Sconto fiscale sui terreni anche ai familiari
pLe agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (Ppc) si estendono ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore del coniuge e dei parenti in linea retta dell’imprenditore agricolo professionale (Iap) o coltivatore diretto.
A prevederlo è il comma 907 della legge di Stabilità 2016 (legge 208 del 28 dicembre 2015). Le agevolazioni per la Ppc, contenute nell’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, convertito con la legge n. 25/2010, consentono ai coltivatori diretti e agli Iap iscritti nella gestione previdenziale agricola di acquistare i terreni agricoli pagando l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1% del prezzo corrisposto per la compravendita. Le agevolazioni, quindi, spettano se sussistono due condizioni: una “oggettiva”, relativa cioè all’atto in sé che deve essere un atto di trasferimento a titolo oneroso di terreni e pertinenze qualificati agricoli in base agli stru- menti urbanistici vigenti; e una, invece, “soggettiva” in quanto assume rilevanza la circostanza che l’acquirente sia coltivatore diretto o Iap, iscritto all’Inps.
Ora la legge di Stabilità ha esteso queste agevolazioni fiscali anche agli acquisti a titolo oneroso effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta del coltivatore diretto o Iap, cui spettano le agevolazioni Ppc, purché, precisa la norma, già proprietari di terreni agricoli e conviventi. Si ricorda che sono parenti in linea retta i figli, i genitori ed i nonni, pertanto è a questi (oltre che al coniuge) che la legge di stabilità ha esteso l’agevolazione.
Il beneficio in questione spetta anche in assenza di iscrizione alla gestione previdenziale. Infatti, a seguito dell’emanazione della norma era sorto il dubbio se anche il coniuge e i parenti in linea retta dovessero risultare, al momento dell’acquisto, iscritti alla gestione previdenziale come richiesto per coltivatori diretti e Iap. La conferma in tal senso è arrivata durante Telefisco 2016 dalla agenzia delle Entrate la quale ha, infatti, affermato che, in considerazione del dettato normativo, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale deve ritenersi non necessaria per il coniuge e i parenti in linea retta.
L’agenzia, inoltre, chiarisce che resta ferma, l’applicazione delle cause di decadenza dall’agevolazione, previste dal Dl n. 194/2009 e, pertanto, si decade dall’agevolazione fruita in sede di acquisto qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferimento, vengano alienati volontariamente i terreni oppure venga cessata la coltivazione degli stessi. La coltivazione può, tuttavia, essere esercitata dai familiari parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo oppure dal coniuge (articolo 11 Dlgs n. 228/2001).
Infine, come previsto dal comma 906 della legge di Stabilità, le medesime agevolazioni Ppc si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 28 novembre 2001, purchè da loro abitualmente coltivati.
GLI SCONTI FISCALI Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa mentre quella catastale rimane fissata all’1% del prezzo di compravendita