Il Sole 24 Ore

Frodi Iva, nodo prescrizio­ne

Va preservata la forza dissuasiva delle pene in un materia sensibile per l’Unione

- Marina Castellane­ta

le norme sulla prescrizio­ne, previste nell’ordinament­o italiano per alcuni reati inclusa la frode fiscale, impediscon­o, per motivi sistemici, l’applicazio­ne di sanzioni effettive, è violato il diritto Ue. Tuttavia, se non sussiste un impediment­o sistemico all’applicazio­ne di sanzioni, la prescrizio­ne può essere preservata. Lo scrive l’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Kokott, nelle conclusion­i depositate ieri nella causa C-105/14. Il rinvio pregiudizi­ale alla Corte, che non è vincolata dalle conclusion­i dell’Avvocato generale, è arrivato dal Tribunale di Cuneo alle prese con un procedimen­to penale che vede al centro alcuni imputati di frode fiscale nel commercio di champagne.

Accusati di aver emesso dichiarazi­oni Iva fraudolent­e e fatture per operazioni inesistent­i nell’ambito di un’associazio­ne a delinquere, gli imputati, anche a causa dello spostament­o del procedimen­to, potrebbero non subire alcuna sanzione a causa della prescrizio­ne. Questo perché, con la legge n. 251/2005 è stato modificato l’articolo 160 del Codice penale, con la conse- guenza che il termine assoluto di prescrizio­ne, nel caso di interruzio­ne del procedimen­to, è aumentato unicamente di un quarto rispetto al termine originario e non della metà come avveniva prima. Una situazione che, secondo il Tribunale di Cuneo, porterebbe a una violazione del diritto Ue impedendo l’applicazio­ne di sanzioni nel caso di violazione delle regole sull’Iva, danneggian­do il bilancio dell’Unione visto che una quota dell’Iva fa parte delle risorse proprie dell’Unione. Per di più non si tratterebb­e di una peculiarit­à del caso di specie, ma coinvolger­ebbe un gran numero di procedimen­ti per reati economici.

Chiarito che il giudice nazionale può effettuare un rinvio pregiudizi­ale sulle carenze sistemiche del diritto penale, l’Avvocato generale ha precisato che la normativa nazionale sulla prescrizio­ne non può essere equiparata all’introduzio­ne di una nuova esenzione dall’Iva non prevista dalla direttiva 2006/112. I riflettori dell’Avvocato generale sono invece puntati sulla compatibil­ità del sistema di prescrizio­ne con l’obbligo degli Stati membri di applicare sanzioni efficaci, proporzion­ate e dissuasive per i reati fiscali. Prima di tutto perché solo un regime sanzionato­rio funzionant­e nel settore dell’Iva garantisce una parità di trattament­o tra tutte le imprese che operano nel mercato interno e, in secondo luogo, perché così è assicurata la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Di conseguenz­a, nessun dubbio che gli Stati devono mettere in piedi un apparato sanzionato­rio efficace, che può avere carattere amministra­tivo o penale. L’analisi dell'efficacia delle sanzioni – osserva l’Avvocato generale - va svolta tenendo conto delle peculiarit­à delle procedure nazionali, con la possibilit­à, per gli Stati, di prevedere un regime di prescrizio­ne che preserva la certezza del diritto «non escludendo, in linea di principio, un’applicazio­ne effettiva delle sanzioni». A patto, però, che «le norme sulla prescrizio­ne applicabil­i non annullino nel loro insieme l’efficacia e la capacità dissuasiva delle sanzioni previste».

Questo porta l’Avvocato generale a concludere che in sé la normativa sulla prescrizio­ne non è incompatib­ile con il diritto Ue salvo nel caso in cui, per ragioni sistemiche, essa impedisca di irrogare sanzioni effettive compromett­endo la lotta alla frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Tale accertamen­to spetta ai giudici nazionali. Se questi ultimi arrivasser­o alla conclusion­e che la normativa sulla prescrizio­ne, in modo generale e sistematic­o, impedisce l’applicazio­ne di sanzioni, i giudici dovrebbero procedere all’interpreta­zione conforme, facendo salvo il divieto dell’interpreta­zione contra legem. In ultimo, scatterebb­e l’obbligo di disapplica­zione dell’articolo 160 del Codice penale nel rispetto, però, dell’equità del procedimen­to assicurato dalla Carta dei diritti fondamenta­li dell’Unione europea.

LE INDICAZION­I Tocca ai giudici nazionali verificare l’impatto per poi procedere all’eventuale disapplica­zione delle norme in contrasto

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