Il fisco può chiedere la custodia giudiziale
Altra novità contenuta nel decreto di riforma del sistema sanzionatorio è l’introduzione, sempre all’interno del decreto legislativo 74/2000, del nuovo articolo 18-bis relativo alla custodia giudiziale dei beni sequestrati, nell’ambito dei procedimenti penali sui delitti tributari. Tali beni, se diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, potrebbero essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
La custodia giudiziale
L'istituto della custodia giudiziale è caratterizzato dalla finalità di impedire che il patrimonio interessato dal procedimento subisca un depauperamento per il tempo necessario al suo svolgimento e di evitare, così, che vengano sottratte garanzie alla successiva confisca. L’articolo 259 del Codice di procedura penale prevede che le cose sequestrate siano affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Tali beni sono annotati in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni. Quando non è possibile o non è opportuno affidare le cose in custodia alla cancelleria o segreteria, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell’autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora, con l'entrata in vigore del nuovo decreto, i beni sequestrati nei procedimenti relativi a delitti tributari previsti dal Dlgs 74/00 e a ogni altro illecito fiscale, potranno eventualmente essere affidati in custodia all’amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta per proprie esigenze operative.
Il Fondo unico giustizia
Tuttavia, vengono espressamente fatte salve le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto legge n. 112/2008 e dell'articolo 2 del decreto legge n. 143/2008, in materia di affluenza al Fondo unico giustizia delle somme di denaro sequestrate e dei proventi derivanti dai beni confiscati. In sostanza, tali norme prevedono che le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali, nonché per l’applicazione di misure di prevenzione, o di irrogazione di sanzioni amministrative, affluiscano tutte ad un unico fondo, gestito da Equitalia Giustizia Spa. Pertanto, le somme di denaro e le disponibilità finanziarie sono escluse dalla nuova custodia giudiziale in capo all’amministrazione finanziaria.