Frodi Iva, nodo prescrizione
Va preservata la forza dissuasiva delle pene in un materia sensibile per l’Unione
le norme sulla prescrizione, previste nell’ordinamento italiano per alcuni reati inclusa la frode fiscale, impediscono, per motivi sistemici, l’applicazione di sanzioni effettive, è violato il diritto Ue. Tuttavia, se non sussiste un impedimento sistemico all’applicazione di sanzioni, la prescrizione può essere preservata. Lo scrive l’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Kokott, nelle conclusioni depositate ieri nella causa C-105/14. Il rinvio pregiudiziale alla Corte, che non è vincolata dalle conclusioni dell’Avvocato generale, è arrivato dal Tribunale di Cuneo alle prese con un procedimento penale che vede al centro alcuni imputati di frode fiscale nel commercio di champagne.
Accusati di aver emesso dichiarazioni Iva fraudolente e fatture per operazioni inesistenti nell’ambito di un’associazione a delinquere, gli imputati, anche a causa dello spostamento del procedimento, potrebbero non subire alcuna sanzione a causa della prescrizione. Questo perché, con la legge n. 251/2005 è stato modificato l’articolo 160 del Codice penale, con la conse- guenza che il termine assoluto di prescrizione, nel caso di interruzione del procedimento, è aumentato unicamente di un quarto rispetto al termine originario e non della metà come avveniva prima. Una situazione che, secondo il Tribunale di Cuneo, porterebbe a una violazione del diritto Ue impedendo l’applicazione di sanzioni nel caso di violazione delle regole sull’Iva, danneggiando il bilancio dell’Unione visto che una quota dell’Iva fa parte delle risorse proprie dell’Unione. Per di più non si tratterebbe di una peculiarità del caso di specie, ma coinvolgerebbe un gran numero di procedimenti per reati economici.
Chiarito che il giudice nazionale può effettuare un rinvio pregiudiziale sulle carenze sistemiche del diritto penale, l’Avvocato generale ha precisato che la normativa nazionale sulla prescrizione non può essere equiparata all’introduzione di una nuova esenzione dall’Iva non prevista dalla direttiva 2006/112. I riflettori dell’Avvocato generale sono invece puntati sulla compatibilità del sistema di prescrizione con l’obbligo degli Stati membri di applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati fiscali. Prima di tutto perché solo un regime sanzionatorio funzionante nel settore dell’Iva garantisce una parità di trattamento tra tutte le imprese che operano nel mercato interno e, in secondo luogo, perché così è assicurata la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Di conseguenza, nessun dubbio che gli Stati devono mettere in piedi un apparato sanzionatorio efficace, che può avere carattere amministrativo o penale. L’analisi dell'efficacia delle sanzioni – osserva l’Avvocato generale - va svolta tenendo conto delle peculiarità delle procedure nazionali, con la possibilità, per gli Stati, di prevedere un regime di prescrizione che preserva la certezza del diritto «non escludendo, in linea di principio, un’applicazione effettiva delle sanzioni». A patto, però, che «le norme sulla prescrizione applicabili non annullino nel loro insieme l’efficacia e la capacità dissuasiva delle sanzioni previste».
Questo porta l’Avvocato generale a concludere che in sé la normativa sulla prescrizione non è incompatibile con il diritto Ue salvo nel caso in cui, per ragioni sistemiche, essa impedisca di irrogare sanzioni effettive compromettendo la lotta alla frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Tale accertamento spetta ai giudici nazionali. Se questi ultimi arrivassero alla conclusione che la normativa sulla prescrizione, in modo generale e sistematico, impedisce l’applicazione di sanzioni, i giudici dovrebbero procedere all’interpretazione conforme, facendo salvo il divieto dell’interpretazione contra legem. In ultimo, scatterebbe l’obbligo di disapplicazione dell’articolo 160 del Codice penale nel rispetto, però, dell’equità del procedimento assicurato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
LE INDICAZIONI Tocca ai giudici nazionali verificare l’impatto per poi procedere all’eventuale disapplicazione delle norme in contrasto