Il redditometro si aggiorna: riparte la sfida del Fisco
Pubblicato sulla «Gazzet ta» il decreto dell’Economia sullo strumento da utilizzare a par tire dal 2011
pArriva l’evoluzione del redditometro per i periodi d’imposta a decorrere dal 2011. Con il decreto 16 settembre del ministro dell’Economia e delle finanze (sulla «Gazzetta Ufficiale» 223 del 25 settembre), vengono stabilite le regole applicative per l’applicazione dell’accertamento sintetico e il contenuto induttivo aggiornato di alcuni elementi di capacità contributiva per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011. Nel nuovo decreto escono ufficialmente di scena la stima delle spese per consumi basata esclusivamente sui dati Istat e si segnalano altre piccole modifiche comunque di sostanza.
L’accertamento sintetico si basa sul concetto di spesa. L’amministrazione finanziaria può, infatti, risalire induttivamente al reddito del contribuente sulla base delle «spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta». È fatta salva la prova contraria, fornita dal soggetto passivo, che le stesse spese sono state effettuate grazie a fonti di reddito legalmente escluse dalla base imponibile. La ricostruzione sintetica del reddito è effettuata tenendo conto dei seguenti elementi: es pese certe analiticamente tracciate; r quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta; t quota di risparmio formatasi nell’anno; u spese per elementi certi.
Rispetto allo speculare provvedimento del 24 dicembre 2012 va innanzitutto segnalato che nell’articolo 4 del decreto pubbli- cato ieri sono uscite di scena le spese medie Istat legate ai costi di sostenimento per beni e servizi di uso corrente. La possibilità di utilizzo di tali elementi, lo ricordiamo, era già stata bocciata dal Garante della privacy con il parere del 21 novembre 2013 e l’Agenzia aveva già recepito tale indicazione nella prassi operativa (circolare 6/E/2014). Ora il nuovo provvedimento si allinea ufficialmente espungendo dall’articolato quella che prima era la lettera b) dell’articolo 4 del Dm 24 dicembre 2012. Il nuovo decreto ribadisce che le spese per beni e servizi di uso quotidiano rilevano comunque nel redditometro quando il relativo dato di spesa risulta su base certa dagli elementi presenti in Anagrafe tributaria.
Le uniche spese statistiche rilevanti ai fini della determinazione del reddito sintetico rimangono quelle connesse ai cosiddetti elementi certi, quali, ad esempio, quelle legate al possesso di immobili e di beni mobili registrati (tipicamente immobili, autoveicoli e natanti). Il provvedimento varato ieri individua il nuovo contenuto induttivo di questi elementi indicativi di capacità contributiva tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale. Il nuovo decreto, però, nella quantificazione delle spese per elementi certi ai fini della ricostruzione induttiva del reddito complessivo, evidenzia una novità rispetto al precedente. In presenza di informazioni afferenti a spese effettive in Anagrafe tributaria relative a questi elementi certi, viene infatti precisato che il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente (articolo 1, comma 5). Questa è una novità rispetto al precedente decreto in cui si af- fermava che doveva essere comunque considerato ai fini del redditometro quello più elevato tra il dato effettivo presente in Anagrafe e quello invece determinato induttivamente grazie agli indicatori statistici.
Viene anche precisato (articolo 3, lettera d) che la quota risparmio riscontrata e formatasi nell’anno rileva nell’accertamento sintetico per la quota «non utilizzata per consumi e investimenti», inciso che non appariva nel provvedimento del 24 dicembre 2012. Si tratta, comunque, di affermazione pleonastica dato che il risparmio è ovviamente ciò che non è stato speso.
Viene infine confermato che non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
LA NOVITÀ Per le spese per elementi certi la presenza di informazioni nelle banche dati tributarie prevale sempre sulla ricostruzione induttiva