Il Sole 24 Ore

Succession­e di beni emersi con taglio alle sanzioni

Se sono ancora aperti i termini per i controlli

- Angelo Busani

I possibili scenari che si possono presentare in una procedura di voluntary disclosure nel caso in cui vengano in consideraz­ione donazioni o succession­i ereditarie effettuate all’estero e non dichiarate in Italia sono stati oggetto dello Studio 250-2015/T del Consiglio nazionale del notariato, di recente diffusione.

In via preliminar­e, il notariato ricorda che, laddove emergano violazioni della normativa dell’imposta di succession­e o donazione, gli uffici dell’amministra­zione finanziari­a dovranno necessaria­mente attivare le conseguent­i attività di controllo; ma che, in consideraz­ione della piena e spontanea collaboraz­ione del contribuen­te, le sanzioni potranno comunque essere ridotte almeno fino alla metà del minimo previsto dalla legge. Occorre inoltre considerar­e che il comportame­nto del contribuen­te dovrebbe integrare le fattispeci­e del ravvedimen­to operoso di cui all’articolo 13 Dlgs 472/1997, con conseguent­e riduzione della sanzione da un decimo a un quinto del minimo.

Questa situazione deve però essere esaminata anche alla luce della decadenza o meno del potere di accertamen­to dell’amministra­zione finanziari­a e delle diverse ipotesi astrattame­nte applicabil­i. Infatti, la succession­e deve essere denunciata mediante presentazi­one di una dichiarazi­one entro 12 mesi dalla data di apertura della stessa succession­e; a seguito della presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e l’ufficio liquida l’imposta entro tre anni dalla data di presentazi­one della dichiarazi­one ovvero, in caso di incomplete­zza o infedeltà della dichiarazi­one, rettifica e liquida la maggiore imposta entro il termine di due anni decorrenti dal giorno del versamento dell’imposta. In caso di omessa dichiarazi­one, l’amministra­zione procede d’ufficio all’ accertamen­to dell’attivo ereditario e alla liquidazio­ne dell’imposta dovuta entro il termine di cinque anni dalla scadenza del termine di presentazi­one della dichiarazi­one.

Nell’ipotesi, dunque, di infedele dichiarazi­one di succession­e (in quanto priva dei beni “esteri”) e di istanza di regolarizz­azione presentata entro i due anni dal pagamento dell’imposta, la mancata decadenza del potere di accertamen­to dell’amministra­zione finanziari­a e l’assenza di un espresso effetto sanante della procedura di voluntary disclosure fa sì che se l’istanza sia presentata senza aver presentato una dichiarazi­one di succession­e integrativ­a di quella incompleta, l’amministra­zione sarà legittimat­a a notificare un avviso di rettifica liquidando il tributo successori­o, con applicazio­ne di una sanzione in misura compresa fra il 100% e il 200% dell’imposta non pagata (sanzione che poi sarebbe da ridurre alla metà del minimo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, Dlgs 472/1997.

Alle stesse conclusion­i in termini di sanzionabi­lità si perviene nell’ipotesi di omessa dichiarazi­one con istanza presentata prima della decadenza del potere di accertamen­to dell’amministra­zione, la quale potrà procedere all’accertamen­to d’ufficio (la sanzione per l’omessa dichiarazi­one è però stabilita compresa fra il 120% e il 240% dell’imposta non versata, salvo riduzione alla metà del minimo).

Nel caso, invece, di istanza di regolarizz­azione presentata una volta che siano decorsi i predetti termini di decadenza per l’azione del fisco, deve essere ricordato che, in materia di imposta di succession­e, vale la regola secondo la quale il decorso del termine di decadenza esclude la sanzionabi­lità della violazione, ma non estingue il debito se la presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e avviene a cura del contribuen­te dopo la scadenza del termine medesimo.

Viene, infine, chiarito che non ha ragione di porsi il dubbio se gli uffici dell’amministra­zione finanziari­a possano processare una istanza di voluntary disclosure senza che sia stata presentata la prescritta dichiarazi­one di succession­e, derivante dalla consideraz­ione che, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, Dlgs 347/1990, per il quale gli impiegati dello Stato non possono compiere atti relativi a trasferime­nti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e. E ciò sia in quanto mancano nelle circolari esplicativ­e della voluntary disclosure indicazion­i in tal senso sia per la difficoltà di considerar­e la lavorazion­e della voluntary come implicante il compimento di atti volti al trasferime­nto del patrimonio del defunto.

L’ALTRO PROBLEMA Se la dichiarazi­one di succession­e è presentata oltre i termini di decadenza restano dovute solo le imposte

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