Niente registro proporzionale per le operazioni esenti Iva
Prelievo in misura fissa
p Le operazioni esenti Iva,e quindi solo astrattamente soggette al tributo, non scontano l’imposta di registro in virtù del principio di alternatività tra le due imposte. Ad affermare questo interessante principio è la Corte di cassazione con la sentenza 24268/2015 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di liquidazione, contestando l’ omessa registrazione di un contratto di finanziamento infruttifero ricevuto da una controllante, e pretendendo l’ imposta proporzionale di registro al 3%, il bollo, gli interessi e le sanzioni.
Il provvedimento è stato impugnato davanti al giudice tributario eccependo che il contratto, poiché era tassabile solo in caso d’ uso essendosi formato per corrispondenza, andava assoggettatoa imposta in misura fissa. Entrambi i collegi di merito hanno confermato la legittimità della pretesa e, in particolare, la sentenza di appello ha rilevato l’assenza di prova sul perfezionamento per corrispondenza del contratto. È stato anche affermato che l’operazione non poteva considerarsi rilevante ai fini Iva, attesa l’esclusione prevista dalla norma e pertanto il finanziamento doveva scontare l’ impostaproporzionale del 3 percento. La società ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della decisione di secondo grado.
La Suprema corte ha accolto il ricorso benchè per ragioni diverse da quelle prospettate dalla contribuente. I giudici di legittimità hanno innanzitutto constatato che nella decisione di appello è stata confermata l’applicazione dell’imposta di registro poiché si trattava di un’ operazione non rilevante ai fini Iva.
Tuttavia, i prestiti di denaro, disciplinati dall’articolo 3, secondo comma, numero 3, del Dpr 633/1972, quando possono essere considerati operazioni di finanziamento sono esenti da Iva in applicazione del successivo articolo 10, numero 1, dello stesso decreto. Da ciò consegue che tali operazioni, sebbene in astratto, devono essere considerate soggette a Iva.
In tema di imposta di registro vige poi il principio di alternatività tra le due imposte: non devono, infatti, versare la proporzionale le operazioni soggette all’Iva, includendo tra queste anche le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta in quanto considerate operazioni esenti. È stato così affermato il principio di diritto secondo cui, alla luce dell’ alter natività tra Iva e registro, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente perché esenti Iva, non devono scontare il registro in misura proporzionale.
Non di rado la questione delle operazioni esenti ha generato dubbi sulla possibile tassazione ai fini dell’imposta di registro. Il principio di alternatività tra Iva e registro è spesso stato riferito solo alla effettiva applicazione dell’Iva stessa. Vale adire che dinanzi a una operazione esente Iva, in assenza cioè della concreta applicazione del tributo e del conseguente versamento, gli uffici hanno ritenuto dovuta l’imposta proporzionale di registro.
Tra i casi più frequenti, prima di alcune modifiche normative, vi erano le locazioni di immobili posseduti da società che emettevano fatture esenti Iva, per le quali era richiesta l’imposta per la registrazione del relativo contratto.
Successivamente il legislatore, con le modifiche introdotte dal Dl 223/2006, ha espressamente previsto l’applicazione dell’imposta all’1% anche nelle ipotesi di locazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972.
IL PUNTO Per l’alternatività è sufficiente l’astratta assoggettabilità al tributo Finanziamenti infruttiferi con «carico» alleggerito