Su alcol e droga l’Istat si ferma
Alzi la mano chi sa quanti incidenti sono stati provocati da un guidatore ubriaco o drogato. Ci si aspetterebbe un dato preciso, visto che si parla tanto di alcol e droga alla guida e che la legge sull’omicidio stradale è nata sull’onda pluridecennale delle stragi del sabato sera con conducenti immancabilmente ubriachi o drogati. E invece il dato, semplicemente, non esiste. Perché l’Istat del 2009 non lo fornisce: troppo pochi sono gli uffici di polizia che lo comunicano all’istituto di statistica. Il risultato era che appena il 2-3% degli incidenti risultava legato ad alcol o droga, valore ridicolo rispetto alla realtà. Il difetto di comunicazione nasce dalla complessità delle procedure di accertamento su alcol e droga e dai carichi di lavoro degli uffici, legati al proliferare di normative, sanzioni e ricorsi. (m.cap.) vanti previste dalla nuova legge, i cui effetti sulle condanne effettive risentono poi delle molte variabili tipiche del sistema penale italiano. Inoltre, le cifre non possono tenere conto delle modalità con cui è stata commessa l’infrazione e sulla figura del responsabile (che pesano sulla quantificazione della pena) e sono riferite alle vittime e non agli incidenti (in alcuni c’è più di una vittima).
In ogni caso, tutto ruota attorno al fatto che la pena effettivamente da scontare è molto inferiore rispetto a quella stabilita dalla nuova legge. Una caratteristica tipicamente italiana, dovuta a varie particolarità del nostro sistema penale. Non solo perché è previsto l’affidamento al servizio sociale.
La discrezionalità che il Codice penale (articoli 132 e 133) dà al giudice nella graduazione della pena e i riti alternativi premiali (che concedono lo sconto di un terzo secco nel giudizio abbreviato e fino a un terzo nel patteggiamento) abbattono la pena effettiva, spesso facendola andare sotto il limite dei due anni, che fa scattare la sospensione condizionale.
La nuova legge vieta di concedere le attenuanti prevalenti o equivalenti, ma non vale in una serie di casi tra cui quello della minore età. Considerando le forme deflattive del rito minorile, il carcere resta per i ragazzi un rischio remotissimo anche in gravi incidenti.
Anche chi finirà in carcere potrà poi restarci per molto meno tempo rispetto al la condanna. La legge, infatti, non prevede il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, quindi il condannato - con pena fino a 4 anni definitiva - potrebbe attendere in libertà il procedimento di sorveglianza. Ci sono anche i benefici collegati alla liberazione anticipata (45 giorni per semestre, al netto di ulteriori sconti futuri che sembrano probabili data l’emergenza-carceri).
Così anche una condanna di 10 anni inflitta da giudici severi potrebbe scendere ai quattro che danno diritto all’affidamento al servizio sociale. Incidenti stradali mor tali 2014 - Numero di vittime per ci r c o s t a n z e p r e s u n t e r i f e r i b i l i a l c o nduc e nt e pe r c o m po rt a m e nt o ne lla c irc o la zio ne