I controlli prima dell’invio
1 IL CODICE FISCALE
• Da quest’anno la certificazione unica ha carattere dichiarativo per cui è prevista l’obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale in ogni caso, anche per i soggetti residenti all’estero
• È obbligatorio riportare sempre il codice fiscale del coniuge del sostituito anche se non a carico, nella sezione destinata all’indicazione dei familiari
2 LA QUOTA DI TFR
• Da quest’anno per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi è necessario indicare nella sezione «Altri dati» la liquidazione mensile del Tfr come parte integrante della retribuzione (Quir)
• Tale quota non è rilevante ai fini per il superamento dei limiti di reddito complessivo per il bonus Irpef degli 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, del Tuir)
3 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
• La casella relativa ai redditi di lavoro dipendente è stata sdoppiata per dare distinta evidenza di quanto erogato in relazione a rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto a eventuali erogazioni per rapporti a tempo determinato
• Nei casi di certificazioni contenenti entrambe le tipologie di rapporto non è più necessario predisporre il «multi-modulo»
4 GLI INVII OLTRE IL TERMINE
• Si considerano tempestive le certificazioni uniche trasmesse entro il termine anche se scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi allo scarto
• Entro 5 giorni (dovrebbe essere il 12 marzo ma quest’anno cade di sabato e quindi il termine dovrebbe slittare a lunedì 14) dalla scadenza originaria è possibile sostituire le «Cu» validamente accolte ma che contengono dati errati e/o da modificare, o annullare eventuali doppi invii o certificazioni inoltrate per errore
5 LE SANZIONI
• L’omesso, errato, o tardivo invio della «Cu» comporta la sanzione di 100 euro (con un massimo di 50mila euro) per ogni certificazione omessa, tardiva o errata (senza cumulo giuridico)
• Non si applica alcuna sanzione se la trasmissione corretta viene effettuata entro 5 giorni dal termine ultimo per l’invio (7 marzo)
• In caso di trasmissione tardiva entro 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il prossimo 6 maggio) la sanzione viene ridotta a 1/3 (33,33 euro per ogni «Cu») con un massimo di 20mila euro