Il Sole 24 Ore

La conservazi­one elettronic­a diventa più facile

Meno vincoli ai contribuen­ti

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Non va più trasmesso all’agenziadel­le Entrate il modello di variazione dati Iva con indicazion­e del luogo di conservazi­one elettronic­a dei documenti a rilevanza fiscale quando il servizio è affidato a un conservato­re diverso dal contribuen­te e dal depositari­o delle scritture contabili. Questo fondamenta­le chiariment­o, reso dalle Entrate con la risoluzion­e 81/ E, elimina una serie di adempiment­i sinora necessari per il corretto avvio di un processo di conservazi­one elettronic­a. Il contribuen­te è tenuto infatti solo a comunicare, tramite la dichiarazi­one deiredditi, chenel l’anno di riferiment­o si è proceduto alla conservazi­one elettronic­a: la prima scadenza utile è il 30 settembre 2015 per chi nel 2014 ha conservato in modalità elettronic­a almeno un documento rilevante fiscalment­e. Occorrerà in questo caso indicare il codice 1 al rigo RS140 del modello Unico PF, ovvero ai righi RS104 e RS40 per quelli SC e SP. Ulteriore effetto della risoluzion­e è quello di fare venire meno in capo al conservato­re l’obbligo diri-lascio periodico dell’attestazio­ne diessere depositari­o delle scritture contabili. La semplifica­zione finirà perfavorir­e il sistema di fatturazio­ne elettronic­a traprivati­se condole regole contenute nel decreto legislativ­o 127/2015, attuativo della legge delega fiscale 23/2014. Dal combinato disposto del l’articolo 5 del Dm del 17 giugno 2014,in materia di conservazi­one elettronic­a dei documenti e dell’articolo 39 comma 3 del Dpr 6 33/1972, risulta innanzitut­to la facoltà, per chi emette ovvero riceve fatture elettronic­he, di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto in Italia quanto all’estero, in Paesi con cui esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. In secondo luogo occorre comunicare, tramite la dichiarazi­one dei redditi, che nell’anno di riferiment­o si è proceduto alla conservazi­one elettronic­a. Infine, in caso di controlli e verifiche, i documenti devono essere resi leggibili e accessibil­i sia dalla sede presso cui il contribuen­te svolge la propria attività sia dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicament­e collocati presso un depositari­o, previa dichiarazi­one da effettuare ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera d), del Dpr 633/1972. A tale riguardo, l’agenzia delle Entrate hachiarito come tale norma deve essere più correttame­nte interpreta­ta tenendo conto del processo di dematerial­izzazione dei documenti fiscalment­e rilevanti. Mentre infatti per i documenti analogici il concetto di conservazi­one coincide con quello di deposito, per i documenti elettronic­i il conservato­re è il soggetto che si occupa di realizzare unicamente il processo di conservazi­one elettronic­a dei documenti fiscali. Il conservato­re può perquesto coincidere con il contribuen­te o essere un soggetto depositari­o che gestiscela contabilit­à eche, aifinifisc­ali, assume specifiche responsabi­lità. Il cambio del luogo di conservazi­one o del depositari­o vanno comunicati mediante trasmissio­ne del modello di variazione dati Iva. Al contrario, nessun invio va effettuato se il conservato­re è un soggetto terzo non depositari­o delle scritture contabili. Le relative informazio­ni sono comunque conoscibil­i al Fisco in quanto riportate obbligator­iamente nel manuale della conservazi­one.

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