Moss, via ai versamenti per chi ha aderito
1° maggio sono operative le modalità di riscossione e ripartizione dell’Iva versata dai soggetti che hannoaderitoal Moss. Iversamenti potranno essere effettuati con richiesta di addebito su un conto aperto presso gli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate ovvero tramite bonifico, mentre non è possibile procedere tramite compensazione. Con il Dm del 20 aprile scorso sono state inoltre regolate le modalità di rimborso di eventuali versamenti eccedenti, oltre a quelle di ripartizione dell’imposta tra i vari Paesi di consumo.
Dal 2015 sono cambiate le regole per l’individuazione del Paese in cui rilevano, ai fini Iva, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di consumatori finali: la tassazione avviene nello Stato membro del consumatore finale. Per evitare che gli operatori si dovessero identificare in ciascun Paese in cui avviene il consumo dei predetti servizi, è stato introdotto il regime “Mini one stop shopping (Moss)”. Chi aderisce può operare direttamente da un unico Paese Ue (senza doversi identificare in altri Paesi) applicando l’imposta prevista in ciascuno Stato di consumo.
Il Dm del 20 aprile stabilisce che il versamento dell’Iva dovuta dai soggetti passivi aderenti al Moss è effettuato,senzalapossibilitàdiavvalersi dell’istituto della compensazione, conaddebitosulpropriocontoaperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con le Entrate oppure tramite bonifico. Nel primocasolarichiestadiaddebitova inviata telematicamente alle Entrate tramite il portale Moss, indicando l’Iban del conto e il numero di riferi- mento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Nel secondo caso, nella causale del bonifico va indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Sul sito dell’Agenzia sono già disponibili le specifiche istruzioni. Il decreto stabilisce poi come avviene la ripartizione dell’Iva riscossa tra gli Stati membridiconsumoelarestituzione di eventuali versamenti eccedenti, oltre alla gestione della rendicontazionedelleoperazionieffettuatetramite la nuova contabilità speciale.
In caso di versamenti eccedenti da parte del soggetto passivo l’ec- cedenza viene rimborsata entro trenta giorni. Stesso iter anche quando non fosse possibile abbinareilversamentoinbasealnumero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal soggetto passivo. Se i rimborsi dovessero tardare, a partire dal trentunesimo giornosuccessivoalladatadiripartizione si applicano gli interessi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 4, Dpr n. 633/1972. Le regole di funzionamento del Moss (sia per il regime Ue che extraUe) sono state introdotte nel nostro ordinamento dalDlgsn. 42/2015. Dalprimoaprile erano state rese disponibili le fun-