Il Sole 24 Ore

Da giovedì 1° ottobre l’abuso esce dal penale

- Andrea Carinci

giovedì 1° ottobre l’elusione fiscale non avrà più alcuna rilevanza penale. A partire da quella data, infatti, divengono efficaci le disposizio­ni del nuovo articolo 10-bis nello Statuto dei diritti del contribuen­te (legge 212/2000), che ha introdotto la nuova definizion­e e il connesso regime dell’abuso del diritto, al cui comma 13 si prevede espressame­nte che «le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazio­ne delle sanzioni amministra­tive tributarie».

Gli atti pregressi già notificati

L’obiettivo perseguito posticipan­do l’efficacia della novella, rispetto all’entrata in vigore del Dlgs 128/2015 (il 2 settembre), è quello di “fare salvi” sia gli atti pregressi già notificati, sia quelli che lo saranno entro fine settembre. La disciplina introdotta con l’articolo 10-bis, in realtà, non introduce autentiche novità, limitandos­i a codificare principi già immanenti nell’ordinament­o, quali l’obbligo del contraddit­torio (come del resto riconosciu­to, da ultimo, anche sentenza 132/2015 della Consulta) e il diritto per il contribuen­te di scegliere la soluzione fiscalment­e più convenient­e, ove consentito dal sistema («legittimo risparmio d’imposta»). Sicché, trattandos­i di regole che già integravan­o principi immanenti, le stesse debbono trovare applicazio­ne, indipenden­temente dall’efficacia della norma che si limita a codificarl­e in norme scritte. In ogni caso, però, il posticipo dell’efficacia della nuova disciplina dell’abuso del diritto non potrà sortire effetti con riguardo alla previsione del comma 13, la quale avrà, dovrà avere, addirittur­a, una portata retroattiv­a. Ciò, in ragione dell’operare del principio del «favor rei».

Profili di novità

Tale disposizio­ne presenta profili di novità. La giurisprud­enza di Cassazione è pervenuta in effetti a riconoscer­e la rilevanza penale anche dell’abuso del diritto (Cassazione 3307/2014) e, in ogni caso, per effetto dell’assorbimen­to nell’abuso anche delle ipotesi di elusione, riconducib­ili all’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, l’irrilevanz­a penale torna a questo punto invocabile anche in simili ipotesi, che la giurisprud­enza di Cassazione ha ritenuto, in modo abbastanza pacifico, integrare vicende penalmente rilevanti (Cassazione 13039/2014; Cassazione 15186/2014). Qui opera però il principio del «favor rei», codificato all’articolo 2, comma 2, del Codice penale, in base al quale «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisc­e reato». Sicché, per effetto della sopravvenu­ta irrilevanz­a penale della condotta integrante abuso del diritto, non potranno essere sanzionate (penalmente) neppure quelle vicende accadute, ed anche contestate, prima della piena efficacia della norma che le depenalizz­a.

Un dubbio in merito alla piena operativit­à di tale principio si potrebbe in re- altà porre in ragione di quanto previsto ancora dal comma 5 dell’articolo 1 del Dlgs 128/2015, per cui l’efficacia retroattiv­a della novella dovrebbe in ogni caso essere limitata alle sole operazioni già poste in essere ma per le quali, alla data del 1° ottobre, non è stato notificato l’avviso di accertamen­to; non quindi anche per quelle rispetto alle quali l’accertamen­to è già stato notificato. Parrebbe un tentativo di ripristina­re l’istituto dell’ultrattivi­tà, già conosciuto con l’articolo 20 della legge 4/1929, in virtù del quale le disposizio­ni penali violate restano applicabil­i anche se abrogate al momento della loro applicazio­ne. Anche questo tentativo appare però destinato a fallire.

Va ricordato, infatti, che già la Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dal caso Scoppola contro Italia, del 17 settembre 2009, è pervenuta, attraverso un’interpreta­zione evolutiva dell’articolo 7 della Cedu, a riconoscer­e il principio dell’applicazio­ne retroattiv­a della pena più mite «quale ulteriore proiezione del nullum crimen sine lege». Dal canto suo, la Corte costituzio­nale (236/2011), pur negando una tutela costituzio­nale piena al principio di retroattiv­ita della «lex mitior», è comunque ferma nel consentire deroghe a detto principio solo se ed in quanto giustifica­te alla stregua dell’articolo 3 della Costituzio­ne, non potendosi consentire che vengano puniti in maniera differenzi­ata soggetti responsabi­li della medesima violazione, solo in ragione della diversa data di commission­e del reato. Anche per la depenalizz­azione dell’abuso, quindi, appare scontata l’applicazio­ne retroattiv­a.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy