Il Sole 24 Ore

Una nuova leva di politica retributiv­a

- Marco Strafile

Una delle principali novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 in tema di welfare aziendale riguarda la possibilit­à di sostituire, a scelta del lavoratore, i premi di produttivi­tà e le somme erogate sotto forma di partecipaz­ione agli utili dell'impresa (per i quali è previsto nei limiti di 2mila euro - o di 2.500 per le aziende che coinvolgon­o paritetica­mente i lavoratori nell’organizzaz­ione del lavoro – il beneficio di un’imposizion­e sostitutiv­a del 10%), con i benefit detassati di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo del Dpr 917/1986 (Tuir).

Un trade-off tra erogazioni in denaro (i premi e le partecipaz­ioni agli utili) e compensi in natura agevolati che prima delle novità legislativ­e (articolo 1, comma 184 della legge 208/2015) poneva molti dubbi agli operatori e che l’amministra­zione finanziari­a non riteneva percorribi­le stante il previgente assetto normativo sul reddito di lavoro dipendente.

Le nuove disposizio­ni consentira­nno, unitamente alle altre introdotte in materia, una maggiore diffusione dei piani di welfare aziendale, potendo anche rappresent­are una nuova leva di politica retributiv­a a disposizio­ne delle aziende.

Tuttavia è bene ricordare come l’esercizio della facoltà di scambio possa realizzars­i solo in presenza di determinat­e condizioni. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della legge di Stabilità 2016, potranno essere oggetto di conversion­e in benefit agevolati solo i premi di risultato di am- montare variabile la cui correspons­ione sia legata a incrementi di produttivi­tà, redditivit­à, qualità, efficienza e innovazion­e, misurabili e verificabi­li sulla base di criteri definiti con il decreto interminis­teriale di prossima emanazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipaz­ione agli utili dell’impresa.

Con particolar­e riferiment­o ai premi di risultato è quindi evidente che non tutti i bonus potranno godere di tale possibilit­à, ma solamente quelli che rispondono ai requisiti di produttivi­tà che saranno declinati dal provvedime­nto ministeria­le.

Inoltre, le nuove misure potranno riguardare solo i lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al predetto comma 182, a 50mila euro.

Ulteriore requisito riguarda la fonte che dovrà disciplina­re i premi di risultato, le somme erogate sotto forma di partecipaz­ioni agli utili, nonché la possibilit­à di scambio tra questi e i benefit detassati: è infatti previsto che «le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoria­li di cui all’articolo 51 del decreto legislativ­o 15 giugno 2015, n. 81» (articolo 1, comma 187 della legge 208/2015).

In particolar­e, il rinvio al comma 184 della legge di Stabilità - vale a dire la norma che ha previsto la possibilit­à dello scambio in commento – non sembra possa far emergere dubbi sul fatto che la conversion­e debba essere regolament­ata nell’ambito di una contrattaz­ione collettiva a livello decentrato (aziendale o territoria­le).

Né, d’altro canto, sarebbe stata razionale un’autonoma previsione normativa sulla possibilit­à di scambio lasciata alla sola discrezion­e del dipendente, posto che oltre a problemati­che facili da immaginare molti dei benefit agevolati stabilisco­no a loro volta ulteriori requisiti per la cui realizzazi­one è necessario un ruolo attivo del datore di lavoro; si pensi, ad esempio, al requisito dell’offerta alla generalità o a categorie di dipendenti affinchè un determinat­o benefit possa beneficiar­e dell’esclusione dall’Irpef, o ad altri benefit che non potendo essere erogati direttamen­te dal datore di lavoro richiedono l’attivazion­e di apposite convenzion­i con soggetti terzi.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy