Alla voce “fattori di rischio” ecco i segreti del bail in
È da inizio 2015 che nei prospetti dei bond sono indicate le nuove disposizioni Ue. Chi li colloca vi ha avvertiti?
Di “salvataggio interno” delle banche ( bail in) si parla da settimane: in caso di dissesto di un istituto di credito saranno coinvolti prima i privati (azionisti o obbligazionisti) e poi eventualmente lo Stato. Questo in estrema sintesi (vedi articolo in pagina a fianco). Qui vogliamo affrontare l’argomento da un punto di vista operativo,occupandoci di azioni e obbligazioni bancarie. Nello specifico, sono stati analizzati i prospetti informativi di alcuni bond presenti sul sito web della Consob, authority che vigila sui mercati (www.consob.it). Dai documenti emergono interessanti riferimenti e spiegazioni sul bail in e sulle conseguenze di tale procedimento.
fattori di rischio
In Italia la direttiva Ue sulle crisi bancarie, finita in gazzetta europea nel giugno 2014, è stata recepita in Italia il 2 luglio scorso. Andando a ritroso sul sito Consob fino al 20 marzo 2015 (ultimo dato disponibile), nel prospetto informativo di Ubi Banca relativo a un programma di emissioni di bond venivano inserite le spiegazioni sul bail in nella pagina “fattori di rischio”. In pagina 24 era segnalato agli investitori che le autorità competenti possono decidere, «al ricorrere di specifiche condizioni, la svalutazione delle obbligazioni emesse dalla banca in crisi, con possibilità di azzeramento del va- lore nominale delle stesse nonché di conversione di tali obbligazioni in titoli di capitale». Viene aggiunto inoltre che le autorità possono «cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l’importo degli interessi pagabili».
Un avvertimento per i piccoli risparmiatori che viene articolato anche nella più recente delle emissioni obbligazionarie indicate sul sito Consob: a pagina 40 del prospetto di base della Cassa di risparmio di San Miniato (del 20 luglio 2015, prestiti obbligazionari plain vanilla), è appunto evidenziato il rischio connesso all’utilizzo del bail in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva Ue in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Nei prospetti viene in più rilevata la possibilità dell’inter- vento del Fondo unico di risoluzione bancaria per mitigare gli effetti del salvataggio interno.
gli azionisti e gli altri
È già da inizio anno quindi che nei documenti informativi degli strumenti finanziari delle banche, bond in primis, sono riportati i nuovi rischi per i piccoli risparmiatori. La speranza è che i collocatori di tali prodotti stiano spiegando agli investitori quello che potrebbe accadere.
Per gli azionisti delle banche invece i rischi rimangono di fatto immutati: nell’ordine di priorità degli investitori coinvolti dal dissesto della banca, sono i primi a vedere ridotto o azzerato il valore dei propri titoli. Subito dopo ci sono i possessori di bond subordinati ovvero titoli più rischiosi delle classiche obbligazioni. Da qui l’attenzione richiesta ai risparmiatori al momento della sottoscrizione: chiedete a chi vi propone l’investimento, qual è il “colore” che evidenzia l’investimento. Se è il rosso e voi avete un profilo prudente, qualcuno sta sbagliando.
quando entra in vigore
Infine, se vi dicono che la legge entra in vigore il primo gennaio 2016, fate attenzione perché, come spiega Bankitalia nel documento di chiarimento disponibile sul suo sito (http:/ /bit.ly/1KA2Xew) «la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati sarà applicabile già quest’anno quando essa sia necessaria per evitare un dissesto». Quindi se avete sottoscritto dei bond bancari nel 2015, andate a dare un’occhiata al prospetto informativo che avete archiviato nel vostro pc o sulla scrivania. Meglio evitare delle brutte sorprese.