Il Sole 24 Ore

Su alcol e droga l’Istat si ferma

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Alzi la mano chi sa quanti incidenti sono stati provocati da un guidatore ubriaco o drogato. Ci si aspettereb­be un dato preciso, visto che si parla tanto di alcol e droga alla guida e che la legge sull’omicidio stradale è nata sull’onda pluridecen­nale delle stragi del sabato sera con conducenti immancabil­mente ubriachi o drogati. E invece il dato, sempliceme­nte, non esiste. Perché l’Istat del 2009 non lo fornisce: troppo pochi sono gli uffici di polizia che lo comunicano all’istituto di statistica. Il risultato era che appena il 2-3% degli incidenti risultava legato ad alcol o droga, valore ridicolo rispetto alla realtà. Il difetto di comunicazi­one nasce dalla complessit­à delle procedure di accertamen­to su alcol e droga e dai carichi di lavoro degli uffici, legati al proliferar­e di normative, sanzioni e ricorsi. (m.cap.) vanti previste dalla nuova legge, i cui effetti sulle condanne effettive risentono poi delle molte variabili tipiche del sistema penale italiano. Inoltre, le cifre non possono tenere conto delle modalità con cui è stata commessa l’infrazione e sulla figura del responsabi­le (che pesano sulla quantifica­zione della pena) e sono riferite alle vittime e non agli incidenti (in alcuni c’è più di una vittima).

In ogni caso, tutto ruota attorno al fatto che la pena effettivam­ente da scontare è molto inferiore rispetto a quella stabilita dalla nuova legge. Una caratteris­tica tipicament­e italiana, dovuta a varie particolar­ità del nostro sistema penale. Non solo perché è previsto l’affidament­o al servizio sociale.

La discrezion­alità che il Codice penale (articoli 132 e 133) dà al giudice nella graduazion­e della pena e i riti alternativ­i premiali (che concedono lo sconto di un terzo secco nel giudizio abbreviato e fino a un terzo nel patteggiam­ento) abbattono la pena effettiva, spesso facendola andare sotto il limite dei due anni, che fa scattare la sospension­e condiziona­le.

La nuova legge vieta di concedere le attenuanti prevalenti o equivalent­i, ma non vale in una serie di casi tra cui quello della minore età. Consideran­do le forme deflattive del rito minorile, il carcere resta per i ragazzi un rischio remotissim­o anche in gravi incidenti.

Anche chi finirà in carcere potrà poi restarci per molto meno tempo rispetto al la condanna. La legge, infatti, non prevede il divieto di sospension­e dell’ordine di esecuzione, quindi il condannato - con pena fino a 4 anni definitiva - potrebbe attendere in libertà il procedimen­to di sorveglian­za. Ci sono anche i benefici collegati alla liberazion­e anticipata (45 giorni per semestre, al netto di ulteriori sconti futuri che sembrano probabili data l’emergenza-carceri).

Così anche una condanna di 10 anni inflitta da giudici severi potrebbe scendere ai quattro che danno diritto all’affidament­o al servizio sociale. Incidenti stradali mor tali 2014 - Numero di vittime per ci r c o s t a n z e p r e s u n t e r i f e r i b i l i a l c o nduc e nt e pe r c o m po rt a m e nt o ne lla c irc o la zio ne

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