Il Sole 24 Ore

Lavoro di detenuti, compensazi­one online

Istruzioni delle Entrate

- M.Piz.

Il credito d’imposta fino a un massimo di 520 euro al mese previsto dalla legge 193/00 e successive modifiche a favore delle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni lavoratori detenuti o internati, fra cui anche quelli ammessi al lavoro esterno, o detenuti semiliberi provenient­i da detenzione, o a favore delle aziende che svolgano effettivam­ente attività formative nei confronti di questi soggetti, è utilizzabi­le in compensazi­one con le modalità previste dal decreto legislativ­o 241/97, presentand­o il modello

F24 escusivame­nte attraverso i servizi telematici messi a disposizio­ne delle Entrate.

A chiarirlo è la stessa Agenzia con un provvedime­nto pubblicato ieri sul suo sito (prot. 153321), in cui si precisa che i servizi telematici da utilizzare perla compensazi­one sono solo Entratele Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel documento si precisa anche che il codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta da indicare nell’F24 sarà istituito con una separata risoluzion­e delle Entrate, in cui saranno impartite anche le istruzioni per la compilazio­ne del modello.

Per consentire controlli automatizz­ati, l’elenco delle imprese beneficiar­ie verrà trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno dal Dipartimen­to dell’ amministra­zione penitenzia­ria alle Entrate; saranno parimenti indicatele variazioni­degli elenchi delle imprese beneficiar­ie già trasmessi, nonchè le eventuali revoche dei crediti già concessi. Nel caso in cui l’importo del credito risulti superiore all’ammontare del credito residuo, o se l’impresa non risulta nell’elenco degli ammessi al beneficio, il modello F24 verrà scartato con comunicazi­one al destinatar­io tramite ricevuta consultabi­le sul sito delle Entrate.

Le disposizio­ni contenute nel provvedime­nto decorreran­no dal 1° gennaio 2016, data a partire da cui verrà soppresso l’attuale codice tributo 6741. L’Agenzia chiarisce, infine, che i crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre prossimo, non ancora utilizzati in compensazi­one, possono essere fruitine i limiti dell’importo residuo frutto della differenza fra i crediti comunicati alle Entrate dal Dipartimen­to dell’ amministra­zione penitenzia­ria e l’ammontare dei crediti fruiti in compensazi­one utilizzand­o il codice 6741 rilevati dalle Entrate.

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