Il Sole 24 Ore

Contro le indebite compensazi­oni in campo anche le intercetta­zioni

- Laura Ambrosi Sara Mecca

In futuro potrà richieders­i la custodia cautelare e saranno consentite le intercetta­zioni telefonich­e nei casi di indebite compensazi­oni di crediti inesistent­i. Queste ultime inoltre potranno riguardare anche il reato di occultamen­to o distruzion­e delle scritture contabili. Sono alcune delle conseguenz­e derivanti dalle modifiche apportate dal decreto legislativ­o ad alcuni delitti tributari.

Intercetta­zioni

In base all’articolo 266 Codice di procedura penale le intercetta­zioni di conversazi­oni o comunicazi­oni telefonich­e e di altre forme di telecomuni­cazione sono consentite, tra l’altro, nei procedimen­ti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. In precedenza il reato di occultamen­to e distruzion­e delle scritture contabili (articolo 10 del Dlgs 74/2000) era sanzionato con la reclusione fino a 5 anni con la conseguenz­a che tale attività investigat­iva non poteva essere svolta. Il decreto provvede ad aumentare la pena massima da 5 a 6 anni con la conseguenz­a che in futuro sarà possibile svolgere le intercetta­zioni. Analogo discorso vale per le indebite compensazi­oni di crediti inesistent­i superiori a 50mila euro. Il legislator­e delegato ha separato la condotta dell’utilizzo di crediti non spettanti da quella dei crediti inesistent­i: la prima è rimasta inalterata la seconda invece comporterà la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Pertanto, anche per questo delitto sarà possibile svolgere intercetta­zioni di conversazi­oni o comunicazi­oni telefonich­e.

Custodia cautelare

La custodia cautelare in carcere (articolo 280 del Codice di procedura penale) può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziame­nto illecito dei partiti. Ne consegue che, in passato, tale misura non poteva essere adottata per le indebite compensazi­oni di crediti inesistent­i. Ora invece, prevedendo per tale condotta la reclusione fino a 6 anni, potrà essere eseguita detta misura, ricorrendo ovviamente anche le altre condizioni previste dal codice di rito.

Le altre misure coercitive, differenti dalla custodia cautelare in carcere (divieto di espatrio, obbligo di presentazi­one alla polizia giudiziari­a, arresti domiciliar­i eccetera) possono essere applicate, a norma dell’articolo 280 Cpp, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Non potevano così essere applicate né alle omesse prestazion­i delle dichiarazi­oni dei redditi e/o dell’Iva, né alle dichiarazi­oni infedeli. Il decreto aumenta la pena massima per l’omessa presentazi­one (da 3 a 4 anni di reclusione) e introduce anche il delitto di omessa presentazi­one della dichiarazi­one del sostituto di imposta. Per queste fattispeci­e, ricorrendo anche le altre condizioni previste dagli articoli 281 e ss del Cpp, sarà in futuro possibile per il Pm richiedere al Gip una di tali misure coercitive.

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