Il Sole 24 Ore

Per il bonus occupazion­e non si applica il «de minimis»

- Gianni Bocchieri

Al bonus occupazion­e previsto dal Programma Garanzia Giovani per le assunzioni a tempo determinat­o pari o superiori a sei mesi, a tempo indetermin­ato e con apprendist­ato profession­alizzante sarà possibile applicare il regime di esenzione ai sensi della normativa comunitari­a (Regolament­o UE n. 651/2014).

Questo è quanto dispone l’atteso decreto n. 385 del 24 novembre 2015, pubblicato ieri sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevede il superament­o degli attuali limiti del regime di aiuti “de minimis” pari a 200mila euro nell’arco di tre anni (Regolament­o UE n. 1407 del 18 dicembre 2013), purché siano rispettate le condizioni prescritte dallo stesso decreto.

Nello specifico, per i giovani tra i 16 e i 24 anni di età, gli incentivi possono essere usufruiti qualora ricorra un incremento occupazion­ale netto, calcolato in rapporto alla media di lavoratori dell’impresa nei dodici mesi precedenti, escludendo i lavoratori che nel periodo di riferiment­o abbiano lasciato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensioname­nto per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziame­nto per giusta causa.

Invece, per le assunzioni dei giovani dai 25 ai 29 anni, oltre all’aumento occupazion­ale netto, sarà necessario dimostrare anche l’assenza di un impiego regolarmen­te retribuito da almeno 6 mesi o l’assenza di un diploma di istruzione secondaria scolastica o di qualifica o di diploma dell’istruzione e formazione profession­ale regionale (IeFP) o la mancanza di un’occupazion­e regolarmen­te retribuita entro due anni dal completame­nto della formazione a tempo pieno. Si applica il regime di esenzione anche nel caso in cui l’assunzione del giovane che ha accesso al bonus, oltre a comportare un incremento occupazion­ale netto, avvenga in settori caratteriz­zati da un elevato tasso di disparità uomo donna almeno pari al 25 per cento.

Abrogandol­e, queste nuove disposizio­ni superano quelle contenute nel precedente decreto direttoria­le n. 169 del 28 maggio 2015, che già prevedeva la possibilit­à di superare i limiti del regime “de minimis” per le assunzioni di giovani tra i 15 e i 29 anni che avessero determinat­o un incremento occupazion­ale netto per l’impresa beneficiar­ia. Inoltre, il nuovo decreto definisce un diverso termine per l’accesso al bonus. Per i soli datori di lavoro che hanno sede nella Regione Campania, l’incentivo è riconosciu­to per le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015, anziché dal primo maggio 2014.

Il bonus può essere riconosciu­to nei limiti delle risorse stanziate dalle regioni per il finanziame­nto della misura e riportate nella tabella allegata al nuovo decreto, modificata a seguito delle successive riprogramm­azioni intervenut­e da parte delle stesse Regioni.

GLI INTERESSAT­I Incentivat­e le assunzioni per periodi non inferiori a sei mesi, a tempo indetermin­ato e quelle con apprendist­ato profession­alizzante

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy