LA REGOLA
Il comma 182 della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/15) stabilisce che, salva rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un’imposta del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, entro il limite d’importo di 2mila euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione «sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione», misurabili sulla base di criteri definiti con il decreto del Lavoro entro il 29 febbraio, «nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa»