Il Sole 24 Ore

Spiagge, proroga concession­i verso il no Ue

Le conclusion­i dell’avvocato generale su vicende sorte in Sardegna e sul Garda ma comuni a tutte le coste Nel mirino il rinvio automatico della scadenza per lo sfruttamen­to del demanio

- Guglielmo Saporito

pC oncessioni demaniali marittime nel mirino dell’Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, quanto meno nell’aspetto delle proroghe ingiustifi­cate. Questo è il contenuto delle conclusion­i del 25 febbraio su due questioni sorte in Sardegna e sul lago di Garda, ma comuni a tutte le coste marittime e lacuali.

La situazione

Diventa così incandesce­nte la situazione dei concession­ari che fruiscono di una proroga fino al 31 dicembre 2020 (decreto legge 179/2012) dopo due rinvii (al 2012, articolo 1 del decreto legge 194/2009, e poi al 2015 con la l egge 25/2010). L’Unione europea aveva già avviato una procedura di infrazione (2008/4908 del 29 gennaio 2009) e oggi le conclusion­i dell’Avvocato generale giungono puntuali nel ricordare l’obbligo (direttiva Bolkestein 2006/123) di gare imparziali e trasparent­i. Tra il 2009 e il 2012, lungo le varie proroghe, l’attività turistico-ricettiva sul demanio si è evoluta passando dal “diritto di insistenza” previsto dal Codice della navigazion­e all’ampliament­o delle attività praticabil­i sul demanio marittimo, anche ai fini di una sua valorizzaz­ione (articolo 1, comma 18 del decreto legge 194/2009).

Le conclusion­i

Le conclusion­i dell’Avvocato generale prendono atto di tale evoluzione, e infatti non sono tanto severe rispetto a quanto ci si poteva attendere con l’esperienza di precedenti elusioni da impegni comunitari. La critica dell’Avvocato generale al legislator­e italiano si indirizza infatti verso l’automatism­o della proroga, ma nel paragrafo 92 lascia aperta la possibilit­à che il legislator­e valuti, attraverso elementi concreti, le aspettativ­e del titolare al rinnovo della propria autorizzaz­ione, avendovi effettuato i relativi investimen­ti.

La direttiva Bolkestein

Questa precisazio­ne richiama il contenuto dell’articolo 12 della direttiva 2006/123 (Bolkestein), che consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire le regole di una procedura di selezione, degli obiettivi di politica sociale, salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi, protezione dell’ambiente e salvaguard­ia del patrimonio culturale. Inoltre, la recente legge 11/2016 (recepiment­o delle direttive 23, 24 e 25/2014 su appalti e concession­i) contiene principi di valorizzaz­ione delle esigenze sociali e di sostenibil­ità ambientale, utilizzo di personale locale, valutazion­e delle ricadute occupazion­ali: questi principi, insieme all’articolo 13 dello Statuto delle imprese (legge 180/2011) e all’articolo 1, lettera ccc della legge 11/2016 (migliorame­nto delle condizioni di accesso alle gare delle piccole e medie imprese) lasciano spazio a misure che possano garantire opportunit­à di continuità ai concession­ari.

NELLE CONCLUSION­I Al legislator­e italiano la possibilit­à di valutare le aspettativ­e di rinnovo per il titolare che ha fatto investimen­ti

Lo scenario

Tutto ciò peraltro prima del 2020, perché, anche se la pronuncia della Corte di giustizia (se sarà conforme al parere dell’Avvocato generale) avrà effetto solo tra le parti litiganti in Sardegna e Lombardia, è prevedibil­e a breve una procedura di infrazione, applicabil­e a tutte le concession­i demaniali marittime.

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Non solo mare.La materia del contendere coinvolge tutte le coste marittime e lacuali

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