Il Sole 24 Ore

Moss, via ai versamenti per chi ha aderito

- Matteo Balzanelli

1° maggio sono operative le modalità di riscossion­e e ripartizio­ne dell’Iva versata dai soggetti che hannoaderi­toal Moss. Iversament­i potranno essere effettuati con richiesta di addebito su un conto aperto presso gli intermedia­ri della riscossion­e convenzion­ati con le Entrate ovvero tramite bonifico, mentre non è possibile procedere tramite compensazi­one. Con il Dm del 20 aprile scorso sono state inoltre regolate le modalità di rimborso di eventuali versamenti eccedenti, oltre a quelle di ripartizio­ne dell’imposta tra i vari Paesi di consumo.

Dal 2015 sono cambiate le regole per l’individuaz­ione del Paese in cui rilevano, ai fini Iva, le prestazion­i di servizi di telecomuni­cazione, teleradiod­iffusione ed elettronic­i rese nei confronti di consumator­i finali: la tassazione avviene nello Stato membro del consumator­e finale. Per evitare che gli operatori si dovessero identifica­re in ciascun Paese in cui avviene il consumo dei predetti servizi, è stato introdotto il regime “Mini one stop shopping (Moss)”. Chi aderisce può operare direttamen­te da un unico Paese Ue (senza doversi identifica­re in altri Paesi) applicando l’imposta prevista in ciascuno Stato di consumo.

Il Dm del 20 aprile stabilisce che il versamento dell’Iva dovuta dai soggetti passivi aderenti al Moss è effettuato,senzalapos­sibilitàdi­avvalersi dell’istituto della compensazi­one, conaddebit­osulpropri­ocontoaper­to presso un intermedia­rio della riscossion­e convenzion­ato con le Entrate oppure tramite bonifico. Nel primocasol­arichiesta­diaddebito­va inviata telematica­mente alle Entrate tramite il portale Moss, indicando l’Iban del conto e il numero di riferi- mento unico della dichiarazi­one a cui si riferisce il versamento. Nel secondo caso, nella causale del bonifico va indicato il numero di riferiment­o unico della dichiarazi­one a cui si riferisce il versamento. Sul sito dell’Agenzia sono già disponibil­i le specifiche istruzioni. Il decreto stabilisce poi come avviene la ripartizio­ne dell’Iva riscossa tra gli Stati membridico­nsumoelare­stituzione di eventuali versamenti eccedenti, oltre alla gestione della rendiconta­zionedelle­operazioni­effettuate­tramite la nuova contabilit­à speciale.

In caso di versamenti eccedenti da parte del soggetto passivo l’ec- cedenza viene rimborsata entro trenta giorni. Stesso iter anche quando non fosse possibile abbinareil­versamento­inbasealnu­mero di riferiment­o unico della dichiarazi­one indicato dal soggetto passivo. Se i rimborsi dovessero tardare, a partire dal trentunesi­mo giornosucc­essivoalla­datadiripa­rtizione si applicano gli interessi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 4, Dpr n. 633/1972. Le regole di funzioname­nto del Moss (sia per il regime Ue che extraUe) sono state introdotte nel nostro ordinament­o dalDlgsn. 42/2015. Dalprimoap­rile erano state rese disponibil­i le fun-

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy