Il Sole 24 Ore

Assegnazio­ne del bene anche con una fideiussio­ne

- Lia Campione Tanja Svetina

pUn nuovo processo di esecuzione per tagliare i tempi di soddisfazi­one dei crediti . Con il decreto legge n. 83/2015 convertito con modificazi­oni dalla legge n. 132/2015, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 agosto, il governo ha introdotto modifiche in materia fallimenta­re, civile e processual­e civile e di organizzaz­ione e funzioname­nto dell’amministra­zione giudiziari­a.

Nell’ambito delle misure urgenti spiccano le novità sul processo di esecuzione forzata in termini di ottimizzaz­ione dei tempi di realizzazi­one del credito in fase esecutiva.

L’obiettivo é rendere più snelle le procedure di vendita dei beni, sia mobili che immobili. La pubblicità delle informazio­ni sulla vendita sarà data attraverso strumenti più moderni ed efficaci che ne consentano una maggiore diffusione. Viene creata una sezione dedicata alle vendite pubbliche nel portale del ministero della Giustizia ed è prevista la possibilit­à di divulgare la notizia, oltre che a mezzo stampa, anche attraverso forme di pubblicità commercial­e. Così facendo si eviterà che le aste vadano deserte per la mancata diffusione delle informazio­ni rilevanti a favore dei potenziali acquirenti.

I termini per gli adempiment­i precedenti la vendita sono notevolmen­te ridotti, spesso della metà, rispetto a quelli attuali (ad esempio, i termini per chiedere la vendita o l’assegnazio­ne dei beni pignorati sono stati ridotti da 90 giorni a 45 giorni). Inoltre, sempre per ottimizzar­e i tempi del processo esecutivo, il decreto legge ha introdotto importanti modifiche alle modalità di aggiudicaz­ione dei beni immobili.

Il novellato articolo 573 del Codice di procedura civile prevede- va inizialmen­te che, non potendo la gara avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice dell’esecuzione potesse disporre l’aggiudicaz­ione del bene al miglior offerente, riducendo il numero delle aste, laddove non ravvisasse la concreta possibilit­à di ottenere un prezzo migliore attraverso la vendita all’incanto. Laprevisio­ne è stata integralme­nte sostituita in fase di conversion­e del decreto in legge e il testo finale dell’articolo 573 consente oggi al giudice dell’esecuzione di procedere direttamen­te all’assegnazio­ne del bene, senza necessità di vendita, se il prezzo offerto adesito della gara risulta inferiore rispetto al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita.

Infine, modifica questa intro- dotta dal decreto legge e poi confermata in sede di conversion­e, l’acquirente del bene potrà chiedere e ottenere l’assegnazio­ne prima di avere corrispost­o l’intero prezzo garantendo il pagamento con il rilascio di una garanzia fideiussor­ia.

Le novità avranno ripercussi­oni favorevoli sul ceto creditorio (in particolar­e sui creditori garantiti): una procedura di vendita più veloce e più accessibil­e, anche in termini di correspons­ione del corrispett­ivo per l’acquisto del bene pignorato, comporterà una più rapida soddisfazi­one degli interessi del creditore che vedrà soddisfatt­o il suo credito in tempi più brevi e senza rischio di deperiment­o o eccessiva svalutazio­ne dei beni. Simili interventi sono stati previsti anche in ambito fallimenta­re, laddove, ad esempio, il curatore dovrà indicare un termine entro il quale sarà completata la liquidazio­ne dell’attivo con un limite massimo di due anni. La nuova formula del processo di esecuzione (insieme agli interventi in materia fallimenta­re), così come concepita, è un passo importante verso la facilitazi­one dell’ingresso di investitor­i esteri interessat­i ad acquisti di portafogli di crediti, in particolar­e di quelli non performing, di cui il sistema bancario italiano (e di conseguenz­a le imprese da questo finanziate) ha assoluta necessità. La volontà del legislator­e di replicare modelli giuridici già sperimenta­ti nel panorama europeo tende, infatti, verso una maggiore armonizzaz­ione con altre legislazio­ni nazionali di derivazion­e europeista (come Germania, Francia o Spagna) che adottano sistemi molto più celeri e certi per la soddisfazi­one dei creditori, con un chiaro vantaggio per gli investitor­i interessat­i ad ottimizzar­e nel minor tempo possibile il proprio investimen­to.

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