Decisioni Cnf a impugnabilità limitata
Ricorso se manca la motivazione o si è omesso l’esame su un elemento decisivo
Si può ricorrere in Cassazione contro un provvedimento disciplinare a carico di un avvocato solo quando la decisione omette del tutto di esaminare un elemento decisivo o manca del tutto di motivazione. E il requisito dell’omesso esame va valutato nel modo più restrittivo, escludendo le ipotesi in cui la valutazione impugnata sia insufficiente o contraddittoria. Sono princìpi ribaditi dalle Sezioni unite civili, con la sentenza 3734/2016, depositata ieri.
La vicenda su cui si è espressa la Corte riguarda un’avvocatessa sospesa dalla professione dal Consiglio nazionale forense, per aver assistito i parenti di una vittima di incidente stradale incassando un compenso sia da loro sia dalla compagnia assicurativa che aveva erogato il risarcimento. Di qui il ricorso alla Cassazione, che lo ha trattato a Sezioni unite, dichiarandone l’inammissibilità.
Tra le motivazioni, una riguarda l’interpretazione dell’articolo 360 del Codice di procedura civile, nella sua versione attuale, introdotta dal Dl 83/2012. Al comma 1, il numero 5 ammette l’impugnabilità delle sentenza d’appello in Cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La versione precedente, che era stata introdotta dalla legge 69/2009, comprendeva anche l’insuffi- ciente o contraddittoria motivazione della sentenza d’appello.
Secondo le Sezioni unite, non è possibile ipotizzare che queste ultime fattispecie rientrino in quella dell’omesso esame, perché la formulazione attuale è stata introdotta nell’«evidente prospettiva» di «ridurre l’area di legittimità del sindacato sui “fatti”, escludendo in radice la deducibilità dei vizi della logica argomentazione (illogicità o contraddittorietà) che non si traducano nel- la totale incomprensibilità dell’argomentare». Va dunque considerato che la norma è stata cambiata per ridurre il più possibile il contenzioso in Cassazione.
Inoltre, sul tema più specifico delle impugnazioni di decisioni del Cnf in materia disciplinare, le Sezioni unite ribadiscono il loro orientamento secondo cui il ricorso per inosservanza dell’obbligo di motivazione previsto dalla legge è possibile solo nel caso in cui la motivazione sia « completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa».