Opere dell’ingegno, bonus circoscritto
pIl decreto di attuazione del regime di Patent box reca significativi chiarimenti in merito alle definizioni dei beni immateriali compresi nell’ambito di applicazione della disciplina.
L’articolo 6 del provvedimento stabilisce che il regime preferenziale ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di: e software protetto da copyright; r brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione; ti nformazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tu telabili; u disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; i marchi d’impresa, registrati o in corso di registrazione.
La prima novità significativa riguarda le opere dell’ingegno; infatti, laddove la norma primaria (articolo 1 della legge 190/2014) ricomprende nel novero degli intangibles agevolabili la categoria delle opere dell’ingegno in via generale, il provvedimento di attuazione è invece più restrittivo e circoscrive l’ambito di applicazione al solo software protetto da copyright. Il motivo di tale limitazione è individuabile nella volontà di uniformarsi all’orientamen- to dell’Ocse, il quale stabilisce che se i software coperti da copyright costituiscono la seconda categoria di asset agevolabili «other copyrighted assets are not included in the definition of functionally equivalent IP assets because they do not arise out of the same type of R&D activities as software» (paragrafo 43 del documento Ocse, nella versione del 20 luglio 2015, Forum on Harmful Tax Practices. FHTP Report on Action 5 for 2015).
Il documento dell’Organizzazione internazionale rappresenta una guida cui il legislatore si è fortemente ispirato per l’ideazione del regime domestico, an- che se per taluni (pochi) aspetti se ne discosta.
I marchi, ad esempio, sono esclusi esplicitamente dall’ambito di applicazione del regime preferenziale dagli indirizzi Ocse e la scelta del legislatore italiano di ricomprendere questi ultimi nel novero degli intangibles agevolabili, da una parte, incentiva le imprese ad aderire al regime opzionale e tende a evitare che aziende leader in alcuni settori allochino i propri marchi in Paesi a fiscalità ridotta, ma dall’altra rende consapevoli che, per tali beni, si potrebbe trattare di una agevolazione temporanea in quanto destinata a essere elimi- nata. Gli indirizzi dell’Ocse, infatti, assicurano ai Paesi un lasso temporale entro il quale le “incoerenze” tra le normative nazionali e gli orientamenti dell’Organizzazione vanno eliminate.
Tale orientamento è in linea con le finalità generali esposte nel progetto Beps: contrastare le pratiche fiscali dannose che, favorite da differenti legislazioni statali, potrebbero spingere le imprese a collocare i propri intangibles in quei Paesi in cui il regime risulta più favorevole.
Si osserva ulteriormente che, relativamente ai marchi, il decreto di attuazione restringe il campo di applicazione - rispetto alla nor- ma primaria - ai marchi registrati o in corso di registrazione, lasciando fuori, quindi, i marchi non registrati per scelta dell’impresa, seppure astrattamente giuridicamente tutelabili dalla legge.
Per quanto riguarda i beni immateriali diversi dai brevetti, dai marchi e dal software protetto da copyright, il documento Ocse rappresenta la necessità di certificazione, con riguardo ad alcune categorie di intangibles (quali ad esempio formule, modelli, know how), da parte di una Agenzia governativa indipendente rispetto all’amministrazione finanziaria. Quest’ultimo indirizzo non trova alcun riscontro nel regime preferenziale domestico, neanche nel decreto di attuazione.