Per il bonus occupazione non si applica il «de minimis»
Al bonus occupazione previsto dal Programma Garanzia Giovani per le assunzioni a tempo determinato pari o superiori a sei mesi, a tempo indeterminato e con apprendistato professionalizzante sarà possibile applicare il regime di esenzione ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento UE n. 651/2014).
Questo è quanto dispone l’atteso decreto n. 385 del 24 novembre 2015, pubblicato ieri sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevede il superamento degli attuali limiti del regime di aiuti “de minimis” pari a 200mila euro nell’arco di tre anni (Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013), purché siano rispettate le condizioni prescritte dallo stesso decreto.
Nello specifico, per i giovani tra i 16 e i 24 anni di età, gli incentivi possono essere usufruiti qualora ricorra un incremento occupazionale netto, calcolato in rapporto alla media di lavoratori dell’impresa nei dodici mesi precedenti, escludendo i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano lasciato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Invece, per le assunzioni dei giovani dai 25 ai 29 anni, oltre all’aumento occupazionale netto, sarà necessario dimostrare anche l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o l’assenza di un diploma di istruzione secondaria scolastica o di qualifica o di diploma dell’istruzione e formazione professionale regionale (IeFP) o la mancanza di un’occupazione regolarmente retribuita entro due anni dal completamento della formazione a tempo pieno. Si applica il regime di esenzione anche nel caso in cui l’assunzione del giovane che ha accesso al bonus, oltre a comportare un incremento occupazionale netto, avvenga in settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo donna almeno pari al 25 per cento.
Abrogandole, queste nuove disposizioni superano quelle contenute nel precedente decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, che già prevedeva la possibilità di superare i limiti del regime “de minimis” per le assunzioni di giovani tra i 15 e i 29 anni che avessero determinato un incremento occupazionale netto per l’impresa beneficiaria. Inoltre, il nuovo decreto definisce un diverso termine per l’accesso al bonus. Per i soli datori di lavoro che hanno sede nella Regione Campania, l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015, anziché dal primo maggio 2014.
Il bonus può essere riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dalle regioni per il finanziamento della misura e riportate nella tabella allegata al nuovo decreto, modificata a seguito delle successive riprogrammazioni intervenute da parte delle stesse Regioni.
GLI INTERESSATI Incentivate le assunzioni per periodi non inferiori a sei mesi, a tempo indeterminato e quelle con apprendistato professionalizzante