Stretta sui compensi degli amministratori
p“Stretta” sui compensi degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati. Il Consiglio dei ministri di ieri mattina ha approvato in via definitiva lo schema di decreto presidenziale che dà attuazione all’articolo 8 del decreto legislativo 14 del 2010 sulle modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione.
Scopo del provvedimento è assicurare l’uniformità, l’economicità e la trasparenza delle prassi giudiziarie e la gestione con criteri di economia dei patrimoni illeciti destinati alla confisca e alla successiva riasse- gnazione sociale.
I criteri adottati nello schema di decreto consentiranno un sensibile contenimento dei compensi attualmente liquidati dagli uffici giudiziari. Punto di riferimento dei nuovi parametri di valutazione è la disciplina del curatore fallimentare e quella del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, vista la riconducibilità delle due procedure a un medesimo alveo.
Tuttavia restano differenze sostanziali rispetto alla liquidazione del compenso per la procedura concorsuale (la cui ragionevole durata è fissata dalla Pinto in 6 anni), quando invece l’attività dell’amministratore giudiziario da remunerare cessa al momento della pronuncia del provvedimento di confisca di primo grado. Per la riduzione si è tenuto conto della maggiore delicatezza dell’incarico di amministratore in contesti di criminalità organizzata.
Secondo la legge, il compenso deve essere riferito a scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall’amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni. Si è dunque dato rilievo al valore dell’azienda, ma non invece del fatturato, (criterio in uso per le amministrazioni straordinarie) né dei ricavi lordi (caratteristici delle procedure fallimentari). Il valore reale dell’azienda si determina, tra l’altro, detraendo i debiti.