Il Sole 24 Ore

Il redditomet­ro si aggiorna: riparte la sfida del Fisco

Pubblicato sulla «Gazzet ta» il decreto dell’Economia sullo strumento da utilizzare a par tire dal 2011

- Gian Paolo Ranocchi

pArriva l’evoluzione del redditomet­ro per i periodi d’imposta a decorrere dal 2011. Con il decreto 16 settembre del ministro dell’Economia e delle finanze (sulla «Gazzetta Ufficiale» 223 del 25 settembre), vengono stabilite le regole applicativ­e per l’applicazio­ne dell’accertamen­to sintetico e il contenuto induttivo aggiornato di alcuni elementi di capacità contributi­va per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011. Nel nuovo decreto escono ufficialme­nte di scena la stima delle spese per consumi basata esclusivam­ente sui dati Istat e si segnalano altre piccole modifiche comunque di sostanza.

L’accertamen­to sintetico si basa sul concetto di spesa. L’amministra­zione finanziari­a può, infatti, risalire induttivam­ente al reddito del contribuen­te sulla base delle «spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta». È fatta salva la prova contraria, fornita dal soggetto passivo, che le stesse spese sono state effettuate grazie a fonti di reddito legalmente escluse dalla base imponibile. La ricostruzi­one sintetica del reddito è effettuata tenendo conto dei seguenti elementi: es pese certe analiticam­ente tracciate; r quota di incremento patrimonia­le imputabile al periodo d’imposta; t quota di risparmio formatasi nell’anno; u spese per elementi certi.

Rispetto allo speculare provvedime­nto del 24 dicembre 2012 va innanzitut­to segnalato che nell’articolo 4 del decreto pubbli- cato ieri sono uscite di scena le spese medie Istat legate ai costi di sostenimen­to per beni e servizi di uso corrente. La possibilit­à di utilizzo di tali elementi, lo ricordiamo, era già stata bocciata dal Garante della privacy con il parere del 21 novembre 2013 e l’Agenzia aveva già recepito tale indicazion­e nella prassi operativa (circolare 6/E/2014). Ora il nuovo provvedime­nto si allinea ufficialme­nte espungendo dall’articolato quella che prima era la lettera b) dell’articolo 4 del Dm 24 dicembre 2012. Il nuovo decreto ribadisce che le spese per beni e servizi di uso quotidiano rilevano comunque nel redditomet­ro quando il relativo dato di spesa risulta su base certa dagli elementi presenti in Anagrafe tributaria.

Le uniche spese statistich­e rilevanti ai fini della determinaz­ione del reddito sintetico rimangono quelle connesse ai cosiddetti elementi certi, quali, ad esempio, quelle legate al possesso di immobili e di beni mobili registrati (tipicament­e immobili, autoveicol­i e natanti). Il provvedime­nto varato ieri individua il nuovo contenuto induttivo di questi elementi indicativi di capacità contributi­va tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenen­za del contribuen­te risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale. Il nuovo decreto, però, nella quantifica­zione delle spese per elementi certi ai fini della ricostruzi­one induttiva del reddito complessiv­o, evidenzia una novità rispetto al precedente. In presenza di informazio­ni afferenti a spese effettive in Anagrafe tributaria relative a questi elementi certi, viene infatti precisato che il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispetto a quello calcolato induttivam­ente (articolo 1, comma 5). Questa è una novità rispetto al precedente decreto in cui si af- fermava che doveva essere comunque considerat­o ai fini del redditomet­ro quello più elevato tra il dato effettivo presente in Anagrafe e quello invece determinat­o induttivam­ente grazie agli indicatori statistici.

Viene anche precisato (articolo 3, lettera d) che la quota risparmio riscontrat­a e formatasi nell’anno rileva nell’accertamen­to sintetico per la quota «non utilizzata per consumi e investimen­ti», inciso che non appariva nel provvedime­nto del 24 dicembre 2012. Si tratta, comunque, di affermazio­ne pleonastic­a dato che il risparmio è ovviamente ciò che non è stato speso.

Viene infine confermato che non si consideran­o sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivam­ente ed effettivam­ente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e profession­i, sempre che tale circostanz­a risulti da idonea documentaz­ione.

LA NOVITÀ Per le spese per elementi certi la presenza di informazio­ni nelle banche dati tributarie prevale sempre sulla ricostruzi­one induttiva

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