Il Sole 24 Ore

DEFINIZION­E E COSTITUZIO­NE

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L'unione civile tra persone dello stesso sesso viene definita «specifica formazione sociale». Rispetto al testo iniziale si fa riferiment­o agli articoli 2 e 3 della Costituzio­ne che riguardano

appunto le “formazioni sociali”.Come il matrimonio si costituisc­e «di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni». L'atto è registrato nell'archivio dello stato civile

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