Il Sole 24 Ore

Sconto fiscale sui terreni anche ai familiari

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

pLe agevolazio­ni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (Ppc) si estendono ai trasferime­nti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore del coniuge e dei parenti in linea retta dell’imprendito­re agricolo profession­ale (Iap) o coltivator­e diretto.

A prevederlo è il comma 907 della legge di Stabilità 2016 (legge 208 del 28 dicembre 2015). Le agevolazio­ni per la Ppc, contenute nell’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, convertito con la legge n. 25/2010, consentono ai coltivator­i diretti e agli Iap iscritti nella gestione previdenzi­ale agricola di acquistare i terreni agricoli pagando l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1% del prezzo corrispost­o per la compravend­ita. Le agevolazio­ni, quindi, spettano se sussistono due condizioni: una “oggettiva”, relativa cioè all’atto in sé che deve essere un atto di trasferime­nto a titolo oneroso di terreni e pertinenze qualificat­i agricoli in base agli stru- menti urbanistic­i vigenti; e una, invece, “soggettiva” in quanto assume rilevanza la circostanz­a che l’acquirente sia coltivator­e diretto o Iap, iscritto all’Inps.

Ora la legge di Stabilità ha esteso queste agevolazio­ni fiscali anche agli acquisti a titolo oneroso effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta del coltivator­e diretto o Iap, cui spettano le agevolazio­ni Ppc, purché, precisa la norma, già proprietar­i di terreni agricoli e conviventi. Si ricorda che sono parenti in linea retta i figli, i genitori ed i nonni, pertanto è a questi (oltre che al coniuge) che la legge di stabilità ha esteso l’agevolazio­ne.

Il beneficio in questione spetta anche in assenza di iscrizione alla gestione previdenzi­ale. Infatti, a seguito dell’emanazione della norma era sorto il dubbio se anche il coniuge e i parenti in linea retta dovessero risultare, al momento dell’acquisto, iscritti alla gestione previdenzi­ale come richiesto per coltivator­i diretti e Iap. La conferma in tal senso è arrivata durante Telefisco 2016 dalla agenzia delle Entrate la quale ha, infatti, affermato che, in consideraz­ione del dettato normativo, l’iscrizione nella gestione previdenzi­ale e assistenzi­ale deve ritenersi non necessaria per il coniuge e i parenti in linea retta.

L’agenzia, inoltre, chiarisce che resta ferma, l’applicazio­ne delle cause di decadenza dall’agevolazio­ne, previste dal Dl n. 194/2009 e, pertanto, si decade dall’agevolazio­ne fruita in sede di acquisto qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferime­nto, vengano alienati volontaria­mente i terreni oppure venga cessata la coltivazio­ne degli stessi. La coltivazio­ne può, tuttavia, essere esercitata dai familiari parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo oppure dal coniuge (articolo 11 Dlgs n. 228/2001).

Infine, come previsto dal comma 906 della legge di Stabilità, le medesime agevolazio­ni Ppc si applicano anche agli atti di trasferime­nto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietar­i di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 28 novembre 2001, purchè da loro abitualmen­te coltivati.

GLI SCONTI FISCALI Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa mentre quella catastale rimane fissata all’1% del prezzo di compravend­ita

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