Risarcimento anche quando non c’è l’istanza di prelievo
Condanna per lentezza dei processi
Un processo amministrativo durato oltre 18 anni. E oneri di carattere procedurale che bloccano la liquidazione dell’indennizzo in base alla legge Pinto. Un mix di fattori che hanno portato a una condanna all’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Con la sentenza Olivieri e altri depositata ieri, Strasburgo non solo ha, ancora una volta, accertato la violazione dell’articolo 6 della Convenzione che assicura la durata ragionevole del processo, ma ha anche considerato violato l’articolo 13, che garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
A rivolgersi alla Corte erano stati alcuni impiegati di un Comune che avevano chiesto, nel 1990, al Tar della Campania una correzione nel calcolo degli anni di servizio. Nel 2008 il Tar aveva chiesto ai ricorrenti di presentare una nuova domanda di fissazione dell’udienza. Al tempo stesso le parti, senza dubbio vittime di un processo troppo lungo, avevano presentato un ricorso per ottenere un indennizzo in base alla legge n. 89/2001 (la cosiddetta legge Pinto). Tuttavia, poiché non avevano depositato l’istanza di prelievo, la richiesta era stata dichiarata irricevibile, conclusione confermata dalla Cassazione. Di qui l’azione alla Cedu, che ha dato ragione ai ricorrenti.
Nessun dubbio circa la violazione dell’articolo 6, tenendo conto che il procedimento amministrativo è durato 18 anni. Per quanto riguarda la legge Pinto e le condizioni di ricevibilità inserite con la legge 133/2008, la Corte constata che, in materia di procedimenti amministrativi, il presidente del Tar, a seguito della domanda di fissazione d’urgenza (istanza di prelievo), ha una semplice facoltà di fissare la data.
Non solo. Per la Corte, la legislazione nazionale non ha stabilito criteri specifici per rigettare o accogliere le domande.
Respinta poi la tesi del Governo secondo cui il sistema italiano funzionale all’accelerazione del processo amministrativo sarebbe analogo a quello utilizzato in altri Stati. Non solo l’Italia non ha fornito esempi, ma - anche a guardare la durata dei procedimenti amministrativi dopo la presentazione dell’istanza di prelievo - si evince che non si sono verificate accelerazioni in
IL CASO I dipendenti di un Comune avevano chiesto al Tar una correzione sul calcolo degli anni di servizio Processo durato 18 anni
ogni caso. Di qui la conclusione che l’istanza di prelievo non ha un effetto significativo sulla durata del procedimento.
Classificato il meccanismo come aleatorio, tenendo conto che i ricorrenti già vittime di processi lunghi sono gravati da ulteriori oneri e che la domanda ex lege Pinto è automaticamente respinta per la mancanza dell'istanza di prelievo, Strasburgo ha condannato l’Italia. Mancano – scrive la Corte - malgrado alcune modifiche legislative, rimedi effettivi per la durata eccessiva dei processi amministrativi. A ciascuno dei nove ricorrenti, la Corte ha concesso un indennizzo per i danni non patrimoniali pari a 22mila euro.