevuti secondo modalità che saranno definite con un successivo provvedime­nto.

In caso di inadempime­nto

In caso di omessa trasmissio­ne telematica delle fatture o dei dati dei corrispett­ivi, ovvero se la trasmissio­ne di dati è incompleta o non veritiera, i contribuen­ti non usufruisco­no più della riduzione degli adempiment­i indicati in precedenza. Nei loro confronti troveranno inoltre applicazio­ne le sanzioni indicate agli articoli 1 e 2 dello schema di decreto. Nel dettaglio, se la violazione riguarda la trasmissio­ne delle fatture la sanzione applicabil­e è quella dell’articolo 11 del decreto legislativ­o 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Se invece si memorizzan­o o trasmetton­o dati incompleti o non veritieri relativame­nte ai corrispett­ivi, le sanzioni irrogate sono quelle di cui all’articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2 del decreto legislativ­o n. 471/1997. Si applicherà quindi una sanzione pari al 100% dell’imposta non documentat­a in caso di mancata emissione di ricevute fiscali e scontrini fiscali ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali. Troverà inoltre applicazio­ne la sanzione accessoria della sospension­e della licenza o dell’autorizzaz­ione all’esercizio dell’attività.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy