Come cambiano le indagini per i nuovi reati tributari
LUNEDÌ LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO
pIl decreto della riforma fiscale rivisita totalmente le cause di non punibilità e le aggravanti: se da un lato sarà possibile in futuro non essere perseguiti, almeno nelle ipotesi di omessi versamenti, pagando il debito tributario (anche a rate) prima del dibattimento, dall’altro ci sarà un aumento fino alla metà della pena se il reato è commesso dal compartecipe dell’illecito nell’esercizio della consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario.
Ritenute, Iva, indebite compensazioni
Per i reati di omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e per indebita compensazione di crediti non spettanti, per beneficiare della non punibilità occorre che il contribuente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, versi le somme dovute comprese sanzioni e interessi. Può eseguire il pagamento avvalendosi dei diversi istituti deflattivi previsti nell’ordinamento tributario, quali l’adesione all’accertamento, procedure conciliative ovvero il ravvedimento operoso. Il legislatore ha innalzato le soglie di punibilità e quindi, dall’entrata in vigore, costituirà reato l’omesso versamento di debiti superiori a 150mila euro per le ritenute (sia certificate sia dichiarate nel modello 770), di 250mila euro per l’Iva e di 50mila euro per i crediti non spettanti. La nuova norma esclude dalla non punibilità le indebite compensazioni dei crediti inesistenti, per i quali quindi anche nell’ipotesi di integrale pagamento si seguiranno le ordinarie procedure. È verosimile che, nella maggior parte dei casi, il pagamento avverrà con ravvedimento o con sanzione ridotta a seguito di avviso bonario. Se il contribuente si avvale della rateazione, i pagamenti devono concludersi al massimo entro 6 mesi dall’udienza dell’apertura del dibattimento: è infatti prevista una tolleranza di tre mesi e una proroga di altri tre mesi (quest’ultima a discrezione del giudice penale). In tale contesto, non saranno più penalmente perseguibili molti dei contribuenti che, negli anni scorsi, hanno omesso di versare l’Iva e/o le ritenute, pure per importi considerevoli, e hanno successivamente pagato, anche a rate, il debito tributario se ancora il dibattimento non è iniziato.
Dichiarazione infedele o omessa
Anche per questi due delitti è introdotta una causa di non punibilità mediante il pagamento di quanto dovuto attraverso il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione, solo se il contribuente non abbia formale conoscenza di attività di accertamento amministrativo o penale nei suoi confronti. Rispetto ai delitti di omesso versamento, quindi, per i quali è del tutto irrilevante l’eventuale avvio di una verifica, deve trattarsi di un adempimento spontaneo, eseguito cioè su iniziativa del contribuente. Peraltro, per l’omessa presentazione è inserita anche un’ulteriore limitazione temporale: la dichiarazione deve, infatti, essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
L’attenuante
L’estinzione del debito tributario (sia per