Niente dimissioni online durante la «prova»
Le cr iticità che emergono dalla circolare minister iale di venerdì
La riforma delle dimissioni (contenuta nel Dlgs 151/2015 e in vigore dal 12 marzo) presenta molte criticità, destinate a complicare in maniera significativa un momento della vita aziendale e lavorativa che, sino a oggi, poteva essere gestito in modo semplice. Con lo scopo apprezzabile di spiegare il funzionamento delle nuove regole, il ministero del Lavoro ha emanato, il 4 marzo, la circolare 12 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri); l’intervento rischia tuttavia di produrre un risultato opposto rispetto a quello voluto, aumentando la confusione e l’in- certezza applicativa.
Il primo punto della circolare che suscita perplessità riguarda l’applicabilità della nuova disciplina delle dimissioni al pubblico impiego. Si legge nella nota ministeriale che la procedura di presentazione telematica delle dimissioni (e delle risoluzioni con- sensuali) non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; questa inapplicabilità, secondo la circolare, discenderebbe dal fatto che nel lavoro pubblico il fenomeno delle ”dimissioni in bianco” non risulta praticato. Questa interpretazione si pone in aperto contrasto con l’articolo 26 del Dlgs 151/2015, che non fa alcuna distinzione tra lavoro pubblico e impiego privato: in mancanza di indicazioni, anche indirette, della legge, la circolare finisce per cambiare il senso della disposizione normativa, pur non avendo alcun potere in tal senso.
Il criterio interpretativo propo- sto per giustificare questa lettura si fonda su un dato statistico (l’assenza delle dimissioni in bianco nella pubblica amministrazione) privo di qualsiasi riscontro e suscettibile di cambiare nel tempo: che cosa succede se il fenomeno prende piede nel lavoro pubblico? Forse la legge dovrebbe improvvisamente entrare in vigore?
La questione rischia di complicare ancora di più la vita della riforma, in quanto i lavoratori pubblici che si dimetteranno senza seguire la procedura telematica, come suggerisce la circolare, potrebbero un giorno invocare l’inefficacia delle dimissioni ras- segnate in forma semplificata.
Analogo problema sembra porsi con le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. La circolare include questa ipotesi tra i casi per i quali la procedura telematica non si applica, nonostante la legge suggerisca una lettura contraria. Nell’articolo 26 del Dlgs 151/2015 sono elencate espressamente, infatti, le ipotesi nelle quali la procedura non si applica (lavoro domestico, risoluzioni convalidate in sede protetta, dimissioni delle lavoratrici in gravidanza): in questo elenco mancano le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova.
La circolare, infine, conferma uno dei tanti paradossi che comporterà la nuova procedura: il periodo di preavviso decorre dal giorno in cui le dimissioni sono presentate in via telematica. Il lavoratore che non ha il Pin Inps dovrà attendere qualche giorno prima di poter far iniziare il periodo di preavviso, dovendo subire – pur non avendone alcuna responsabilità - un allungamento del termine nel quale potrà uscire dall’azienda. Tale allungamento potrebbe essere anche molto significativo, se si pensa che in molti settori il preavviso decorre dal 1 o dal 15 di ogni mese: basterà che l’attesa del Pin faccia saltare una di queste scadenze per rendere ancora più pesante l’eventuale slittamento.
L’URGENZA DEL PIN Il periodo di preavviso decorre dal giorno in cui il «congedo» è presentato in via telematica