Sulla prescrizione rimane valido lo spartiacque del 17 settembre 2011
La prescrizione sui reati tributari non è oggetto di specifiche modifiche nel decreto delegato. Tuttavia, proprio in queste ultime settimane sono intervenute importanti pronunce sia della Corte Ue sia della Corte di cassazione.
Tempi di prescrizione
La prescrizione per i reati tributari commessi dal 17 settembre 2011 segue le seguenti regole: e6 anni (che diventano 7 anni e sei mesi in caso di interruzione) per i delitti di omesso versamento, indebite compensazioni e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; r8 anni (che diventano 10 in caso di interruzione) per tutte le altre condotte illecite.
Nonostante il nuovo decreto delegato abbia decisamente aggravato il delitto di indebite compensazioni per le ipotesi di crediti inesistenti (la reclusione massima da 2 anni è stata innalzata a 6 anni), la prescrizione resta quella originariamente prevista di 6 anni (7 anni e sei mesi in ipotesi di interruzione). Ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 74/2000, il corso della prescrizione per i delitti tributari è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’articolo 160 del Codice penale , anche dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni.
L’importanza del verbale di constatazione
A proposito dell’interruzione provocata dal Pvc, con una recente sentenza depositata lo scorso 24 settembre (n. 38798/15), la Cassazione ha chiarito che il verbale di constatazione redatto nei confronti del contribuente che ha emesso le fatture false è idoneo a interrompere il corso della prescrizione anche nei confronti di chi le utilizza in dichiarazione (ed è di conseguenza imputato del reato di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/00). Infatti, non è richiesto che l’atto interruttivo sia emesso con specifico riferimento al dato imputato o coimputato, ma è sufficiente che, entro il termine ordinario di prescrizione, il fatto a lui addebitato sia stato positivamente accertato. Occorre altresì dare atto della recente sentenza della Corte di giustizia (nr. C-105/14 dell’8 settembre) che ha condannato l’Italia ritenendo che, per quanto riguarda le misure di contrasto alle frodi Iva, il troppo esiguo aumento del termine di prescrizione (in caso di atti interruttivi) rischia di togliere efficacia alle sanzioni. In sostanza, la Corte ha ritenuto che non poter andare oltre il limite di un quarto (previsto per l’interruzione) ha come conseguenza, vista anche la complessità e la lunghezza dei procedimenti penali in materia, prima di arrivare alla sentenza definitiva, quella di neutralizzare l’effetto temporale di una causa di interruzione della prescrizione. Tuttavia, fino al 17 settembre 2011 i reati tributari si prescrivevano in 6 anni (in caso di interruzione in 7 anni e 6 mesi). Dal 17 settembre 2011, invece, sono stati previsti termini prescrizionali ad hoc per buona parte delle violazioni penali tributarie (8 anni e, in caso di interruzione, 10). È verosimile, dunque, che per i reati commessi dopo tale data non dovrebbero esserci problemi legati al tempo cui fa cenno il giudice europeo.