La confisca è obbligatoria ma nel limite di quanto dovuto
Confisca obbligatoria per i reati tributari, ma solo nel limite dell’imposta ancora dovuta. Il decreto di riforma del sistema sanzionatorio ha introdotto nel corpo del Dlgs 74/2000 il nuovo articolo 12-bis che contiene la previsione per cui in caso di condanna (o patteggiamento) per un illecito penale tributario è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato.
Obbligo ed esclusioni
Dall’ambito della misura sono però esclusi i beni appartenenti a persona estranea all’illecito. La norma ha carattere solo in parte innovativo: si limita infatti a inserire nel corpo del Dlgs 74/00 la disposizione, già contenuta nella Legge 244/07, in tema di confisca obbligatoria per delitti tributari, dandole una collocazione più adeguata. In sostanza, dunque, continuerà a essere obbligatorio per il giudice, nel caso di pronuncia di sentenza di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, disporre la confisca di ciò che è servito a commettere il reato (prezzo del reato), ovvero che dal reato è derivato, costituendone il profitto (che coincide, in sostanza, con l’imposta evasa). Attraverso la confisca per equivalente, invece, non essendo possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, si confiscano utilità patrimoniali di valore corrispondente a tale prezzo o profitto, che siano nella materiale disponibilità del reo. Momento antecedente a tale misura è il sequestro preventivo diretto o per valore, attraverso il quale, con la sottoposizione a vincolo del prezzo o profitto del reato (o dell’equivalente), si assicura la futura esecuzione della confisca all’esito dell’accertamento della responsabilità penale del soggetto indagato/imputato.
Nelle indagini preliminari
In sostanza, dunque, il sequestro viene di fatto applicato nella fase delle indagini preliminari o nel corso del dibattimento di primo grado per far sì che il reo non possa disporre dei beni e, dunque, menomare l'eventuale successiva confisca. La nuova disposizione chiarisce poi espressamente, al comma 2, che la confisca non opererà per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. In sostanza, è stato ora “normativizzato” il principio ormai più volte affermato dalla Cassazione (si veda sentenza n. 36370/2015) per cui nell’ipotesi di pagamento rateale delle somme evase costituenti reato, la confisca (o il sequestro) va riproporzionata al debito ancora dovuto. In caso contrario, infatti, vi sarebbe una duplicazione della sanzione. Se, dunque, il contribuente, prima della sentenza di primo grado, raggiunge un accordo con il fisco per la restituzione rateale della somma evasa, la successiva confisca dovrà tenere conto di quanto già parzialmente versato, in seguito alla rateazione avviata dall'imputato, e non potrà avere ad oggetto l’intero ammontare del profitto del reato. È evidente, infatti, che la misura non ha ragione di esistere laddove viene meno l’indebito arricchimento del reo. Tuttavia, nel caso di mancato pagamento la confisca sarà comunque disposta.