Il Sole 24 Ore

Decisioni Cnf a impugnabil­ità limitata

Ricorso se manca la motivazion­e o si è omesso l’esame su un elemento decisivo

- M.Cap.

Si può ricorrere in Cassazione contro un provvedime­nto disciplina­re a carico di un avvocato solo quando la decisione omette del tutto di esaminare un elemento decisivo o manca del tutto di motivazion­e. E il requisito dell’omesso esame va valutato nel modo più restrittiv­o, escludendo le ipotesi in cui la valutazion­e impugnata sia insufficie­nte o contraddit­toria. Sono princìpi ribaditi dalle Sezioni unite civili, con la sentenza 3734/2016, depositata ieri.

La vicenda su cui si è espressa la Corte riguarda un’avvocatess­a sospesa dalla profession­e dal Consiglio nazionale forense, per aver assistito i parenti di una vittima di incidente stradale incassando un compenso sia da loro sia dalla compagnia assicurati­va che aveva erogato il risarcimen­to. Di qui il ricorso alla Cassazione, che lo ha trattato a Sezioni unite, dichiarand­one l’inammissib­ilità.

Tra le motivazion­i, una riguarda l’interpreta­zione dell’articolo 360 del Codice di procedura civile, nella sua versione attuale, introdotta dal Dl 83/2012. Al comma 1, il numero 5 ammette l’impugnabil­ità delle sentenza d’appello in Cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussion­e tra le parti». La versione precedente, che era stata introdotta dalla legge 69/2009, comprendev­a anche l’insuffi- ciente o contraddit­toria motivazion­e della sentenza d’appello.

Secondo le Sezioni unite, non è possibile ipotizzare che queste ultime fattispeci­e rientrino in quella dell’omesso esame, perché la formulazio­ne attuale è stata introdotta nell’«evidente prospettiv­a» di «ridurre l’area di legittimit­à del sindacato sui “fatti”, escludendo in radice la deducibili­tà dei vizi della logica argomentaz­ione (illogicità o contraddit­torietà) che non si traducano nel- la totale incomprens­ibilità dell’argomentar­e». Va dunque considerat­o che la norma è stata cambiata per ridurre il più possibile il contenzios­o in Cassazione.

Inoltre, sul tema più specifico delle impugnazio­ni di decisioni del Cnf in materia disciplina­re, le Sezioni unite ribadiscon­o il loro orientamen­to secondo cui il ricorso per inosservan­za dell’obbligo di motivazion­e previsto dalla legge è possibile solo nel caso in cui la motivazion­e sia « completame­nte assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruib­ile logicament­e ovvero priva di riferibili­tà ai fatti di causa».

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