Le valutazioni rientrano nel «territorio» della rilevanza
Giro di vite sulla rilevanza penale delle valutazioni: i casi di non punibilità riguarderanno, in futuro, la sola dichiarazione infedele e non anche la fraudolenta, ma saranno estesi a tutti gli errori sulla competenza e sull’inerenza a condizione che le spese siano state effettivamente sostenute. La scelta legislativa appare peraltro non coerente con quanto previsto pochi mesi fa (legge 69/2015) in occasione della riforma dei reati di false comunicazioni sociali per i quali è stata espressamente esclusa la rilevanza penale delle valutazioni (in precedenza invece sanzionate anche penalmente).
Dichiarazione fraudolenta o infedele
Sinora per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del Dlgs 74/2000) e di dichiarazione infedele (articolo 4), non davano luogo a fatti punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Inoltre, degli importi compresi in tale percentuale non si teneva conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità. In ogni caso, era disposta l’irrilevanza penale delle rilevazioni e valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati fossero stati comunque indicati nel bilancio. Il decreto conferma, ma solo per la fattispecie di dichiarazione infedele, e non più per quella fraudolenta: e la tolleranza del 10% nelle valutazioni; r che non si debba tener conto, ai fini dell’imposta evasa, della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero, (circostanza del tutto nuova e favorevole al contribuente) in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. Quest’ultima previsione è finalizzata a “neutralizzare” le errate valutazioni nei confronti dei soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio e che quindi in passato non potevano usufruire della scriminante.
In caso di errori
In passato, erano irrilevanti ai fini penali (per la dichiarazione sia fraudolenta, sia infedele) eventuali errori sulla determinazione dell’esercizio di competenza, ma solo se commessi sulla base di metodi costanti di impostazione contabile. In altre parole era necessario che l’errore di imputazione del costo o del ricavo fosse ripetuto negli anni e non commesso solo in determinate circostanze. Il decreto invece, sempre limitando la non punibilità alla sola dichiarazione infedele, non richiede più che l’errore sia effettuato sulla base di metodi costanti: la scriminante quindi scatterà anche se l’errore riguardi un solo periodo di imposta. Di particolare rilevanza, infine, la nuova previsione di non punibilità per le riprese a tassazione di costi non deducibili perché non inerenti purché realmente sostenuti. Questa previsione risolve, tra l’altro, una questione molto dibattuta in passato: le rettifiche da transfer pricing per acquisti di beni e servizi da imprese estere che ora saranno definitivamente escluse dalla fattispecie penale.
pDa