Il Sole 24 Ore

Da Varese arriva invece l’ok

Per i giudici lombardi l’unica metodologi­a è quella di via Na zionale

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Per verificare il superament­o della soglia d’usura si devono utilizzare esclusivam­ente le metodologi­e contenute nelle istruzioni di Banca d’Italia. Questo il principio (in contrasto con quanto sentenziat­o da altri giudici, si veda l’articolo in alto) in base al quale il Tribunale penale di Varese, con sentenza del 10 aprile scorso, ha assolto tre funzionari di banca dall’accusa di usura perché il fatto non sussiste. Facciamo un passo indietro.

Nel 2010 un cliente deposita una querela per usura contro la propria banca, allegando una perizia di parte. Nel corso del processo il Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) del tribunale conferma la presenza di usura disattende­ndo le metodologi­e indicate nelle istruzioni di Banca d'Italia (il consulente considera infatti l’incidenza sia dell’anatocismo - escluso da sempre dalla banca centrale - sia della Cms, esclusa prima del 2009).

Il Tribunale in composizio­ne collegiale, invece, ha stabilito che le metodologi­e di calcolo delle istruzioni di Banca d’Italia sono alla base dei decreti ministeria­li di determinaz­ione dei Tassi effettivi globali medi (Tegm) e vanno quindi rispettate nel calcolo del costo di un singolo finan- ziamento (si veda anche il Tribunale di Milano su «Plus24» del 12 luglio 2014). Per i giudici varesini tenere conto della Cms nel calcolo (anche per il periodo precedente al 2009) distrugge «il sistema previsto dalla legge e vìola il principio di tassativit­à della fattispeci­e penale». Il Tribunale, poi, ha osservato che, in ogni caso, la determinaz­ione dei tassi rientra nelle competenze degli organi di vertice di una banca (indipenden­temente dal decentrame­nto di questa funzione a organi subordinat­i) e spetta quindi agli organi apicali – e non certo ai funzionari, seppur responsabi­li per l’erogazione dei finanziame­nti –vigilare e impedire il superament­o della soglia d'usura.

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