PROMOTORI E ILLECITI
Le responsabilità della Si m
Dopo il caso del promotore che ha perso al Casinò di Venezia ben 9,4milioni di euro molti dei quali appartenuti a ignari clienti, un altro caso fa riflettere su come sia facile cadere nella rete di professionisti apparentemente seri. Nel caso specifico si tratta della promotrice-agente Lucia Mirella Macera che, sotto il doppio cappello di promotore finanziario e di agente di assicurazione per il gruppo Unipol ( nello specifico la signora ha agito sia per conto di Unipol Assicurazione sia di Unipol Banca) ha di fatto intascato le somme di molti clienti (circa 25 posizioni) che si erano rivolti a lei. Le operazioni si svolgevano nei locali dell’agenzia recante insegna Unipol.
I fatti risalgono a qualche anno fa ma le sentenze sono dell’aprile e del maggio scorso (sentenza n.271/2015 e 211/2015, entrambe emesse dal Tribunale di Gorizia).
I fatti sono i seguenti: i clienti avevano versato negli anni delle somme anche ricorrenti che dovevano finire in una polizza. Poi al momento della richiesta del riscatto della polizza i soldi investiti non c’erano più. Ma il cliente aveva copia del contratto di assicurazione o alternativamente ordini di investimento su prodotti finanziari, quando la signora agiva per conto della Unipol Banca. Ovviamente, in questi casi, al di là degli aspetti penali che coinvolgono il singolo professionista, i clienti hanno agito per chiedere il risarcimento dei danni alla società mandante. E le sentenze sono interessanti perché fanno riferimento a tutta quella giurisprudenza che in casi simili ha stabilito la responsabilità della banca e/o compagnia di assicurazione per conto dei quali i professionisti operavano.
Uno dei principi fondamentali che applica il Tribunale di Gorizia è infatti quello della responsabilità oggettiva. Vale a dire: quando c’è un rapporto accertato tra il promotore scorretto e la società, quest’ultima risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, sulla base dell’esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del promotore finanziario e l’illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, ed a nulla rilevando che la condotta scorretta del promotore abbia avuto inizio prima ancora del sorgere del rapporto di preposizione tra lo stesso e la Sim.
Un altro principio seguito dal giudice riguarda il fatto che in tema di intermediazione finanziaria, la mandante risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fat- to del promotore e le incombenze affidategli.
Tale responsabilità sussiste non solo quando il promotore venga meno ai propri doveri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla mandante, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali affidategli. Come ricorda l’avvocato Michele Tuni di Gorizia che ha seguito il caso (al momento sono aperte circa 25 posizioni) è possibile ottenere il risarcimento, per quanto sottratto dall’intermediatore, direttamente dalla compagnia o dalla società mandante, a condizione che si dimostri l’esistenza della cosiddetta “occasionalità necessaria”. «Vale a dire che le mansioni affidate – spiega il legale – dovevano essere effettivamente compatibili con l’affidamento incolpevole del terzo investitore; in altre parole, se qualcuno affida i risparmi all’usciere della banca, non potrà ovviamente chiedere che poi ne risponda la banca medesima. È inoltre necessario dimostrare l’effettiva consegna del denaro. In presenza di tali presupposti, è possibile esercitare fruttuosamente l’azione per responsabilità oggettiva». Quindi, è bene affidare al promotore sempre del denaro con assegno intestato ovviamente alla società mandante. Se si consegna del contante si corre il rischio di non rivederlo più.