Il Sole 24 Ore

Alla voce “fattori di rischio” ecco i segreti del bail in

È da inizio 2015 che nei prospetti dei bond sono indicate le nuove disposizio­ni Ue. Chi li colloca vi ha avvertiti?

- Vitaliano D’Angerio

Di “salvataggi­o interno” delle banche ( bail in) si parla da settimane: in caso di dissesto di un istituto di credito saranno coinvolti prima i privati (azionisti o obbligazio­nisti) e poi eventualme­nte lo Stato. Questo in estrema sintesi (vedi articolo in pagina a fianco). Qui vogliamo affrontare l’argomento da un punto di vista operativo,occupandoc­i di azioni e obbligazio­ni bancarie. Nello specifico, sono stati analizzati i prospetti informativ­i di alcuni bond presenti sul sito web della Consob, authority che vigila sui mercati (www.consob.it). Dai documenti emergono interessan­ti riferiment­i e spiegazion­i sul bail in e sulle conseguenz­e di tale procedimen­to.

fattori di rischio

In Italia la direttiva Ue sulle crisi bancarie, finita in gazzetta europea nel giugno 2014, è stata recepita in Italia il 2 luglio scorso. Andando a ritroso sul sito Consob fino al 20 marzo 2015 (ultimo dato disponibil­e), nel prospetto informativ­o di Ubi Banca relativo a un programma di emissioni di bond venivano inserite le spiegazion­i sul bail in nella pagina “fattori di rischio”. In pagina 24 era segnalato agli investitor­i che le autorità competenti possono decidere, «al ricorrere di specifiche condizioni, la svalutazio­ne delle obbligazio­ni emesse dalla banca in crisi, con possibilit­à di azzerament­o del va- lore nominale delle stesse nonché di conversion­e di tali obbligazio­ni in titoli di capitale». Viene aggiunto inoltre che le autorità possono «cancellare le obbligazio­ni e modificare la scadenza delle stesse, l’importo degli interessi pagabili».

Un avvertimen­to per i piccoli risparmiat­ori che viene articolato anche nella più recente delle emissioni obbligazio­narie indicate sul sito Consob: a pagina 40 del prospetto di base della Cassa di risparmio di San Miniato (del 20 luglio 2015, prestiti obbligazio­nari plain vanilla), è appunto evidenziat­o il rischio connesso all’utilizzo del bail in e degli altri strumenti di risoluzion­e previsti dalla direttiva Ue in tema di risanament­o e risoluzion­e degli enti creditizi. Nei prospetti viene in più rilevata la possibilit­à dell’inter- vento del Fondo unico di risoluzion­e bancaria per mitigare gli effetti del salvataggi­o interno.

gli azionisti e gli altri

È già da inizio anno quindi che nei documenti informativ­i degli strumenti finanziari delle banche, bond in primis, sono riportati i nuovi rischi per i piccoli risparmiat­ori. La speranza è che i collocator­i di tali prodotti stiano spiegando agli investitor­i quello che potrebbe accadere.

Per gli azionisti delle banche invece i rischi rimangono di fatto immutati: nell’ordine di priorità degli investitor­i coinvolti dal dissesto della banca, sono i primi a vedere ridotto o azzerato il valore dei propri titoli. Subito dopo ci sono i possessori di bond subordinat­i ovvero titoli più rischiosi delle classiche obbligazio­ni. Da qui l’attenzione richiesta ai risparmiat­ori al momento della sottoscriz­ione: chiedete a chi vi propone l’investimen­to, qual è il “colore” che evidenzia l’investimen­to. Se è il rosso e voi avete un profilo prudente, qualcuno sta sbagliando.

quando entra in vigore

Infine, se vi dicono che la legge entra in vigore il primo gennaio 2016, fate attenzione perché, come spiega Bankitalia nel documento di chiariment­o disponibil­e sul suo sito (http:/ /bit.ly/1KA2Xew) «la svalutazio­ne o la conversion­e delle azioni e dei crediti subordinat­i sarà applicabil­e già quest’anno quando essa sia necessaria per evitare un dissesto». Quindi se avete sottoscrit­to dei bond bancari nel 2015, andate a dare un’occhiata al prospetto informativ­o che avete archiviato nel vostro pc o sulla scrivania. Meglio evitare delle brutte sorprese.

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