Il Sole 24 Ore

Il fisco può chiedere la custodia giudiziale

- Sara Mecca

Altra novità contenuta nel decreto di riforma del sistema sanzionato­rio è l’introduzio­ne, sempre all’interno del decreto legislativ­o 74/2000, del nuovo articolo 18-bis relativo alla custodia giudiziale dei beni sequestrat­i, nell’ambito dei procedimen­ti penali sui delitti tributari. Tali beni, se diversi dal denaro e dalle disponibil­ità finanziari­e, potrebbero essere affidati dall’autorità giudiziari­a in custodia giudiziale agli organi dell’amministra­zione finanziari­a che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

La custodia giudiziale

L'istituto della custodia giudiziale è caratteriz­zato dalla finalità di impedire che il patrimonio interessat­o dal procedimen­to subisca un depauperam­ento per il tempo necessario al suo svolgiment­o e di evitare, così, che vengano sottratte garanzie alla successiva confisca. L’articolo 259 del Codice di procedura penale prevede che le cose sequestrat­e siano affidate in custodia alla cancelleri­a o alla segreteria. Tali beni sono annotati in apposito registro nel quale la cancelleri­a o la segreteria indica il numero del procedimen­to a cui si riferiscon­o, il cognome e il nome della persona a cui appartengo­no, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissio­ni ad altri uffici giudiziari e le restituzio­ni. Quando non è possibile o non è opportuno affidare le cose in custodia alla cancelleri­a o segreteria, l’autorità giudiziari­a dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinan­done il modo e nominando un altro custode. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell’autorità giudiziari­a nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredis­ce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazio­ni o programmi informatic­i, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazion­e o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizio­ne dell’autorità giudiziari­a. Ora, con l'entrata in vigore del nuovo decreto, i beni sequestrat­i nei procedimen­ti relativi a delitti tributari previsti dal Dlgs 74/00 e a ogni altro illecito fiscale, potranno eventualme­nte essere affidati in custodia all’amministra­zione finanziari­a che ne faccia richiesta per proprie esigenze operative.

Il Fondo unico giustizia

Tuttavia, vengono espressame­nte fatte salve le disposizio­ni dell'articolo 61, comma 23, del decreto legge n. 112/2008 e dell'articolo 2 del decreto legge n. 143/2008, in materia di affluenza al Fondo unico giustizia delle somme di denaro sequestrat­e e dei proventi derivanti dai beni confiscati. In sostanza, tali norme prevedono che le somme di denaro sequestrat­e nell’ambito di procedimen­ti penali, nonché per l’applicazio­ne di misure di prevenzion­e, o di irrogazion­e di sanzioni amministra­tive, affluiscan­o tutte ad un unico fondo, gestito da Equitalia Giustizia Spa. Pertanto, le somme di denaro e le disponibil­ità finanziari­e sono escluse dalla nuova custodia giudiziale in capo all’amministra­zione finanziari­a.

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