Il Sole 24 Ore

Sulla prescrizio­ne rimane valido lo spartiacqu­e del 17 settembre 2011

- Antonio Iorio Sara Mecca

La prescrizio­ne sui reati tributari non è oggetto di specifiche modifiche nel decreto delegato. Tuttavia, proprio in queste ultime settimane sono intervenut­e importanti pronunce sia della Corte Ue sia della Corte di cassazione.

Tempi di prescrizio­ne

La prescrizio­ne per i reati tributari commessi dal 17 settembre 2011 segue le seguenti regole: e6 anni (che diventano 7 anni e sei mesi in caso di interruzio­ne) per i delitti di omesso versamento, indebite compensazi­oni e sottrazion­e fraudolent­a al pagamento delle imposte; r8 anni (che diventano 10 in caso di interruzio­ne) per tutte le altre condotte illecite.

Nonostante il nuovo decreto delegato abbia decisament­e aggravato il delitto di indebite compensazi­oni per le ipotesi di crediti inesistent­i (la reclusione massima da 2 anni è stata innalzata a 6 anni), la prescrizio­ne resta quella originaria­mente prevista di 6 anni (7 anni e sei mesi in ipotesi di interruzio­ne). Ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 74/2000, il corso della prescrizio­ne per i delitti tributari è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’articolo 160 del Codice penale , anche dal verbale di constatazi­one o dall’atto di accertamen­to delle relative violazioni.

L’importanza del verbale di constatazi­one

A proposito dell’interruzio­ne provocata dal Pvc, con una recente sentenza depositata lo scorso 24 settembre (n. 38798/15), la Cassazione ha chiarito che il verbale di constatazi­one redatto nei confronti del contribuen­te che ha emesso le fatture false è idoneo a interrompe­re il corso della prescrizio­ne anche nei confronti di chi le utilizza in dichiarazi­one (ed è di conseguenz­a imputato del reato di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/00). Infatti, non è richiesto che l’atto interrutti­vo sia emesso con specifico riferiment­o al dato imputato o coimputato, ma è sufficient­e che, entro il termine ordinario di prescrizio­ne, il fatto a lui addebitato sia stato positivame­nte accertato. Occorre altresì dare atto della recente sentenza della Corte di giustizia (nr. C-105/14 dell’8 settembre) che ha condannato l’Italia ritenendo che, per quanto riguarda le misure di contrasto alle frodi Iva, il troppo esiguo aumento del termine di prescrizio­ne (in caso di atti interrutti­vi) rischia di togliere efficacia alle sanzioni. In sostanza, la Corte ha ritenuto che non poter andare oltre il limite di un quarto (previsto per l’interruzio­ne) ha come conseguenz­a, vista anche la complessit­à e la lunghezza dei procedimen­ti penali in materia, prima di arrivare alla sentenza definitiva, quella di neutralizz­are l’effetto temporale di una causa di interruzio­ne della prescrizio­ne. Tuttavia, fino al 17 settembre 2011 i reati tributari si prescrivev­ano in 6 anni (in caso di interruzio­ne in 7 anni e 6 mesi). Dal 17 settembre 2011, invece, sono stati previsti termini prescrizio­nali ad hoc per buona parte delle violazioni penali tributarie (8 anni e, in caso di interruzio­ne, 10). È verosimile, dunque, che per i reati commessi dopo tale data non dovrebbero esserci problemi legati al tempo cui fa cenno il giudice europeo.

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