Premi produttività, sconti fiscali sugli utili distribuiti ai lavoratori
Nel decreto ipotesi esclusione delle azioni dalla cedolare secca del 10%
I premi di risultato, di ammontare variabile fino a 2mila euro, tornano a beneficiare dell’aliquota agevolata al 10% se collegati, attraverso la contrattazione aziendale, ad incrementi di produttività. Diventa più conveniente anche distribuire gli utili aziendali (sia quelli netti, che quelli risultanti dal bilancio approvato e pubblicato, come previsto dall’articolo 2102 Cod. civ.): oggi sono tassati in base all’aliquota Irpef del soggetto beneficiario, da domani, se erogati come premio, saranno ricompresi nella cedolare secca del 10% (perché vengono fatti rientrare nella normativa dei premi di produttività). La distribuzione di azioni ai dipendenti sembra invece esclusa dalla tassazione agevolata.
Con queste ulteriori limature il decreto interministeriale (Lavoro-Mef) sulla detassazione dei premi di risultato, in attuazione della legge di Stabilità 2016, è praticamente pronto, e si attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta.
Secondo il provvedimento (sei articoli i cui contenuti sono stati anticipati sul Sole 24 Ore del 26 febbraio e del 3 marzo) la tassazione agevolata dei premi di risultato interesserà i lavoratori entro i 50mila euro di reddito: si estende la platea dei beneficiari anche a operai qualificati, impiegati e quadri. La cedolare si applica alle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016 e in quelli successivi, facendo, però, salvi i premi erogati nell’esercizio 2015, se rispettano le nuove regole.
Il decreto specifica i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. La definizione è “soft” visto che si fa riferimento a parametri «volti a qualificare, a livello aziendale, l’aumento della produzione o i risparmi nell’utilizzo dei fattori produttivi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario, o il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi rispetto a un periodo congruo» definito dall’accordo di secondo livello. Si conferma che le somme incentivanti possano salire fino a 2.500 euro in caso di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro. Cosa significa? Che l’azienda deve essere dotata, anche senza interessare il sindacato, di un «piano di coinvolgimento dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, mediante la costituzione di gruppi di progetto dedicati a migliorare o innovare singole aree produttive o sistemi di produzione nei quali operano congiuntamente responsabili aziendali e lavoratori con ruolo propositivo». Non rientrano in questa categoria «gruppi di lavoro di semplice consultazione o di addestramento su una nuova macchina o nuovi sistemi informativi». Premio esentasse se viene erogato anziché in denaro con misure di welfare contrattato a livello aziendale. L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire attraverso voucher nominativi riferibili alla singola prestazione e non integrabili dal lavoratore. Ci sarà un monitoraggio, coordinato dal ministero, per capire come si muoverà la contrattazione in applicazione di queste nuove regole.
«Era importante sbloccare la detassazione dei premi di risultato, dopo un anno di stop – commenta Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma –. L’operazione è di buon senso e senza eccessive rigidità. È positivo che il governo, dopo la semplificazione delle regole sulle mansioni, utilizzi ora la leva fiscale per variare le retribuzioni, premiando la produttività».