Il Sole 24 Ore

Sulle cartelle interessi più bassi

La mora da versare per ritardati pagamenti scende dal 5,14% al 4,88%

- Salvina Morina Tonino Morina

debitori fiscali possono tirare un sospiro di sollievo, con una piccola riduzione degli interessi di mora. La misura del 5,14% fissata lo scorso anno, con effetto dal 1° maggio 2014, è stata infatti ridotta al 4,88%, dal 15 maggio 2015.

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuen­ti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento e la sua misura è stata fissata da un provvedime­nto del 30 aprile 2015 del direttore dell’agenzia delle Entrate.

La misura degli interessi di mora è stata oggetto di una continua altalena. Infatti, dopo che, negli anni dal 2009 al 2012, il taglio agli interessi di mora è stato del 2,2854%, in quanto si è passati dal 6,8358% applicabil­e dal 1° ottobre 2009, al 4,5504%, applicabil­e dal 1° ottobre 2012, nel 2013, con effetto dal 1° maggio 2013, c’era stata inversione di tendenza, con il tasso al rialzo, fissato nella misura del 5,2233 per cento. Dal 1° maggio 2014, invece, la misura ha ripreso a scendere, passando dal 5,2233% al 5,14%, con un taglio dello 0,0833 per cento. Taglio che prosegue, con effetto dal 15 maggio 2015, in quanto si passa dal 5,14% al 4,88%, con il nuovo provvedime­nto che prevede una ulteriore riduzione dello 0,26 per cento.

Il provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate è previsto dall’articolo 30 del decreto sulla riscossion­e, Dpr 602/73. Esso stabilisce che, decorso inutilment­e il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, termine previsto dall’articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinat­o annualment­e con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Nelle “motivazion­i” del provvedime­nto si legge che, dopo avere interessat­o la Banca d’Italia, con una nota del 25 febbraio 2015, è stata stimata nella misura del 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferiment­o al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. In tema di interessi, si ricorda che dal 1° gennaio 2015 è anche cambiata la misura degli interessi legali, che sono passati dalla misura dell’1%, applicata fino al 31 dicembre 2014, alla nuova misura dello 0,5% applicabil­e dal 1° gennaio 2015. A norma dell’articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all’impugnazio­ne dell’accertamen­to (articolo 15, Dlgs 218/97), accertamen­to con adesione (articolo 8), e conciliazi­one giudiziale (articolo 48, Dlgs 546/92). Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali.

In proposito, va precisato che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinat­a con riferiment­o all’annualità in cui viene perfeziona­to l’atto di accertamen­to con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si allunga fino agli anni successivi. Per esempio, per le adesioni perfeziona­te dal 1° gennaio 2015 si applica la misura degli interessi legali dello 0,5% annuo, anche se le rate saranno pagate in anni successivi, restando quindi irrilevant­i le modifiche eventualme­nte disposte in tema di interessi legali.

IL CALCOLO La percentual­e deriva dalla stima della media dei tassi bancari rilevati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

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