Il Sole 24 Ore

Tutti i chiariment­i di Banca d’Italia

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Ecco le risposte della Banca d’Italia alle domande di correntist­i, risparmiat­ori e investitor­i (azionisti e obbligazio­nisti) sul bail-in e le nuove regole di risoluzion­e delle crisi bancarie. Il documento e le altre risposte possono essere trovate all’indirizzo web https://www.bancadital­ia.it/dotAsset/12fa9adf-4544-4eff-838c41449d­6e2672.pdf

Cosa rischiano i risparmiat­ori in caso di bail-in?

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversion­e in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. L’ordine di priorità per il bail-in è questo: gli azionisti; i detentori di altri titoli di capitale; gli altri creditori subordinat­i; i creditori chirografa­ri; persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per importi oltre i 100mila euro; il Fondo di garanzia, che contribuis­ce al bail-in al posto dei depositant­i protetti. Prima si sacrifican­o gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle azioni. Poi si interviene su alcune categorie di creditori, i cui titoli possono essere trasformat­i in azioni — per ricapitali­zzare la banca —e/ o svalutati se l’azzerament­o del valore delle azioni non basta a coprire le perdite. In caso di bail-in, chi possiede un’obbligazio­ne bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio investimen­to, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinat­i (cioé più rischiosi) fossero insufficie­nti a coprire le perdite e ricapitali­zzare la banca.

Quali sono le forme d’investi-mento e di risparmio bancario

escluse dal bail-in?

Sono esclusi dal bail-in e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale: depositi protetti dal Fondo di garanzia, cioè quelli di importo fino a 100mila euro; le passività garantite, inclusi covered bond e altri strumenti; passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; passività interbanca­rie (ma non i rapporti infragrupp­o) con durata originaria inferiore a 7 giorni; le passività derivanti dalla partecipaz­ione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; i debiti verso dipendenti, debiti commercial­i e fiscali purché privilegia­ti dalla normativa fallimenta­re.

Cosa rischiano i depositant­i?

I depositi fino a 100mila euro, protetti dal Fondo di garanzia, sono esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificat­i di deposito coperti dal Fondo di garanzia. Anche per la parte eccedente i 100mila euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese hanno un trattament­o preferenzi­ale: sopportere­bbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore non fosse sufficient­e a coprire le perdite e a ripristina­re un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio oltre i 100mila euro possono essere esclusi dal bail-in per evitare rischi di contagio e preservare la stabilità finanziari­a, sempre che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività. Ulteriori chiariment­i in materia di conti correnti e bail-in sono indicati nell’articolo a fianco.

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