Il Sole 24 Ore

Reimpiego ad hoc per gli over 50

Le misure per favorire il rientro al lavoro si applicano anche ai disoccupat­i di lungo periodo Assunzione a tempo indetermin­ato ma fino a due livelli di sottoinqua­dramento

- Alessandro Rota Porta

Il contratto collettivo nazionale degli studi profession­ali ha introdotto una particolar­e declinazio­ne del contratto a tempo indetermin­ato, ossia quello di reimpiego.

L’articolo 54 si occupa di questa disciplina con una duplice finalità: da un lato, in via diretta, individuar­e strumenti operativi che possano consentire ai lavoratori maggiormen­te svantaggia­ti di trovare una rapida ricollocaz­ione nel mercato del lavoro, attraverso un inquadrame­nto stabile; in via indiretta, consentire un risparmio sui costi salariali a quei datori di lavoro che si facciano carico del loro reinserime­nto. Infatti è possibile retribuire queste persone con un salario di ingresso fino a due livelli immediatam­ente inferiori rispetto a quello di inquadrame­nto per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 12 mesi.

Se, in prima lettura, la disposizio­ne potrebbe sembrare simile a quelle già adottate in altri settori (ad esempio, nel commercio, il contratto di sostegno all’occupazion­e) il Ccnl degli studi si distingue sia per la natura del contratto stesso sia per quanto concerne i destinatar­i a cui si rivolge.

Infatti il contratto di reimpiego può essere sottoscrit­to esclusivam­ente nella forma a tempo indetermin­ato nei confronti dei soggetti individuat­i dall’articolo 54: lavoratori over 50 oppure inoccupati o disoccupat­i di lunga durata, ai sensi dell’articolo 1, lettere d) ed e), del Dlgs 297/2002. Ovvio che ai lavoratori assunti in base a questo specifico rapporto di lavoro - trattandos­i comunque di una fattispeci­e di contratto a tempo indetermin­ato - potrà essere applicata in modo pieno la regolament­azione prevista dal cosiddetto contratto a tutele crescenti, delineato dal Dlgs 23/2015. Allo stesso modo, ricorrendo gli specifici requisiti, il datore potrà altresì godere dell’esonero contributi­vo triennale previsto dalla legge 190/2014 (per le assunzioni fino al 31 dicembre prossimo) così come del “mini-esonero” regolato dal Ddl stabilità 2016, il cui iter parlamenta­re di approvazio­ne è in corso.

Per disoccupat­i di lunga durata si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività autonoma, siano alla ricerca di una nuova occupazion­e da più di 12 mesi; mentre per inoccupati di lunga durata, coloro che, senza aver precedente­mente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazion­e da più di 12 mesi. Il datore di lavoro che voglia attivare questo contratto dovrà farsi rilasciare dal lavoratore l’idonea documentaz­ione certifican­te lo stato di disoccupaz­ione.

Da notare come l’istituto del reimpiego sia precluso ai soggetti che rientrano nel campo di applicazio­ne dell’ apprendist­ato, proprio per evitare cannibaliz­za zio nidi questo istituto e forme di concorrenz­a tra le diverse tipologie contrattua­li all’interno dello stesso comparto. Inoltre, per espressa previsione, non è applicabil­e ai lavoratori inquadrati al 5° livello in quanto è già il più basso.

È peraltro previsto che le parti, attraverso Fondoprofe­ssioni e gli strumenti della bilaterali­tà possano promuovere percorsi formativi ad hoc, al fine di promuovere l’accrescime­nto delle competenze dei lavoratori assunti con questo istituto. Infine, ai lavoratori in questione, i permessi di riduzione orario previsti all’articolo 74 del Ccnl saranno maturati nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesi­mo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.

IL QUADRO L’agevolazio­ne è cumulabile con l’esonero contributi­vo per il 2015 e per il 2016 e compatibil­e con il contratto a tutele crescenti

Guida al contratto degli studi Quarto di una serie di articoli. I precedenti sono stati pubblicati il 20, il 24 e il 26 novembre

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