Certificazioni uniche senza ravvedimento
Le sanzioni possono essere evitate solo con il reinoltro entro il 14 marzo
Rush finale per l’invio telematico delle certificazioni uniche in scadenza domani, lunedì 7 marzo. Vediamo quali sono i principali aspetti a cui occorre fare attenzione.
Le sanzioni
Per tutti i redditi dichiarabili con il modello 730 (principalmente lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo non esercitato abitualmente), per chi non avesse ancora dato corso all’adempimento, sarà invece il caso di affrettarsi visto che, nonostante le modifiche al sistema sanzionatorio previste dall’articolo 21 del Dlgs 158/2015 le sanzioni previste rimangono elevate. È stata confermata, infatti, la penalità di 100 euro per ogni certificazione tardiva, omessa o errata prevedendo un tetto massimo di punibilità pari a 50mila euro, per anno e sostituto. La sanzione viene ridotta a 1/3 (di 100 euro) solo qualora la «Cu» venga ritrasmessa entro i successivi 60 giorni (ossia per quiest’anno entro il 6 maggio prossimo) dalla scadenza originaria con un limite massimo per anno e sostituto d’imposta di 20mila euro.
Nessun ravvedimento
Rimane come per l’anno precedente l’impossibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimen- to operoso nel caso di omissioni o errori nell’invio (circolare 6/E/2015, risposta 2.6), con l’unica eccezione legata al reinoltro entro il termine di 5 giorni (la sacdenza dovrebbe essere il 12 marzo, che però cade di sabato e quindi - salvo indicazioni contrarie delle Entrate - dovrebbe slittare a lunedì 14 marzo) di una «Cu» validamente trasmessa entro il 7 marzo dove, solo in questo caso, per la correzione non trova applicazione alcuna sanzione.
Pertanto nel caso in cui ci si accorga di aver commesso un errore nella compilazione della certificazione unica inviata ad esempio il 4 marzo scorso, ci sarà comunque tempo per ripre- sentare quella corretta entro il prossimo 14 marzo.
In caso di dubbi legati a difficoltà/incertezze nella compilazione è consigliabile quindi, procedere comunque all’invio telematico della certificazione entro la tempistica di scadenza (7 marzo), riservandosi di porre in essere le dovute correzioni con un successivo reinoltro correttivo, senza sanzioni, nei giorni 5 seguenti la scadenza di legge. L’invio tardivo, infatti, anche di un solo giorno oltre il termine (ad esempio l’8 marzo) sarà considerato omesso e verrà sanzionato.
La ricevuta telematica
Una volta inviato il flusso è op- portuno ricordare però che l’adempimento non può considerarsi esaurito. Il servizio telematico rilascia subito dopo l’inoltro del modello, infatti, solo un messaggio che certifica l’avvenuta trasmissione del file. Il messaggio non è però la ricevuta che ne attesta il buon fine. Solo successivamente verrà fornito l’esito dell’elaborazione dal software delle Entrate, che costituisce la vera e propria prova del corretto invio (ricevuta da conservare).
È fondamentale, quindi, monitorare il recapito telematico di queste ricevute per assicurarsi sul fatto che la procedura si sia conclusa in modo corretto. In caso di scarto, infatti, si consi- derano tempestive le certificazioni uniche ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi all’inoltro della ricevuta di scarto.
Se lo scarto interessa singole certificazioni in una fornitura, si deve procedere con un ulteriore invio ordinario delle sole «Cu» rifiutate. Infine, qualora ci si accorga di avere inoltrato, per errore, più volte una stessa certificazione sarà necessario eliminare quelle duplicate, inviando una nuova fornitura riservata alle sole certificazioni da annullare. Per quest’ultime sarà necessario barrare la casella nel frontespizio (tipo di comunicazione «per annullamento»), dove dovrà essere indicato anche il protocollo telematico (rilasciato per ciascuna certificazione precedentemente inviata), riportato nella ricevuta recapitata dal servizio telematico.