Reimpiego ad hoc per gli over 50
Le misure per favorire il rientro al lavoro si applicano anche ai disoccupati di lungo periodo Assunzione a tempo indeterminato ma fino a due livelli di sottoinquadramento
Il contratto collettivo nazionale degli studi professionali ha introdotto una particolare declinazione del contratto a tempo indeterminato, ossia quello di reimpiego.
L’articolo 54 si occupa di questa disciplina con una duplice finalità: da un lato, in via diretta, individuare strumenti operativi che possano consentire ai lavoratori maggiormente svantaggiati di trovare una rapida ricollocazione nel mercato del lavoro, attraverso un inquadramento stabile; in via indiretta, consentire un risparmio sui costi salariali a quei datori di lavoro che si facciano carico del loro reinserimento. Infatti è possibile retribuire queste persone con un salario di ingresso fino a due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello di inquadramento per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 12 mesi.
Se, in prima lettura, la disposizione potrebbe sembrare simile a quelle già adottate in altri settori (ad esempio, nel commercio, il contratto di sostegno all’occupazione) il Ccnl degli studi si distingue sia per la natura del contratto stesso sia per quanto concerne i destinatari a cui si rivolge.
Infatti il contratto di reimpiego può essere sottoscritto esclusivamente nella forma a tempo indeterminato nei confronti dei soggetti individuati dall’articolo 54: lavoratori over 50 oppure inoccupati o disoccupati di lunga durata, ai sensi dell’articolo 1, lettere d) ed e), del Dlgs 297/2002. Ovvio che ai lavoratori assunti in base a questo specifico rapporto di lavoro - trattandosi comunque di una fattispecie di contratto a tempo indeterminato - potrà essere applicata in modo pieno la regolamentazione prevista dal cosiddetto contratto a tutele crescenti, delineato dal Dlgs 23/2015. Allo stesso modo, ricorrendo gli specifici requisiti, il datore potrà altresì godere dell’esonero contributivo triennale previsto dalla legge 190/2014 (per le assunzioni fino al 31 dicembre prossimo) così come del “mini-esonero” regolato dal Ddl stabilità 2016, il cui iter parlamentare di approvazione è in corso.
Per disoccupati di lunga durata si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività autonoma, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi; mentre per inoccupati di lunga durata, coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi. Il datore di lavoro che voglia attivare questo contratto dovrà farsi rilasciare dal lavoratore l’idonea documentazione certificante lo stato di disoccupazione.
Da notare come l’istituto del reimpiego sia precluso ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’ apprendistato, proprio per evitare cannibalizza zio nidi questo istituto e forme di concorrenza tra le diverse tipologie contrattuali all’interno dello stesso comparto. Inoltre, per espressa previsione, non è applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello in quanto è già il più basso.
È peraltro previsto che le parti, attraverso Fondoprofessioni e gli strumenti della bilateralità possano promuovere percorsi formativi ad hoc, al fine di promuovere l’accrescimento delle competenze dei lavoratori assunti con questo istituto. Infine, ai lavoratori in questione, i permessi di riduzione orario previsti all’articolo 74 del Ccnl saranno maturati nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.
IL QUADRO L’agevolazione è cumulabile con l’esonero contributivo per il 2015 e per il 2016 e compatibile con il contratto a tutele crescenti
Guida al contratto degli studi Quarto di una serie di articoli. I precedenti sono stati pubblicati il 20, il 24 e il 26 novembre