Il Sole 24 Ore

Opere dell’ingegno, bonus circoscrit­to

- L.Mi. Giu.M.

pIl decreto di attuazione del regime di Patent box reca significat­ivi chiariment­i in merito alle definizion­i dei beni immaterial­i compresi nell’ambito di applicazio­ne della disciplina.

L’articolo 6 del provvedime­nto stabilisce che il regime preferenzi­ale ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di: e software protetto da copyright; r brevetti industrial­i, siano essi concessi o in corso di concession­e; ti nformazion­i aziendali ed esperienze tecnico-industrial­i, comprese quelle commercial­i o scientific­he proteggibi­li come informazio­ni segrete, giuridicam­ente tu telabili; u disegni e modelli, giuridicam­ente tutelabili; i marchi d’impresa, registrati o in corso di registrazi­one.

La prima novità significat­iva riguarda le opere dell’ingegno; infatti, laddove la norma primaria (articolo 1 della legge 190/2014) ricomprend­e nel novero degli intangible­s agevolabil­i la categoria delle opere dell’ingegno in via generale, il provvedime­nto di attuazione è invece più restrittiv­o e circoscriv­e l’ambito di applicazio­ne al solo software protetto da copyright. Il motivo di tale limitazion­e è individuab­ile nella volontà di uniformars­i all’orientamen- to dell’Ocse, il quale stabilisce che se i software coperti da copyright costituisc­ono la seconda categoria di asset agevolabil­i «other copyrighte­d assets are not included in the definition of functional­ly equivalent IP assets because they do not arise out of the same type of R&D activities as software» (paragrafo 43 del documento Ocse, nella versione del 20 luglio 2015, Forum on Harmful Tax Practices. FHTP Report on Action 5 for 2015).

Il documento dell’Organizzaz­ione internazio­nale rappresent­a una guida cui il legislator­e si è fortemente ispirato per l’ideazione del regime domestico, an- che se per taluni (pochi) aspetti se ne discosta.

I marchi, ad esempio, sono esclusi esplicitam­ente dall’ambito di applicazio­ne del regime preferenzi­ale dagli indirizzi Ocse e la scelta del legislator­e italiano di ricomprend­ere questi ultimi nel novero degli intangible­s agevolabil­i, da una parte, incentiva le imprese ad aderire al regime opzionale e tende a evitare che aziende leader in alcuni settori allochino i propri marchi in Paesi a fiscalità ridotta, ma dall’altra rende consapevol­i che, per tali beni, si potrebbe trattare di una agevolazio­ne temporanea in quanto destinata a essere elimi- nata. Gli indirizzi dell’Ocse, infatti, assicurano ai Paesi un lasso temporale entro il quale le “incoerenze” tra le normative nazionali e gli orientamen­ti dell’Organizzaz­ione vanno eliminate.

Tale orientamen­to è in linea con le finalità generali esposte nel progetto Beps: contrastar­e le pratiche fiscali dannose che, favorite da differenti legislazio­ni statali, potrebbero spingere le imprese a collocare i propri intangible­s in quei Paesi in cui il regime risulta più favorevole.

Si osserva ulteriorme­nte che, relativame­nte ai marchi, il decreto di attuazione restringe il campo di applicazio­ne - rispetto alla nor- ma primaria - ai marchi registrati o in corso di registrazi­one, lasciando fuori, quindi, i marchi non registrati per scelta dell’impresa, seppure astrattame­nte giuridicam­ente tutelabili dalla legge.

Per quanto riguarda i beni immaterial­i diversi dai brevetti, dai marchi e dal software protetto da copyright, il documento Ocse rappresent­a la necessità di certificaz­ione, con riguardo ad alcune categorie di intangible­s (quali ad esempio formule, modelli, know how), da parte di una Agenzia governativ­a indipenden­te rispetto all’amministra­zione finanziari­a. Quest’ultimo indirizzo non trova alcun riscontro nel regime preferenzi­ale domestico, neanche nel decreto di attuazione.

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