I SERVIZI
La legge di Stabilità stabilisce che se i lavoratori interessati decidono di trasformare il premio di produttività in servizi di welfare aziendale su tale importo essi non pagheranno alcuna imposta, nei limiti di esenzione annua prevista dal Testo unico delle imposte sui redditi, in particolare l’articolo 51 come modificato dalla leffe 208 (sono tra l’altro stati ricompresi i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali)