Accertamento con termini ridotti se il pagamento è tracciabile
Stimolare l’adozione massiva della fattura elettronica tra privati, e della gestione dematerializzata dei corrispettivi, attraverso la previsione di una serie di incentivi e benefici a favore dei contribuenti che optano per la trasmissione delle fatture, attive e passive e dei corrispettivi, nonché la tracciabilità dei pagamenti.
Nel dettaglio, in merito agli incentivi collegati all’esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo dispone la soppressione in capo ai contribuenti aderenti degli obblighi di comunicazione “spesometro”, “black list” ed elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni.
Eliminazione degli adempimenti
L’eliminazione di questi adempimenti trova la sua ratio nel fatto che l’amministrazione finanziaria finirà per disporre di una mole di informazioni strutturate che potranno costituire la prima fonte di controllo in capo ai contribuenti. Si dovranno, a tal fine, individuare apposite modalità di implementazione dei sistemi informatici gestiti dall’agenzia delle Entrate che dovrebbe disporre di dati senza necessità di richiederli nuovamente al contribuente. Altro effetto correlato alle opzioni di trasmissione delle fatture e dei corrispettivi è quello di ottenere, in via prioritaria, i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti descritti dall’articolo 30 del Dpr 633/72. Ulteriore agevolazione è la previsione della riduzione di un anno dei termini di accertamento previsti in materia di Iva e imposte dirette a condizione che il contribuente garantisca la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti secondo modalità che saranno definite con un successivo provvedimento.
In caso di inadempimento
In caso di omessa trasmissione telematica delle fatture o dei dati dei corrispettivi, ovvero se la trasmissione di dati è incompleta o non veritiera, i contribuenti non usufruiscono più della riduzione degli adempimenti indicati in precedenza. Nei loro confronti troveranno inoltre applicazione le sanzioni indicate agli articoli 1 e 2 dello schema di decreto. Nel dettaglio, se la violazione riguarda la trasmissione delle fatture la sanzione applicabile è quella dell’articolo 11 del decreto legislativo 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
Se invece si memorizzano o trasmettono dati incompleti o non veritieri relativamente ai corrispettivi, le sanzioni irrogate sono quelle di cui all’articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471/1997. Si applicherà quindi una sanzione pari al 100% dell’imposta non documentata in caso di mancata emissione di ricevute fiscali e scontrini fiscali ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali. Troverà inoltre applicazione la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.