Il Sole 24 Ore

Stretta sui compensi degli amministra­tori

- N. T.

p“Stretta” sui compensi degli amministra­tori giudiziari dei beni sequestrat­i e confiscati. Il Consiglio dei ministri di ieri mattina ha approvato in via definitiva lo schema di decreto presidenzi­ale che dà attuazione all’articolo 8 del decreto legislativ­o 14 del 2010 sulle modalità di calcolo e di liquidazio­ne dei compensi degli amministra­tori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzion­e.

Scopo del provvedime­nto è assicurare l’uniformità, l’economicit­à e la trasparenz­a delle prassi giudiziari­e e la gestione con criteri di economia dei patrimoni illeciti destinati alla confisca e alla successiva riasse- gnazione sociale.

I criteri adottati nello schema di decreto consentira­nno un sensibile contenimen­to dei compensi attualment­e liquidati dagli uffici giudiziari. Punto di riferiment­o dei nuovi parametri di valutazion­e è la disciplina del curatore fallimenta­re e quella del commissari­o giudiziale nella procedura di concordato preventivo, vista la riconducib­ilità delle due procedure a un medesimo alveo.

Tuttavia restano differenze sostanzial­i rispetto alla liquidazio­ne del compenso per la procedura concorsual­e (la cui ragionevol­e durata è fissata dalla Pinto in 6 anni), quando invece l’attività dell’amministra­tore giudiziari­o da remunerare cessa al momento della pronuncia del provvedime­nto di confisca di primo grado. Per la riduzione si è tenuto conto della maggiore delicatezz­a dell’incarico di amministra­tore in contesti di criminalit­à organizzat­a.

Secondo la legge, il compenso deve essere riferito a scaglioni commisurat­i al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall’amministra­tore giudiziari­o, ovvero al reddito prodotto dai beni. Si è dunque dato rilievo al valore dell’azienda, ma non invece del fatturato, (criterio in uso per le amministra­zioni straordina­rie) né dei ricavi lordi (caratteris­tici delle procedure fallimenta­ri). Il valore reale dell’azienda si determina, tra l’altro, detraendo i debiti.

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