Se la coppia scoppia anche per l’Iva il divorzio è breve
Può veramente ritenersi oscura o inutile la disposizione inserita dalla legge di stabilità nel nuovo comma 9 dell’ articolo 26 delDpr 633/1972, relativa alle variazioni in diminuzione dell’Iva inca sodi risoluzione, co mesi sostiene sul Sole 24 Ore del 18 novembre scorso? A parere di chi scrive certamente no.
In merito alla pretesa oscurità della disposizione – che peraltro non sembra sussistere – questa comunque agevolmente si rischiara proprio mettendo in pratica il canone interpretativo teorizzato dall’autore, ovvero attraverso il solco ermeneutico tracciato dalle preleggi e in particolare dall’articolo 12. Ora, la relazione illustrativa della legge di stabilità, dopo aver ribadito–in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza C337/13 del 15 maggio 2014) – la differenza tra le variazioni in diminuzione da risoluzione e quelle da mancato pagamento, precisa che solo per queste ultime sono previste dalla legge stessa disposizioni innovative( che consistono, eminentemente, nell’ anticipazione del momento a partire dal quale, nei casi di procedure concorsuali, può esercitarsi la variazione in diminuzione ). Il nuovo comma 9 dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 ha pertanto valenza interpretativa, essendo volto a chiarire, come spiegala relazione illustrativa, che« inca sodi risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento alternativamente del cessionario o del committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la “coppia” di prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni».
La norma intende quindi superare quell’ orientamento interpretativoseguito da alcuni uffici delle Entrate, che tende proprio a confondere le variazioni in diminuzione da risoluzione e quelle da mancato pagamento. Secondo tale orientamento, nei contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica, in caso di risoluzione per mancato pagamento da parte del committente, la variazione da risoluzione non sarebbe possibile conri ferimento ai servizi già eseguitidal prestatore, ma non pagati dal committente – con riferimento ai quali il prestatore avrebbe pertanto l’ unica possibilità di operare la variazione da mancato pagamento–per un duplice ordine di considerazioni: perché il servizioreso non potrebbe essere restituito e perché in base all’articolo 1458 del Codice civile la risoluzione non potrebbe che travolgere le prestazioni ancora da eseguire.
Entrambe le considerazioni sono in realtà infondate. Non può infatti precludere la risoluzione la circostanza dell’ impossibilità di restituzione dei beni o servizi forniti. In tal caso, infatti, alla restituzione ben potrà provvedersi mediante equivalente monetario (si veda la sentenza 4 agosto 2000, n. 10265 della Cassazione). Quanto agli effetti della risoluzione per inadempimento, l’articolo 1458 del Codice civile stabilisce che la stessa ha effetto retroattivo tra le parti. Se questo principio non incontra limiti per quanto riguarda i contratti a esecuzione istantanea, un’eccezione è peraltro prevista proprio per il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica,peri quali« l’ effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite ». Tale ultima disposizione, per motivi di simmetria coni contratti a esecuzione istantanea, deve intendersi peraltro riferita alle “coppie” di prestazioni per cui entrambe le parti abbiano adempiuto ai rispettivi obblighi contrattuali. In tal senso si è costantemente orientatala Cassazione( trale altre, sentenza 24 giugno1995,n .7169).
In ogni caso, in seguito alla disposizione interpretativa di cui al nuovo comma 9 dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, la ricordata interpretazione seguita da alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate è ormai superata. Affermando che, inca sodi risoluzione contrattuale,la variazione non può riguardare le cessioni e le prestazioni per cui sia il cedente o il prestatore che il cessionario o il committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, la norma chiarisce, inequivocabilmente, che per tutte le coppie“scoppiate ”( intendendosi per tali quelle per cui solo il cedente o prestatore abbia adempiuto alla propria obbligazione) è invece possibile procedere alla variazione in diminuzione sin dalla data da cui si producono gli effetti risolutivi, senza necessità di passare attraverso i più defatiganti strumenti che connotano la diversa tipologia di variazione da mancato pagamento( insinuazione in procedureconcorsuali, azionamento di procedure esecutive individuali ). Quando la coppia scoppia, è ormai chiaro che anche nell’Iva si applica un “divorzio breve”.