DEFINIZIONE E COSTITUZIONE
L'unione civile tra persone dello stesso sesso viene definita «specifica formazione sociale». Rispetto al testo iniziale si fa riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione che riguardano
appunto le “formazioni sociali”.Come il matrimonio si costituisce «di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni». L'atto è registrato nell'archivio dello stato civile