Contro le indebite compensazioni in campo anche le intercettazioni
In futuro potrà richiedersi la custodia cautelare e saranno consentite le intercettazioni telefoniche nei casi di indebite compensazioni di crediti inesistenti. Queste ultime inoltre potranno riguardare anche il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili. Sono alcune delle conseguenze derivanti dalle modifiche apportate dal decreto legislativo ad alcuni delitti tributari.
Intercettazioni
In base all’articolo 266 Codice di procedura penale le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono consentite, tra l’altro, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. In precedenza il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili (articolo 10 del Dlgs 74/2000) era sanzionato con la reclusione fino a 5 anni con la conseguenza che tale attività investigativa non poteva essere svolta. Il decreto provvede ad aumentare la pena massima da 5 a 6 anni con la conseguenza che in futuro sarà possibile svolgere le intercettazioni. Analogo discorso vale per le indebite compensazioni di crediti inesistenti superiori a 50mila euro. Il legislatore delegato ha separato la condotta dell’utilizzo di crediti non spettanti da quella dei crediti inesistenti: la prima è rimasta inalterata la seconda invece comporterà la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Pertanto, anche per questo delitto sarà possibile svolgere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche.
Custodia cautelare
La custodia cautelare in carcere (articolo 280 del Codice di procedura penale) può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti. Ne consegue che, in passato, tale misura non poteva essere adottata per le indebite compensazioni di crediti inesistenti. Ora invece, prevedendo per tale condotta la reclusione fino a 6 anni, potrà essere eseguita detta misura, ricorrendo ovviamente anche le altre condizioni previste dal codice di rito.
Le altre misure coercitive, differenti dalla custodia cautelare in carcere (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, arresti domiciliari eccetera) possono essere applicate, a norma dell’articolo 280 Cpp, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Non potevano così essere applicate né alle omesse prestazioni delle dichiarazioni dei redditi e/o dell’Iva, né alle dichiarazioni infedeli. Il decreto aumenta la pena massima per l’omessa presentazione (da 3 a 4 anni di reclusione) e introduce anche il delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Per queste fattispecie, ricorrendo anche le altre condizioni previste dagli articoli 281 e ss del Cpp, sarà in futuro possibile per il Pm richiedere al Gip una di tali misure coercitive.