Il Sole 24 Ore

Strada in salita per ottenere il risarcimen­to dei danni

- Guido Camera

Ci si chiede se il nuovo reato di omicidio stradale potrà effettivam­ente tutelare le giuste aspettativ­e delle vittime di un reato stradale. Ma finora la domanda è stata posta solo in termini di punizione per il colpevole, mentre esiste anche la necessità di garantire un risarcimen­to dei danni esauriente e veloce. E le premesse non sembrano le migliori. Senza contare che, anche limitandos­i alle punizioni, le criticità non sono poche e vari passaggi della legge lasciano ipotizzare che, paradossal­mente, i soggetti più penalizzat­i dalla sua severità saranno proprio le famiglie delle vittime.

Le assicurazi­oni hanno un ruolo fondamenta­le, facendosi carico della difesa dell’assicurato e garantendo ai danneggiat­i il risarcimen­to dei danni. Che sono spesso ingenti e che, altrettant­o spesso, il condannato non può pagare senza il loro supporto. Ma l’aumento significat­ivo delle pene comporterà processi sempre più impegnativ­i. E sembra scontato che l’imputato e le assicurazi­oni preferiran­no a una transazion­e rapida l’investimen­to di risorse per preparare una difesa agguerrita - con fisiologic­o aumento di animosità tra vittime e autori del reato – tesa a dimostrare un concorso di colpa o la non sussistenz­a di uno stato di ebbrezza o alterazion­e da sostanze stupefacen­ti.

Infatti, basta pensare alla formidabil­e efficacia attenuante (pena ridotta «fino alla metà») che riveste il concorso di colpa. O ai sensibili aumenti di pena per chi guida in condizioni di ebbrezza o sotto effetto di droghe: il minimo edittale balza da due a otto anni.

Così un ruolo da protagonis­ta lo avrà la tossicolog­ia. E c’è, in generale, la necessità di indagini sempre più accurate, con espansione del ricorso a scienza e tecnologia. Che offrono un apporto fondamenta­le nella ricostruzi­one della dinamica dell’incidente e della attribuzio­ne delle responsabi­lità delle singole condotte, ma che vanno gestite con grande profession­alità. Non va infatti dimenticat­o che la responsabi­lità in relazione a un reato va giustament­e provata al di là di ogni ragionevol­e dubbio. Ma non è tutto. Il rigido meccanismo di computazio­ne delle circostanz­e del reato, imposto al giudice nelle ipotesi aggravate di lesioni od omicidio stradale dall’articolo 590-quater del Codice penale, non invoglierà il ricorso a riti alternativ­i quali il patteggiam­ento, la cui caratteris­tica è proprio un accordo sulla pena tra accusa e difesa e che, quale indiretta ammissione di responsabi­lità, rende generalmen­te più rapidi anche i tempi del risarcimen­to

IL PARADOSSO L’inasprimen­to delle sanzioni scoraggia il ricorso ai riti alternativ­i come il patteggiam­ento

dei danni da parte delle assicurazi­oni.

Inoltre, l’attenuante per l’avvenuta riparazion­e del danno col suo risarcimen­to prima dell’inizio del processo non potrà essere concessa in tutti i casi “aggravati” di omicidio o lesioni stradali. Il che pare paradossal­e, oltre che non corrispond­ente ai princìpi del diritto penale moderno, che della riconcilia­zione dell’autore con la vittima del reato - che passa anche per il risarcimen­to - fa uno dei propri cardini.

Eppure difficilme­nte il legislator­e avrebbe potuto essere demonizzat­o se avesse licenziato norme volte a incentivar­e un epilogo di un omicidio stradale, che - favorendo in tempi brevi il risarcimen­to dei danni e il successivo ricorso da parte dell’imputato a riti alternativ­i - privilegia­sse la tutela patrimonia­le delle famiglie delle vittime. Risparmian­do loro anche il dolore inevitabil­mente dovuto al rivivere in tribunale il ricordo di un incidente in cui ha perso la vita una persona cara.

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