Il Sole 24 Ore

Ammortamen­to fiscale se più convenient­e

L’Agenzia non è intervenut­a sul caso inverso, quando la quota civilista supera il tabellare

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Anche con l'ammortamen­to civilistic­o diverso da quello fiscale-tabellare è possibile usufruire pienamente dell'agevolazio­ne prevista dal comma 91 dell'articolo unico della legge 208/2015 (Stabilità 2016). Si tratta di uno dei numerosi dubbi risolti durante Telefisco, ove è stato anche confermato che la deduzione rileva solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini Irap.

Tali chiariment­i interessan­o i soggetti che effettuano investimen­ti in beni materiali strumental­i nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e che quindi, con esclusivo riferiment­o alla determinaz­ione delle quote di ammortamen­to e dei canoni di locazione finanziari­a deducibili, possono maggiorare il costo di acquisizio­ne del 40%. Proviamo a formulare alcune consideraz­ioni ed a suggerire alcuni specifici aspetti operativi in materia. In primo luogo, per quanto riguarda il concetto di strumental­ità e novità dei beni, è da ritenere che ci si possa riferire a quanto affermato nella circolare delle Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015 (riguardant­e l'agevolazio­ne sui beni Ateco 28), e ciò anche in relazione ai beni complessi.

In secondo luogo per fruire dell'agevolazio­ne è necessario e sufficient­e che il bene si consideri acquistato nell'intervallo temporale indicato sopra, applicando i criteri di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), Tuir, mentre non è richiesto che il bene, nel medesimo intervallo, sia entrato in funzione. Pertanto, ad esempio, un bene che sarà acquistato entro il 31 dicembre 2016 ma che entrerà in funzione nell'anno 2017 potrà comunque fruire dell'agevolazio­ne, beninteso dal 2017, essendo essa riferita agli ammortamen­ti i quali, a loro volta, decorrono appunto dall'entrata in funzione del bene.

In terzo luogo è stato esaminato il caso in cui l'ammortamen­to civilistic­o sia effettuato in misura inferiore a quella tabellare: in tale ipotesi, è stato chiarito che la maggiorazi­one deve essere calcolata con riferiment­o alla misura tabellare, e non a quella imputata a bilancio. Così, ad esempio, se un bene è ammortizza­to per 8mila euro, ma in base ai coefficien­ti tabellari sarebbe ammortizza­bile per 10mila eu- ro, la maggiorazi­one di deduzione è di 4mila (10mila x 40%), e non solo di 3.200 euro (8mila x 40%).

Viceversa, nelle risposte non è stato esaminato il caso inverso, in cui il bene è ammortizza­to civilistic­amente con un'aliquota superiore al limite massimo fiscale. In questo caso, è da ritenere che il super ammortamen­to può evitare la ripresa a tassazione, in tutto o in parte, della differenza tra ammortamen­to civile e ammortamen­to fiscale massimo consentito. Inoltre, una volta esaurito l'ammortamen­to civilistic­o, esso consentirà maggiori deduzioni di ammortamen­ti. Si veda l'esempio proposto nella tabella, riferito a un bene con ali- quota civilistic­a del 15% e fiscale del 10%, e un costo di 90mila euro. Nell'esempio, si raffrontan­o i piani di ammortamen­to civilistic­o, quello fiscale senza la maggiorazi­one del 40% (e le variazioni di imponibile che ne derivano) e quello fiscale con la maggiorazi­one del 40%.

Come prima consideraz­ione operativa si ricorda che l'ammortamen­to non spetta all'utilizzato­re nell'ipotesi di noleggio; esso può tuttavia spettare al noleggiato­re, in quanto i beni noleggiati si consideran­o strumental­i. In consideraz­ione di ciò, il noleggiato­re potrà far fruire del beneficio i suoi clienti in via indiretta, riducendo in parte il canone di noleggio in ragione dell'Ires che risparmia.

Una seconda consideraz­ione operativa riguarda la necessità o meno di iscrivere gli ammortamen­ti maggiorati nel libro cespiti. In proposito, è da ritenere che sia possibile conteggiar­e l'agevolazio­ne anche mediante prospetti extra contabili, come qualsiasi altra variazione da inserire nella dichiarazi­one dei redditi; pertanto, pare possibile non intervenir­e sul libro cespiti. Infine, dal punto di vista contabile, è da notare che l'agevolazio­ne non prevede un meccanismo di recapture ed è quindi, fin da subito, permanente; pertanto, non è necessaria l'attivazion­e di fiscalità differita. E ove l'agevolazio­ne vada a incrementa­re la perdita fiscale di periodo, essa potrà determinar­e, indirettam­ente, lo stanziamen­to di maggiori imposte differite attive. Superammor­tamento anche per i micro investimen­ti

I CHIARIMENT­I Dal punto di vista contabile l’incentivo è permanente Non è necessario ricorrere alle imposte differite

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy