Il Sole 24 Ore

SEPARAZION­E E SCIOGLIMEN­TO

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Per lo scioglimen­to dell’unione civile non è necessario il giudice. L’unione si può sciogliere anche «quando le parti hanno manifestat­o la volontà di scioglimen­to dinanzi all'ufficiale dello

stato civile». In tale caso «la domanda di scioglimen­to dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestaz­ione di volontà di scioglimen­to dell’unione»

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