Tutti i chiarimenti di Banca d’Italia
Ecco le risposte della Banca d’Italia alle domande di correntisti, risparmiatori e investitori (azionisti e obbligazionisti) sul bail-in e le nuove regole di risoluzione delle crisi bancarie. Il documento e le altre risposte possono essere trovate all’indirizzo web https://www.bancaditalia.it/dotAsset/12fa9adf-4544-4eff-838c41449d6e2672.pdf
Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in?
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. L’ordine di priorità per il bail-in è questo: gli azionisti; i detentori di altri titoli di capitale; gli altri creditori subordinati; i creditori chirografari; persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per importi oltre i 100mila euro; il Fondo di garanzia, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti. Prima si sacrificano gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle azioni. Poi si interviene su alcune categorie di creditori, i cui titoli possono essere trasformati in azioni — per ricapitalizzare la banca —e/ o svalutati se l’azzeramento del valore delle azioni non basta a coprire le perdite. In caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio investimento, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioé più rischiosi) fossero insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca.
Quali sono le forme d’investi-mento e di risparmio bancario
escluse dal bail-in?
Sono esclusi dal bail-in e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale: depositi protetti dal Fondo di garanzia, cioè quelli di importo fino a 100mila euro; le passività garantite, inclusi covered bond e altri strumenti; passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; passività interbancarie (ma non i rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; i debiti verso dipendenti, debiti commerciali e fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Cosa rischiano i depositanti?
I depositi fino a 100mila euro, protetti dal Fondo di garanzia, sono esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia. Anche per la parte eccedente i 100mila euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese hanno un trattamento preferenziale: sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio oltre i 100mila euro possono essere esclusi dal bail-in per evitare rischi di contagio e preservare la stabilità finanziaria, sempre che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività. Ulteriori chiarimenti in materia di conti correnti e bail-in sono indicati nell’articolo a fianco.