Il Sole 24 Ore

Il regime favorevole si estende a procedimen­ti aperti e vecchie irregolari­tà

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Il nuovo regime penale tributario influenzer­à favorevolm­ente le irregolari­tà commesse in passato già oggetto di procedimen­to penale ovvero ancora non scoperte, in virtù del principio del favor rei (articolo 2 Codice penale).

Reati dichiarati­vi

Non appena le nuove norme saranno in vigore, le evasioni di imposta (imposte sui redditi o Iva) superiori a 50mila euro (attuale soglia di punibilità) ma inferiori a 150mila euro (nuova soglia) non saranno più penalmente rilevanti. Analogamen­te, avrà effetto retroattiv­o anche la previsione secondo la quale le rettifiche di costi effettivam­ente sostenuti, considerat­i non inerenti o non di competenza, non “alimentera­nno” più l’imposta evasa per la commission­e del delitto. Per l’omessa dichiarazi­one si beneficerà, invece, delle nuove norme nel caso in cui l’imposta evasa sia superiore ai 30mila euro (attuale soglia) ma inferiore ai 50mila (nuova soglia).

Omessi versamenti

Per gli omessi versamenti la soglia di 50mila euro sale a 150mila euro per le ritenute e a 250mila euro per l’Iva. La previsione delle più alte soglie comporta, da subito, benefici per il passato per quei contribuen­ti che avevano omesso il versamento delle ritenute e/o dell’Iva dichiarata per somme inferiori alle nuove soglie. La non punibilità riguarderà sia coloro che non sono stati ancora scoperti (comprese evidenteme­nte le omissioni consumate lo scorso 21 settembre per le ritenute 2014), sia quei contribuen­ti i quali, avendo già ricevuto l’avviso bonario (ovvero sottoposti a controllo), sono stati già segnalati all’Autorità giudiziari­a, e ciò anche se il procedimen­to sia in corso. Non saranno poi più penalmente perseguibi­li i contribuen­ti che, negli anni scorsi hanno omesso di versare l’Iva e/o le ritenute, pure per importi considerev­oli, e hanno successiva­mente pagato, anche a rate, il debito tributario se ancora il dibattimen­to non è iniziato. Il decreto ha, infatti, introdotto una specifica causa di non punibilità (in passato non prevista) per i reati di omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e anche per indebita compensazi­one di crediti non spettanti. Per beneficiar­e di tale non punibilità occorre che il contribuen­te, prima della dichiarazi­one di apertura del dibattimen­to di primo grado, versi le somme dovute comprese sanzioni ed interessi. È anche possibile avvalersi degli istituti deflattivi previsti nell’ordinament­o tributario (adesione all’accertamen­to, procedure conciliati­ve ovvero ravvedimen­to operoso). In caso di rateazione, i pagamenti devono concluders­i al massimo entro 6 mesi dall’udienza dell’apertura del dibattimen­to: è prevista una tolleranza di 3 mesi e una proroga di altri 3 (quest’ultima a discrezion­e del giudice). Queste norme più favorevoli trovano applicazio­ne anche per il passato, con la conseguenz­a che se il contribuen­te abbia già estinto il pagamento (e non è ancora iniziato il dibattimen­to) potrà beneficiar­e della non punibilità, ove invece abbia in corso la rateazione e sia stata fissata l'udienza dibattimen­tale, potrà chiedere una proroga di tre o sei mesi per estinguere completame­nte il debito.

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