Il Sole 24 Ore

Quando si scrive a plus24

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Una volta inviata una lettera di reclamo a « Plus24 » , essa verrà comunque pubblicata anche in caso di risoluzion­e della vertenza con l’intermedia­rio con cui si ha un contenzios­o. Eventuali ripensamen­ti non verranno assecondat­i, questo nell’interesse di tutti i lettori di « Plus24 » che si trovassero in una situazione simile

«Per rispondere al quesito del lettore occorre riferirsi all’articolo 11 del Decreto Legislativ­o 346/1990 laddove vengono elencate tutte le fattispeci­e che ricadono nell’ imposta di succession­e — spiega Renzo Parisotto, consulente del gruppo Ubi —. Le azioni, le obbligazio­ni, i fondi di investimen­to — compresi quindi gli Etf — sono ricompresi nell’imposta».

Va precisato che in caso di cointestaz­ione del conto il tutto si considera, salvo diversa determinaz­ione, ripartito pro quota. Di conseguenz­a non saranno ripartite le azioni in quanto nominative.

Fermo restando tutto ciò, va tuttavia considerat­o che l’articolo 12 dello stesso Dlgs 346 elenca una serie di investimen­ti che non concorrono a formare l’attivo ereditario su cui è dovuta l’imposta di succession­e: titoli del debito pubblico italiani (BoT, CcT, e altro) o esteri equiparati.

«Di norma le banche sono in condizione di dare informazio­ni in merito — continua Parisotto —. Peraltro pare opportuno segnalare che il figlio sarebbe diventato titolare di azioni e altri valori sulla base di cosiddette donazioni indirette ovvero non palesi da parte della madre (vedi da ultimo Circolare AdE n. 30/2015 par. 1.2). Da ciò consegue che ai fini successori potrebbero ora per allora doversi considerar­e anche tali ammontari».

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