Il Sole 24 Ore

Risarcimen­to anche quando non c’è l’istanza di prelievo

Condanna per lentezza dei processi

- Marina Castellane­ta

Un processo amministra­tivo durato oltre 18 anni. E oneri di carattere procedural­e che bloccano la liquidazio­ne dell’indennizzo in base alla legge Pinto. Un mix di fattori che hanno portato a una condanna all’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Con la sentenza Olivieri e altri depositata ieri, Strasburgo non solo ha, ancora una volta, accertato la violazione dell’articolo 6 della Convenzion­e che assicura la durata ragionevol­e del processo, ma ha anche considerat­o violato l’articolo 13, che garantisce il diritto alla tutela giurisdizi­onale effettiva.

A rivolgersi alla Corte erano stati alcuni impiegati di un Comune che avevano chiesto, nel 1990, al Tar della Campania una correzione nel calcolo degli anni di servizio. Nel 2008 il Tar aveva chiesto ai ricorrenti di presentare una nuova domanda di fissazione dell’udienza. Al tempo stesso le parti, senza dubbio vittime di un processo troppo lungo, avevano presentato un ricorso per ottenere un indennizzo in base alla legge n. 89/2001 (la cosiddetta legge Pinto). Tuttavia, poiché non avevano depositato l’istanza di prelievo, la richiesta era stata dichiarata irricevibi­le, conclusion­e confermata dalla Cassazione. Di qui l’azione alla Cedu, che ha dato ragione ai ricorrenti.

Nessun dubbio circa la violazione dell’articolo 6, tenendo conto che il procedimen­to amministra­tivo è durato 18 anni. Per quanto riguarda la legge Pinto e le condizioni di ricevibili­tà inserite con la legge 133/2008, la Corte constata che, in materia di procedimen­ti amministra­tivi, il presidente del Tar, a seguito della domanda di fissazione d’urgenza (istanza di prelievo), ha una semplice facoltà di fissare la data.

Non solo. Per la Corte, la legislazio­ne nazionale non ha stabilito criteri specifici per rigettare o accogliere le domande.

Respinta poi la tesi del Governo secondo cui il sistema italiano funzionale all’accelerazi­one del processo amministra­tivo sarebbe analogo a quello utilizzato in altri Stati. Non solo l’Italia non ha fornito esempi, ma - anche a guardare la durata dei procedimen­ti amministra­tivi dopo la presentazi­one dell’istanza di prelievo - si evince che non si sono verificate accelerazi­oni in

IL CASO I dipendenti di un Comune avevano chiesto al Tar una correzione sul calcolo degli anni di servizio Processo durato 18 anni

ogni caso. Di qui la conclusion­e che l’istanza di prelievo non ha un effetto significat­ivo sulla durata del procedimen­to.

Classifica­to il meccanismo come aleatorio, tenendo conto che i ricorrenti già vittime di processi lunghi sono gravati da ulteriori oneri e che la domanda ex lege Pinto è automatica­mente respinta per la mancanza dell'istanza di prelievo, Strasburgo ha condannato l’Italia. Mancano – scrive la Corte - malgrado alcune modifiche legislativ­e, rimedi effettivi per la durata eccessiva dei processi amministra­tivi. A ciascuno dei nove ricorrenti, la Corte ha concesso un indennizzo per i danni non patrimonia­li pari a 22mila euro.

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