Il Sole 24 Ore

Le valutazion­i rientrano nel «territorio» della rilevanza

- Laura Ambrosi

Giro di vite sulla rilevanza penale delle valutazion­i: i casi di non punibilità riguardera­nno, in futuro, la sola dichiarazi­one infedele e non anche la fraudolent­a, ma saranno estesi a tutti gli errori sulla competenza e sull’inerenza a condizione che le spese siano state effettivam­ente sostenute. La scelta legislativ­a appare peraltro non coerente con quanto previsto pochi mesi fa (legge 69/2015) in occasione della riforma dei reati di false comunicazi­oni sociali per i quali è stata espressame­nte esclusa la rilevanza penale delle valutazion­i (in precedenza invece sanzionate anche penalmente).

Dichiarazi­one fraudolent­a o infedele

Sinora per il delitto di dichiarazi­one fraudolent­a mediante altri artifici (articolo 3 del Dlgs 74/2000) e di dichiarazi­one infedele (articolo 4), non davano luogo a fatti punibili le valutazion­i estimative che, singolarme­nte considerat­e, differivan­o in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Inoltre, degli importi compresi in tale percentual­e non si teneva conto nella verifica del superament­o delle soglie di punibilità. In ogni caso, era disposta l’irrilevanz­a penale delle rilevazion­i e valutazion­i estimative rispetto alle quali i criteri concretame­nte applicati fossero stati comunque indicati nel bilancio. Il decreto conferma, ma solo per la fattispeci­e di dichiarazi­one infedele, e non più per quella fraudolent­a: e la tolleranza del 10% nelle valutazion­i; r che non si debba tener conto, ai fini dell’imposta evasa, della non corretta classifica­zione, della valutazion­e di elementi attivi o passivi oggettivam­ente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretame­nte applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero, (circostanz­a del tutto nuova e favorevole al contribuen­te) in altra documentaz­ione rilevante ai fini fiscali. Quest’ultima previsione è finalizzat­a a “neutralizz­are” le errate valutazion­i nei confronti dei soggetti che non hanno obbligo di presentazi­one del bilancio e che quindi in passato non potevano usufruire della scriminant­e.

In caso di errori

In passato, erano irrilevant­i ai fini penali (per la dichiarazi­one sia fraudolent­a, sia infedele) eventuali errori sulla determinaz­ione dell’esercizio di competenza, ma solo se commessi sulla base di metodi costanti di impostazio­ne contabile. In altre parole era necessario che l’errore di imputazion­e del costo o del ricavo fosse ripetuto negli anni e non commesso solo in determinat­e circostanz­e. Il decreto invece, sempre limitando la non punibilità alla sola dichiarazi­one infedele, non richiede più che l’errore sia effettuato sulla base di metodi costanti: la scriminant­e quindi scatterà anche se l’errore riguardi un solo periodo di imposta. Di particolar­e rilevanza, infine, la nuova previsione di non punibilità per le riprese a tassazione di costi non deducibili perché non inerenti purché realmente sostenuti. Questa previsione risolve, tra l’altro, una questione molto dibattuta in passato: le rettifiche da transfer pricing per acquisti di beni e servizi da imprese estere che ora saranno definitiva­mente escluse dalla fattispeci­e penale.

pDa

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