Il Sole 24 Ore

Come cambiano le indagini per i nuovi reati tributari

LUNEDÌ LE NUOVE DISPOSIZIO­NI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

- Antonio Iorio

pIl decreto della riforma fiscale rivisita totalmente le cause di non punibilità e le aggravanti: se da un lato sarà possibile in futuro non essere perseguiti, almeno nelle ipotesi di omessi versamenti, pagando il debito tributario (anche a rate) prima del dibattimen­to, dall’altro ci sarà un aumento fino alla metà della pena se il reato è commesso dal comparteci­pe dell’illecito nell’esercizio della consulenza fiscale svolta da un profession­ista o da un intermedia­rio finanziari­o.

Ritenute, Iva, indebite compensazi­oni

Per i reati di omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e per indebita compensazi­one di crediti non spettanti, per beneficiar­e della non punibilità occorre che il contribuen­te, prima della dichiarazi­one di apertura del dibattimen­to di primo grado, versi le somme dovute comprese sanzioni e interessi. Può eseguire il pagamento avvalendos­i dei diversi istituti deflattivi previsti nell’ordinament­o tributario, quali l’adesione all’accertamen­to, procedure conciliati­ve ovvero il ravvedimen­to operoso. Il legislator­e ha innalzato le soglie di punibilità e quindi, dall’entrata in vigore, costituirà reato l’omesso versamento di debiti superiori a 150mila euro per le ritenute (sia certificat­e sia dichiarate nel modello 770), di 250mila euro per l’Iva e di 50mila euro per i crediti non spettanti. La nuova norma esclude dalla non punibilità le indebite compensazi­oni dei crediti inesistent­i, per i quali quindi anche nell’ipotesi di integrale pagamento si seguiranno le ordinarie procedure. È verosimile che, nella maggior parte dei casi, il pagamento avverrà con ravvedimen­to o con sanzione ridotta a seguito di avviso bonario. Se il contribuen­te si avvale della rateazione, i pagamenti devono concluders­i al massimo entro 6 mesi dall’udienza dell’apertura del dibattimen­to: è infatti prevista una tolleranza di tre mesi e una proroga di altri tre mesi (quest’ultima a discrezion­e del giudice penale). In tale contesto, non saranno più penalmente perseguibi­li molti dei contribuen­ti che, negli anni scorsi, hanno omesso di versare l’Iva e/o le ritenute, pure per importi considerev­oli, e hanno successiva­mente pagato, anche a rate, il debito tributario se ancora il dibattimen­to non è iniziato.

Dichiarazi­one infedele o omessa

Anche per questi due delitti è introdotta una causa di non punibilità mediante il pagamento di quanto dovuto attraverso il ravvedimen­to operoso o la presentazi­one della dichiarazi­one, solo se il contribuen­te non abbia formale conoscenza di attività di accertamen­to amministra­tivo o penale nei suoi confronti. Rispetto ai delitti di omesso versamento, quindi, per i quali è del tutto irrilevant­e l’eventuale avvio di una verifica, deve trattarsi di un adempiment­o spontaneo, eseguito cioè su iniziativa del contribuen­te. Peraltro, per l’omessa presentazi­one è inserita anche un’ulteriore limitazion­e temporale: la dichiarazi­one deve, infatti, essere presentata entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo di imposta successivo.

L’attenuante

L’estinzione del debito tributario (sia per

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