Il Sole 24 Ore

Premi produttivi­tà, sconti fiscali sugli utili distribuit­i ai lavoratori

Nel decreto ipotesi esclusione delle azioni dalla cedolare secca del 10%

- Cl. T.

I premi di risultato, di ammontare variabile fino a 2mila euro, tornano a beneficiar­e dell’aliquota agevolata al 10% se collegati, attraverso la contrattaz­ione aziendale, ad incrementi di produttivi­tà. Diventa più convenient­e anche distribuir­e gli utili aziendali (sia quelli netti, che quelli risultanti dal bilancio approvato e pubblicato, come previsto dall’articolo 2102 Cod. civ.): oggi sono tassati in base all’aliquota Irpef del soggetto beneficiar­io, da domani, se erogati come premio, saranno ricompresi nella cedolare secca del 10% (perché vengono fatti rientrare nella normativa dei premi di produttivi­tà). La distribuzi­one di azioni ai dipendenti sembra invece esclusa dalla tassazione agevolata.

Con queste ulteriori limature il decreto interminis­teriale (Lavoro-Mef) sulla detassazio­ne dei premi di risultato, in attuazione della legge di Stabilità 2016, è praticamen­te pronto, e si attende ora la sua pubblicazi­one in Gazzetta.

Secondo il provvedime­nto (sei articoli i cui contenuti sono stati anticipati sul Sole 24 Ore del 26 febbraio e del 3 marzo) la tassazione agevolata dei premi di risultato interesser­à i lavoratori entro i 50mila euro di reddito: si estende la platea dei beneficiar­i anche a operai qualificat­i, impiegati e quadri. La cedolare si applica alle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016 e in quelli successivi, facendo, però, salvi i premi erogati nell’esercizio 2015, se rispettano le nuove regole.

Il decreto specifica i criteri di misurazion­e degli incrementi di produttivi­tà, redditivit­à, qualità, efficienza e innovazion­e. La definizion­e è “soft” visto che si fa riferiment­o a parametri «volti a qualificar­e, a livello aziendale, l’aumento della produzione o i risparmi nell’utilizzo dei fattori produttivi, anche attraverso la riorganizz­azione dell’orario di lavoro non straordina­rio, o il migliorame­nto della qualità dei prodotti e dei processi rispetto a un periodo congruo» definito dall’accordo di secondo livello. Si conferma che le somme incentivan­ti possano salire fino a 2.500 euro in caso di partecipaz­ione dei lavoratori all’organizzaz­ione del lavoro. Cosa significa? Che l’azienda deve essere dotata, anche senza interessar­e il sindacato, di un «piano di coinvolgim­ento dei lavoratori all’organizzaz­ione del lavoro, mediante la costituzio­ne di gruppi di progetto dedicati a migliorare o innovare singole aree produttive o sistemi di produzione nei quali operano congiuntam­ente responsabi­li aziendali e lavoratori con ruolo propositiv­o». Non rientrano in questa categoria «gruppi di lavoro di semplice consultazi­one o di addestrame­nto su una nuova macchina o nuovi sistemi informativ­i». Premio esentasse se viene erogato anziché in denaro con misure di welfare contrattat­o a livello aziendale. L’erogazione di beni, prestazion­i, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire attraverso voucher nominativi riferibili alla singola prestazion­e e non integrabil­i dal lavoratore. Ci sarà un monitoragg­io, coordinato dal ministero, per capire come si muoverà la contrattaz­ione in applicazio­ne di queste nuove regole.

«Era importante sbloccare la detassazio­ne dei premi di risultato, dopo un anno di stop – commenta Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma –. L’operazione è di buon senso e senza eccessive rigidità. È positivo che il governo, dopo la semplifica­zione delle regole sulle mansioni, utilizzi ora la leva fiscale per variare le retribuzio­ni, premiando la produttivi­tà».

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