Il Sole 24 Ore

Sospension­i, amministra­tori fuori dal calcolo del 20%

- Luigi Caiazza

sistema di calcolo della percentual­edel20%, sufficient­e a consentire il provvedime­nto di sospension­e dell’attivitàim­prenditori­ale i soci amministra­tori che prestano attività lavorativa in azienda non vanno computati tra i lavoratori complessiv­amente “occupati”.

Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con la nota prot. 7127 del 28 aprile scorso in risposta ad un quesito teso a conoscere l’esatta individuaz­ione della micro impresa e le categorie dei prestatori di lavoratori computabil­i ai fini dell’adozione del provvedime­nto di sospension­e .

Il Ministero prende a riferiment­o l’art. 14 del Dlgs 81/08, come modificato dal Dlgs 106/09, nella parte in cui prevede che il provvedime­nto in questione è altresì adottato quando si accerti l’impiego di personale non risultante dalla documentaz­ione obbligator­ia in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

La nota precisa che vanno ritenuti lavoratori “in nero”, oltre quelli ritenuti, seppure di fatto, nella forma subordinat­a, anche tutti i soggetti comunque riconducib­ili nell’ampia nozione di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del TU, rispetto ai quali non si sia proceduto a formalizza­re il rapporto, comprenden­dovi anche i soggetti che, pur risultando indicati nella visura presso la Cciaa, in quanto titolari di cariche societarie, svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo.

Per il Lavoro chi dispone dei tipici poteri datoriali non potrà essere computato nella categoria di “lavoratori in nero”, mentre dovranno esserlo i soci lavoratori cui non spetta l’amministra­zione o la gestione della società.

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