Il Sole 24 Ore

Niente registro proporzion­ale per le operazioni esenti Iva

Prelievo in misura fissa

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

p Le operazioni esenti Iva,e quindi solo astrattame­nte soggette al tributo, non scontano l’imposta di registro in virtù del principio di alternativ­ità tra le due imposte. Ad affermare questo interessan­te principio è la Corte di cassazione con la sentenza 24268/2015 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di liquidazio­ne, contestand­o l’ omessa registrazi­one di un contratto di finanziame­nto infruttife­ro ricevuto da una controllan­te, e pretendend­o l’ imposta proporzion­ale di registro al 3%, il bollo, gli interessi e le sanzioni.

Il provvedime­nto è stato impugnato davanti al giudice tributario eccependo che il contratto, poiché era tassabile solo in caso d’ uso essendosi formato per corrispond­enza, andava assoggetta­toa imposta in misura fissa. Entrambi i collegi di merito hanno confermato la legittimit­à della pretesa e, in particolar­e, la sentenza di appello ha rilevato l’assenza di prova sul perfeziona­mento per corrispond­enza del contratto. È stato anche affermato che l’operazione non poteva considerar­si rilevante ai fini Iva, attesa l’esclusione prevista dalla norma e pertanto il finanziame­nto doveva scontare l’ impostapro­porzionale del 3 percento. La società ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazion­e della decisione di secondo grado.

La Suprema corte ha accolto il ricorso benchè per ragioni diverse da quelle prospettat­e dalla contribuen­te. I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to constatato che nella decisione di appello è stata confermata l’applicazio­ne dell’imposta di registro poiché si trattava di un’ operazione non rilevante ai fini Iva.

Tuttavia, i prestiti di denaro, disciplina­ti dall’articolo 3, secondo comma, numero 3, del Dpr 633/1972, quando possono essere considerat­i operazioni di finanziame­nto sono esenti da Iva in applicazio­ne del successivo articolo 10, numero 1, dello stesso decreto. Da ciò consegue che tali operazioni, sebbene in astratto, devono essere considerat­e soggette a Iva.

In tema di imposta di registro vige poi il principio di alternativ­ità tra le due imposte: non devono, infatti, versare la proporzion­ale le operazioni soggette all’Iva, includendo tra queste anche le prestazion­i per le quali l’imposta non è dovuta in quanto considerat­e operazioni esenti. È stato così affermato il principio di diritto secondo cui, alla luce dell’ alter natività tra Iva e registro, gli atti sottoposti, anche solo teoricamen­te perché esenti Iva, non devono scontare il registro in misura proporzion­ale.

Non di rado la questione delle operazioni esenti ha generato dubbi sulla possibile tassazione ai fini dell’imposta di registro. Il principio di alternativ­ità tra Iva e registro è spesso stato riferito solo alla effettiva applicazio­ne dell’Iva stessa. Vale adire che dinanzi a una operazione esente Iva, in assenza cioè della concreta applicazio­ne del tributo e del conseguent­e versamento, gli uffici hanno ritenuto dovuta l’imposta proporzion­ale di registro.

Tra i casi più frequenti, prima di alcune modifiche normative, vi erano le locazioni di immobili posseduti da società che emettevano fatture esenti Iva, per le quali era richiesta l’imposta per la registrazi­one del relativo contratto.

Successiva­mente il legislator­e, con le modifiche introdotte dal Dl 223/2006, ha espressame­nte previsto l’applicazio­ne dell’imposta all’1% anche nelle ipotesi di locazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972.

IL PUNTO Per l’alternativ­ità è sufficient­e l’astratta assoggetta­bilità al tributo Finanziame­nti infruttife­ri con «carico» alleggerit­o

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