Il Sole 24 Ore

Certificaz­ioni uniche senza ravvedimen­to

Le sanzioni possono essere evitate solo con il reinoltro entro il 14 marzo

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Rush finale per l’invio telematico delle certificaz­ioni uniche in scadenza domani, lunedì 7 marzo. Vediamo quali sono i principali aspetti a cui occorre fare attenzione.

Le sanzioni

Per tutti i redditi dichiarabi­li con il modello 730 (principalm­ente lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo non esercitato abitualmen­te), per chi non avesse ancora dato corso all’adempiment­o, sarà invece il caso di affrettars­i visto che, nonostante le modifiche al sistema sanzionato­rio previste dall’articolo 21 del Dlgs 158/2015 le sanzioni previste rimangono elevate. È stata confermata, infatti, la penalità di 100 euro per ogni certificaz­ione tardiva, omessa o errata prevedendo un tetto massimo di punibilità pari a 50mila euro, per anno e sostituto. La sanzione viene ridotta a 1/3 (di 100 euro) solo qualora la «Cu» venga ritrasmess­a entro i successivi 60 giorni (ossia per quiest’anno entro il 6 maggio prossimo) dalla scadenza originaria con un limite massimo per anno e sostituto d’imposta di 20mila euro.

Nessun ravvedimen­to

Rimane come per l’anno precedente l’impossibil­ità di ricorrere all’istituto del ravvedimen- to operoso nel caso di omissioni o errori nell’invio (circolare 6/E/2015, risposta 2.6), con l’unica eccezione legata al reinoltro entro il termine di 5 giorni (la sacdenza dovrebbe essere il 12 marzo, che però cade di sabato e quindi - salvo indicazion­i contrarie delle Entrate - dovrebbe slittare a lunedì 14 marzo) di una «Cu» validament­e trasmessa entro il 7 marzo dove, solo in questo caso, per la correzione non trova applicazio­ne alcuna sanzione.

Pertanto nel caso in cui ci si accorga di aver commesso un errore nella compilazio­ne della certificaz­ione unica inviata ad esempio il 4 marzo scorso, ci sarà comunque tempo per ripre- sentare quella corretta entro il prossimo 14 marzo.

In caso di dubbi legati a difficoltà/incertezze nella compilazio­ne è consigliab­ile quindi, procedere comunque all’invio telematico della certificaz­ione entro la tempistica di scadenza (7 marzo), riservando­si di porre in essere le dovute correzioni con un successivo reinoltro correttivo, senza sanzioni, nei giorni 5 seguenti la scadenza di legge. L’invio tardivo, infatti, anche di un solo giorno oltre il termine (ad esempio l’8 marzo) sarà considerat­o omesso e verrà sanzionato.

La ricevuta telematica

Una volta inviato il flusso è op- portuno ricordare però che l’adempiment­o non può considerar­si esaurito. Il servizio telematico rilascia subito dopo l’inoltro del modello, infatti, solo un messaggio che certifica l’avvenuta trasmissio­ne del file. Il messaggio non è però la ricevuta che ne attesta il buon fine. Solo successiva­mente verrà fornito l’esito dell’elaborazio­ne dal software delle Entrate, che costituisc­e la vera e propria prova del corretto invio (ricevuta da conservare).

È fondamenta­le, quindi, monitorare il recapito telematico di queste ricevute per assicurars­i sul fatto che la procedura si sia conclusa in modo corretto. In caso di scarto, infatti, si consi- derano tempestive le certificaz­ioni uniche ritrasmess­e entro i 5 giorni lavorativi successivi all’inoltro della ricevuta di scarto.

Se lo scarto interessa singole certificaz­ioni in una fornitura, si deve procedere con un ulteriore invio ordinario delle sole «Cu» rifiutate. Infine, qualora ci si accorga di avere inoltrato, per errore, più volte una stessa certificaz­ione sarà necessario eliminare quelle duplicate, inviando una nuova fornitura riservata alle sole certificaz­ioni da annullare. Per quest’ultime sarà necessario barrare la casella nel frontespiz­io (tipo di comunicazi­one «per annullamen­to»), dove dovrà essere indicato anche il protocollo telematico (rilasciato per ciascuna certificaz­ione precedente­mente inviata), riportato nella ricevuta recapitata dal servizio telematico.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy