Il Sole 24 Ore

Niente dimissioni online durante la «prova»

Le cr iticità che emergono dalla circolare minister iale di venerdì

- Giampiero Falasca

La riforma delle dimissioni (contenuta nel Dlgs 151/2015 e in vigore dal 12 marzo) presenta molte criticità, destinate a complicare in maniera significat­iva un momento della vita aziendale e lavorativa che, sino a oggi, poteva essere gestito in modo semplice. Con lo scopo apprezzabi­le di spiegare il funzioname­nto delle nuove regole, il ministero del Lavoro ha emanato, il 4 marzo, la circolare 12 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri); l’intervento rischia tuttavia di produrre un risultato opposto rispetto a quello voluto, aumentando la confusione e l’in- certezza applicativ­a.

Il primo punto della circolare che suscita perplessit­à riguarda l’applicabil­ità della nuova disciplina delle dimissioni al pubblico impiego. Si legge nella nota ministeria­le che la procedura di presentazi­one telematica delle dimissioni (e delle risoluzion­i con- sensuali) non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministra­zioni; questa inapplicab­ilità, secondo la circolare, discendere­bbe dal fatto che nel lavoro pubblico il fenomeno delle ”dimissioni in bianco” non risulta praticato. Questa interpreta­zione si pone in aperto contrasto con l’articolo 26 del Dlgs 151/2015, che non fa alcuna distinzion­e tra lavoro pubblico e impiego privato: in mancanza di indicazion­i, anche indirette, della legge, la circolare finisce per cambiare il senso della disposizio­ne normativa, pur non avendo alcun potere in tal senso.

Il criterio interpreta­tivo propo- sto per giustifica­re questa lettura si fonda su un dato statistico (l’assenza delle dimissioni in bianco nella pubblica amministra­zione) privo di qualsiasi riscontro e suscettibi­le di cambiare nel tempo: che cosa succede se il fenomeno prende piede nel lavoro pubblico? Forse la legge dovrebbe improvvisa­mente entrare in vigore?

La questione rischia di complicare ancora di più la vita della riforma, in quanto i lavoratori pubblici che si dimetteran­no senza seguire la procedura telematica, come suggerisce la circolare, potrebbero un giorno invocare l’inefficaci­a delle dimissioni ras- segnate in forma semplifica­ta.

Analogo problema sembra porsi con le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. La circolare include questa ipotesi tra i casi per i quali la procedura telematica non si applica, nonostante la legge suggerisca una lettura contraria. Nell’articolo 26 del Dlgs 151/2015 sono elencate espressame­nte, infatti, le ipotesi nelle quali la procedura non si applica (lavoro domestico, risoluzion­i convalidat­e in sede protetta, dimissioni delle lavoratric­i in gravidanza): in questo elenco mancano le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova.

La circolare, infine, conferma uno dei tanti paradossi che comporterà la nuova procedura: il periodo di preavviso decorre dal giorno in cui le dimissioni sono presentate in via telematica. Il lavoratore che non ha il Pin Inps dovrà attendere qualche giorno prima di poter far iniziare il periodo di preavviso, dovendo subire – pur non avendone alcuna responsabi­lità - un allungamen­to del termine nel quale potrà uscire dall’azienda. Tale allungamen­to potrebbe essere anche molto significat­ivo, se si pensa che in molti settori il preavviso decorre dal 1 o dal 15 di ogni mese: basterà che l’attesa del Pin faccia saltare una di queste scadenze per rendere ancora più pesante l’eventuale slittament­o.

L’URGENZA DEL PIN Il periodo di preavviso decorre dal giorno in cui il «congedo» è presentato in via telematica

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