Il Sole 24 Ore

Salta l’obbligo dello scontrino mentre la fattura va fatta su richiesta

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Tutti i contribuen­ti dal 1° gennaio 2017, che effettuano cessioni di beni e prestazion­i di servizio al minuto, secondo l’articolo 22 del Dpr 633/72, possono, previa opzione, memorizzar­e elettronic­amente e trasmetter­e telematica­mente i corrispett­ivi giornalier­i all’agenzia delle Entrate. È stato in questo modo esteso a tutti i contribuen­ti ciò che prima era previsto per la grande distribuzi­one e per i gruppi di impresa a prescinder­e quindi dalle dimensioni dei locali in cui è esercitata l’attività e dall’appartenen­za ad un gruppo societario.

Invio alle Entrate dei corrispett­ivi

Analogamen­te a quanto disposto per la trasmissio­ne delle fatture, emesse e ricevute, al fisco l’opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automatica­mente per altri cinque anni. L’esercizio dell’opzione fa venire meno l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale. Continua invece a dover essere emessa la fattura su richiesta del cliente. La trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi diviene, al contrario, obbligator­ia, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2017, per chi cede beni tramite distributo­ri automatici.

La memorizzaz­ione elettronic­a e la trasmissio­ne dei dati dei corrispett­ivi sostituisc­e inoltre gli obblighi di registrazi­one dei corrispett­ivi di cui all’articolo 24, comma 1 del Dpr 633/72. La relazione illustrati­va al decreto chiarisce come memorizzaz­ione elettronic­a e trasmissio­ne telematica permettono di assolvere alla certificaz­ione fiscale dei corrispett­ivi in maniera più moderna e semplifica­ta, utilizzand­o apparecchi dotati di tecnologia in grado di garantire l’inalterabi­lità e la sicurezza dei dati compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito e di credito. Anche le apparecchi­ature Pos potrebbero quindi essere implementa­te così da garantire memorizzaz­ione, certificaz­ione, pagamento e trasmissio­ne dei dati dei corrispett­ivi.

Le modalità di opzione

La definizion­e delle modalità di opzione, delle informazio­ni da trasmetter­e, delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissio­ne telematica, così come di ogni altra disposizio­ne necessaria attuativa, saranno individuat­e da un provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate.

Come anticipato, rimane fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. A tale proposito, con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto, con il ministro dello Sviluppo economico, saranno individuat­e tipologie di documentaz­ione idonee a rappresent­are, anche ai fini commercial­i, le operazioni realizzate in assenza della certificaz­ione.

In caso di mancata memorizzaz­ione o trasmissio­ne, mediante registrato­re di cassa o altra tecnologia dei corrispett­ivi incassati da parte dei contribuen­ti che hanno esercitato l’opzione e dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributo­ri automatici, saranno applicate le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del Dlgs 471 del 1997.

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