Branch exemption in Unico 2017
Le stabili organizzazioni funzioneranno come entità separate dalla casa madre
Si effettuerà nel modello Unico 2017 la prima opzione per la branch exemption. Con un documento diffuso ieri nel proprio sito internet, l'agenzia delle Entrate ha posto in consultazione la bozza del provvedimento di attuazione del nuovo regime di esenzione delle stabili organizzazioni estere di imprese italiane introdotto dal Dlgs 147/2015. Previste regole particolari per contrastare operazioni di doppia esenzione o doppia deduzione tali da erodere la base imponibile italiana.
Il decreto internazionalizzazione 147 del 2015 ha introdotto (articolo 168-ter del Tuir) un nuovo regime opzionale per la tassazione delle stabili organizzazioni estere (branch) di imprese italiane, cioè di attività di impresa esercitate oltrefrontiera con insediamenti fissi, detenuti direttamente e non invece attraverso società locali (legal entity) controllate dal- l’Italia. In luogo dell’ordinario consolidamento del risultato della branch nel bilancio, e dunque nel modello Unico, della casamadre, si prevede la facoltà, con decorrenza dall'esercizio 2016, di rendere esenti i redditi o indeducibili le perdite della stabile organizzazione (branch exemption). In pratica, queste branch finiscono per funzionare, fiscalmente, quali entità estere separate dalla casamadre, tant'è che ad esse di applicano, in presenza dei presupposti dell’articolo 167 del Tuir, le regole delle CFC.
Per disciplinare il regime, che si basa su una opzione irrevocabile che si deve esercitare per tutte le stabili organizzazioni possedute all'estero (o tutte o nessuna), il Dlgs 147 prevede l’emanazione di un provvedimento attuativo delle Entrate su cui operatori ed esperti potranno fornire contributi entro il 31 marzo (branchexemption@agenziaentrate.it). Il docu- mento stabilisce che l’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi . La prima opzione si potrà esercitare per il 2016 con Unico 2017. L’efficacia dell’opzione viene meno se la casamadre cessa tutte le branch o in operazioni straordinarie nelle quali l’avente causa non ribadisce l’opzione.
La bozza si occupa anche del recapture delle perdite pregresse. Se, nei cinque esercizi anteriori all’avvio della branch exemption, la stabile organizzazione aveva apportato alla casamadre perdite fiscali nette, gli utili successivi, pur se in regime di esenzione, devono concorrere fino al completo riassorbimento, a formare il reddito della società italiana.
Le regole in questione vengono estese anche ai casi di trasferimento alla branch, sempre nei cinque anni precedenti, di attività e passività che hanno generato ammortamenti, svalutazioni o ac- cantonamenti dedotti, prevedendone la tassazione in Italia nei cinque esercizi successivi. Durante la branch exemption, il trasferimento di beni, funzioni e rischi, dall’Italia alla stabile organizzazione, genera plus o minusvalenze determinate con le regole previste per i rapporti tra branch italiana e casamadre estera (articolo 152 del Tuir).
Si punta a contrastare fenomeni di doppia deduzione o doppia esenzione (mismatching). Se lo stato estero non tassa la branch esente, in quanto non considera esistere una stabile organizzazione, l’opzione decade sin dall’origine e il reddito viene trasferito alla casamadre italiana. Qualora invece lo stato estero qualifichi come stabile organizzazione un’attività estera che ha prodotto perdite fiscali, la stabile viene inclusa, ancora una volta ex tunc, nel regime di esenzione.