L’interruzione scatta dalla notifica del rinvio a giudizio
prescrizione nei procedimenti a carico delle società, per reati commessi da dipendenti, segue le regole della giustizia civile e non penale. Per queste ragioni l’interruzione dei termini scatta non al momento dell’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, ma dalla sua notifica. Per queste ragioni è stato considerato ormai trascorso il termine di 5 anni e dichiarata la prescrizione in un procedimento per svariati reati contro la pubblica amministrazione che aveva visto coinvolta anche una srl pugliese. A queste conclusioni arriva la Corte di cassazione con la sentenza n. 18257 della Sesta sezione penale depositata ieri.
I giudici hanno così respinto il ricorso presentato dal pubblico ministero che rivendicava invece l’applicazione della disciplina penale. Per il Pm la data di riferimento per l’inizio del calcolo dei termini è quella di emissione dell’atto interruttivo; nel caso in esame l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio. Per il Gup, invece, la data di efficacia dell’atto interruttivo è rappresentata dalla notifica, il che faceva indiscutibilmente considerare ormai trascorsi i 5 anni.
La Cassazione nell’avvalorare la lettura della disciplina fatta dal giudice dell’udienza preliminare mette in evidenza come il pm innanzitutto ha compiuto una mossa falsa, sottolineando come il decreto 231 del 2001 esclude la natura recettizia della richiesta di rinvio a giudizio. In realtà, osserva la Cassazione, il decreto 231 non dice nulla a pro- posito del carattere recettizio della richiesta.
La sentenza ricorda che la legge delega che ha tracciato i binari per l’istituzione della responsabilità amministrativa degli enti (legge n. 300 del 2000) espressamente prevede che le sanzioni amministrative si prescrivono decorsi 5 anni e che l’interruzione è regolata dalle norme del Codice civile.
«Le disposizioni del decreto legislativo (articolo 22) - scrivono i giudici - sono conformi a tale previsione disciplinando la prescrizione in modo diverso rispetto alla prescrizione penale, del resto, se non vi fosse ottemperanza alla previsione della applicabilità della disciplina del Codice civile scatterebbero le conseguenze della contrarietà alla legge delega».
E allora, se questa è la prospettiva e il riferimento deve essere al Codice civile, va tenuto presente che nella disciplina dell’interruzione della prescrizione (articolo 2943 del Codice civile) l’effetto di paralisi dei termini si ottiene con la messa a conoscenza dell’atto nei confronti del debitore e, in particolare, con la notifica degli atti processuali. «Del resto - conclude la sentenza -, la ragione è che in quel caso, l’atto introduttivo rappresenta la richiesta al debitore che non può che decorrere dalla effettiva conoscenza, mentre, nel processo penale, la prescrizione rileva in quanto mancato esercizio dell’azione penale, tenendosi perciò conto del compimento delle attività relative, ovvero dell’emissione del provvedimento, e non della notifica».