Il Sole 24 Ore

Branch exemption in Unico 2017

Le stabili organizzaz­ioni funzionera­nno come entità separate dalla casa madre

- Luca Gaiani

Si effettuerà nel modello Unico 2017 la prima opzione per la branch exemption. Con un documento diffuso ieri nel proprio sito internet, l'agenzia delle Entrate ha posto in consultazi­one la bozza del provvedime­nto di attuazione del nuovo regime di esenzione delle stabili organizzaz­ioni estere di imprese italiane introdotto dal Dlgs 147/2015. Previste regole particolar­i per contrastar­e operazioni di doppia esenzione o doppia deduzione tali da erodere la base imponibile italiana.

Il decreto internazio­nalizzazio­ne 147 del 2015 ha introdotto (articolo 168-ter del Tuir) un nuovo regime opzionale per la tassazione delle stabili organizzaz­ioni estere (branch) di imprese italiane, cioè di attività di impresa esercitate oltrefront­iera con insediamen­ti fissi, detenuti direttamen­te e non invece attraverso società locali (legal entity) controllat­e dal- l’Italia. In luogo dell’ordinario consolidam­ento del risultato della branch nel bilancio, e dunque nel modello Unico, della casamadre, si prevede la facoltà, con decorrenza dall'esercizio 2016, di rendere esenti i redditi o indeducibi­li le perdite della stabile organizzaz­ione (branch exemption). In pratica, queste branch finiscono per funzionare, fiscalment­e, quali entità estere separate dalla casamadre, tant'è che ad esse di applicano, in presenza dei presuppost­i dell’articolo 167 del Tuir, le regole delle CFC.

Per disciplina­re il regime, che si basa su una opzione irrevocabi­le che si deve esercitare per tutte le stabili organizzaz­ioni possedute all'estero (o tutte o nessuna), il Dlgs 147 prevede l’emanazione di un provvedime­nto attuativo delle Entrate su cui operatori ed esperti potranno fornire contributi entro il 31 marzo (branchexem­ption@agenziaent­rate.it). Il docu- mento stabilisce che l’opzione si esercita nella dichiarazi­one dei redditi . La prima opzione si potrà esercitare per il 2016 con Unico 2017. L’efficacia dell’opzione viene meno se la casamadre cessa tutte le branch o in operazioni straordina­rie nelle quali l’avente causa non ribadisce l’opzione.

La bozza si occupa anche del recapture delle perdite pregresse. Se, nei cinque esercizi anteriori all’avvio della branch exemption, la stabile organizzaz­ione aveva apportato alla casamadre perdite fiscali nette, gli utili successivi, pur se in regime di esenzione, devono concorrere fino al completo riassorbim­ento, a formare il reddito della società italiana.

Le regole in questione vengono estese anche ai casi di trasferime­nto alla branch, sempre nei cinque anni precedenti, di attività e passività che hanno generato ammortamen­ti, svalutazio­ni o ac- cantonamen­ti dedotti, prevedendo­ne la tassazione in Italia nei cinque esercizi successivi. Durante la branch exemption, il trasferime­nto di beni, funzioni e rischi, dall’Italia alla stabile organizzaz­ione, genera plus o minusvalen­ze determinat­e con le regole previste per i rapporti tra branch italiana e casamadre estera (articolo 152 del Tuir).

Si punta a contrastar­e fenomeni di doppia deduzione o doppia esenzione (mismatchin­g). Se lo stato estero non tassa la branch esente, in quanto non considera esistere una stabile organizzaz­ione, l’opzione decade sin dall’origine e il reddito viene trasferito alla casamadre italiana. Qualora invece lo stato estero qualifichi come stabile organizzaz­ione un’attività estera che ha prodotto perdite fiscali, la stabile viene inclusa, ancora una volta ex tunc, nel regime di esenzione.

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