Sospensioni, amministratori fuori dal calcolo del 20%
sistema di calcolo della percentualedel20%, sufficiente a consentire il provvedimento di sospensione dell’attivitàimprenditoriale i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non vanno computati tra i lavoratori complessivamente “occupati”.
Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con la nota prot. 7127 del 28 aprile scorso in risposta ad un quesito teso a conoscere l’esatta individuazione della micro impresa e le categorie dei prestatori di lavoratori computabili ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione .
Il Ministero prende a riferimento l’art. 14 del Dlgs 81/08, come modificato dal Dlgs 106/09, nella parte in cui prevede che il provvedimento in questione è altresì adottato quando si accerti l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
La nota precisa che vanno ritenuti lavoratori “in nero”, oltre quelli ritenuti, seppure di fatto, nella forma subordinata, anche tutti i soggetti comunque riconducibili nell’ampia nozione di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del TU, rispetto ai quali non si sia proceduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi anche i soggetti che, pur risultando indicati nella visura presso la Cciaa, in quanto titolari di cariche societarie, svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo.
Per il Lavoro chi dispone dei tipici poteri datoriali non potrà essere computato nella categoria di “lavoratori in nero”, mentre dovranno esserlo i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.