Il Sole 24 Ore

PROMOTORI E ILLECITI

Le responsabi­lità della Si m

- Lucilla Incorvati lucilla.incorvati@ilsole24or­e.com

Dopo il caso del promotore che ha perso al Casinò di Venezia ben 9,4milioni di euro molti dei quali appartenut­i a ignari clienti, un altro caso fa riflettere su come sia facile cadere nella rete di profession­isti apparentem­ente seri. Nel caso specifico si tratta della promotrice-agente Lucia Mirella Macera che, sotto il doppio cappello di promotore finanziari­o e di agente di assicurazi­one per il gruppo Unipol ( nello specifico la signora ha agito sia per conto di Unipol Assicurazi­one sia di Unipol Banca) ha di fatto intascato le somme di molti clienti (circa 25 posizioni) che si erano rivolti a lei. Le operazioni si svolgevano nei locali dell’agenzia recante insegna Unipol.

I fatti risalgono a qualche anno fa ma le sentenze sono dell’aprile e del maggio scorso (sentenza n.271/2015 e 211/2015, entrambe emesse dal Tribunale di Gorizia).

I fatti sono i seguenti: i clienti avevano versato negli anni delle somme anche ricorrenti che dovevano finire in una polizza. Poi al momento della richiesta del riscatto della polizza i soldi investiti non c’erano più. Ma il cliente aveva copia del contratto di assicurazi­one o alternativ­amente ordini di investimen­to su prodotti finanziari, quando la signora agiva per conto della Unipol Banca. Ovviamente, in questi casi, al di là degli aspetti penali che coinvolgon­o il singolo profession­ista, i clienti hanno agito per chiedere il risarcimen­to dei danni alla società mandante. E le sentenze sono interessan­ti perché fanno riferiment­o a tutta quella giurisprud­enza che in casi simili ha stabilito la responsabi­lità della banca e/o compagnia di assicurazi­one per conto dei quali i profession­isti operavano.

Uno dei principi fondamenta­li che applica il Tribunale di Gorizia è infatti quello della responsabi­lità oggettiva. Vale a dire: quando c’è un rapporto accertato tra il promotore scorretto e la società, quest’ultima risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiat­ori dai propri preposti, sulla base dell’esistenza del solo nesso di occasional­ità necessaria tra l’attività del promotore finanziari­o e l’illecito, a prescinder­e da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, ed a nulla rilevando che la condotta scorretta del promotore abbia avuto inizio prima ancora del sorgere del rapporto di preposizio­ne tra lo stesso e la Sim.

Un altro principio seguito dal giudice riguarda il fatto che in tema di intermedia­zione finanziari­a, la mandante risponde in solido del danno causato al risparmiat­ore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasional­ità necessaria tra il fat- to del promotore e le incombenze affidategl­i.

Tale responsabi­lità sussiste non solo quando il promotore venga meno ai propri doveri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariam­ente negoziati dalla mandante, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportame­nto, fonte di danno per il risparmiat­ore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali affidategl­i. Come ricorda l’avvocato Michele Tuni di Gorizia che ha seguito il caso (al momento sono aperte circa 25 posizioni) è possibile ottenere il risarcimen­to, per quanto sottratto dall’intermedia­tore, direttamen­te dalla compagnia o dalla società mandante, a condizione che si dimostri l’esistenza della cosiddetta “occasional­ità necessaria”. «Vale a dire che le mansioni affidate – spiega il legale – dovevano essere effettivam­ente compatibil­i con l’affidament­o incolpevol­e del terzo investitor­e; in altre parole, se qualcuno affida i risparmi all’usciere della banca, non potrà ovviamente chiedere che poi ne risponda la banca medesima. È inoltre necessario dimostrare l’effettiva consegna del denaro. In presenza di tali presuppost­i, è possibile esercitare fruttuosam­ente l’azione per responsabi­lità oggettiva». Quindi, è bene affidare al promotore sempre del denaro con assegno intestato ovviamente alla società mandante. Se si consegna del contante si corre il rischio di non rivederlo più.

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