Lavoro di detenuti, compensazione online
Istruzioni delle Entrate
Il credito d’imposta fino a un massimo di 520 euro al mese previsto dalla legge 193/00 e successive modifiche a favore delle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni lavoratori detenuti o internati, fra cui anche quelli ammessi al lavoro esterno, o detenuti semiliberi provenienti da detenzione, o a favore delle aziende che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di questi soggetti, è utilizzabile in compensazione con le modalità previste dal decreto legislativo 241/97, presentando il modello
F24 escusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione delle Entrate.
A chiarirlo è la stessa Agenzia con un provvedimento pubblicato ieri sul suo sito (prot. 153321), in cui si precisa che i servizi telematici da utilizzare perla compensazione sono solo Entratele Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel documento si precisa anche che il codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta da indicare nell’F24 sarà istituito con una separata risoluzione delle Entrate, in cui saranno impartite anche le istruzioni per la compilazione del modello.
Per consentire controlli automatizzati, l’elenco delle imprese beneficiarie verrà trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno dal Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria alle Entrate; saranno parimenti indicatele variazionidegli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonchè le eventuali revoche dei crediti già concessi. Nel caso in cui l’importo del credito risulti superiore all’ammontare del credito residuo, o se l’impresa non risulta nell’elenco degli ammessi al beneficio, il modello F24 verrà scartato con comunicazione al destinatario tramite ricevuta consultabile sul sito delle Entrate.
Le disposizioni contenute nel provvedimento decorreranno dal 1° gennaio 2016, data a partire da cui verrà soppresso l’attuale codice tributo 6741. L’Agenzia chiarisce, infine, che i crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre prossimo, non ancora utilizzati in compensazione, possono essere fruitine i limiti dell’importo residuo frutto della differenza fra i crediti comunicati alle Entrate dal Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria e l’ammontare dei crediti fruiti in compensazione utilizzando il codice 6741 rilevati dalle Entrate.