Il regime favorevole si estende a procedimenti aperti e vecchie irregolarità
Il nuovo regime penale tributario influenzerà favorevolmente le irregolarità commesse in passato già oggetto di procedimento penale ovvero ancora non scoperte, in virtù del principio del favor rei (articolo 2 Codice penale).
Reati dichiarativi
Non appena le nuove norme saranno in vigore, le evasioni di imposta (imposte sui redditi o Iva) superiori a 50mila euro (attuale soglia di punibilità) ma inferiori a 150mila euro (nuova soglia) non saranno più penalmente rilevanti. Analogamente, avrà effetto retroattivo anche la previsione secondo la quale le rettifiche di costi effettivamente sostenuti, considerati non inerenti o non di competenza, non “alimenteranno” più l’imposta evasa per la commissione del delitto. Per l’omessa dichiarazione si beneficerà, invece, delle nuove norme nel caso in cui l’imposta evasa sia superiore ai 30mila euro (attuale soglia) ma inferiore ai 50mila (nuova soglia).
Omessi versamenti
Per gli omessi versamenti la soglia di 50mila euro sale a 150mila euro per le ritenute e a 250mila euro per l’Iva. La previsione delle più alte soglie comporta, da subito, benefici per il passato per quei contribuenti che avevano omesso il versamento delle ritenute e/o dell’Iva dichiarata per somme inferiori alle nuove soglie. La non punibilità riguarderà sia coloro che non sono stati ancora scoperti (comprese evidentemente le omissioni consumate lo scorso 21 settembre per le ritenute 2014), sia quei contribuenti i quali, avendo già ricevuto l’avviso bonario (ovvero sottoposti a controllo), sono stati già segnalati all’Autorità giudiziaria, e ciò anche se il procedimento sia in corso. Non saranno poi più penalmente perseguibili i contribuenti che, negli anni scorsi hanno omesso di versare l’Iva e/o le ritenute, pure per importi considerevoli, e hanno successivamente pagato, anche a rate, il debito tributario se ancora il dibattimento non è iniziato. Il decreto ha, infatti, introdotto una specifica causa di non punibilità (in passato non prevista) per i reati di omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e anche per indebita compensazione di crediti non spettanti. Per beneficiare di tale non punibilità occorre che il contribuente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, versi le somme dovute comprese sanzioni ed interessi. È anche possibile avvalersi degli istituti deflattivi previsti nell’ordinamento tributario (adesione all’accertamento, procedure conciliative ovvero ravvedimento operoso). In caso di rateazione, i pagamenti devono concludersi al massimo entro 6 mesi dall’udienza dell’apertura del dibattimento: è prevista una tolleranza di 3 mesi e una proroga di altri 3 (quest’ultima a discrezione del giudice). Queste norme più favorevoli trovano applicazione anche per il passato, con la conseguenza che se il contribuente abbia già estinto il pagamento (e non è ancora iniziato il dibattimento) potrà beneficiare della non punibilità, ove invece abbia in corso la rateazione e sia stata fissata l'udienza dibattimentale, potrà chiedere una proroga di tre o sei mesi per estinguere completamente il debito.